Sentenza 27 novembre 2015
Massime • 1
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
Commentario • 1
- 1. Multe, attenzione a false comunicazioni per evitare decurtazione dei punti sulla patente: è reatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 30 maggio 2016
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 11 maggio 2016, n. 19527 Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Indicare un nome diverso dal reale conducente, nella dichiarazione di “comunicazione dati” da spedire alla polizia stradale, è reato. È quanto affermato di recente, dai giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 6 mesi di reclusione, già emessa dal Gup del Tribunale di Campobasso nei confronti di un conducente “furbetto” che, dopo aver ricevuto due verbali per violazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 19527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19527 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
Testo completo
1 9 527 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANO PALLA -Presidente SENTENZA N. 1709/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - N. 17853/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nei confronti di: IORIO MARIANO N. IL 23/04/1970 avverso la sentenza n. 1078/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO, del 07/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7.5.2014 il G.u.p. del Tribunale di Campobasso applicava a IO AN ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 495 c.p., per aver compilato o fatto compilare il modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso- di comunicazione dati del conducente riportante le generalità di EN ED EL strumentalmente indicando nel proprio interesse, al fine di evitare la decurtazione dei punti sulla patente, ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria per l'omessa comunicazione, tale soggetto estraneo quale conducente, invece, del veicolo tg. DG804GW, destinatario ai sensi dell'art. 142/8 C.d.S. di due verbali elevati dagli agenti di P.S. e a lui notificati quale proprietario del veicolo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d'Appello di Campobasso, lamentando l'omessa declaratoria della falsità del documento indicato nell'imputazione, in violazione dell'art. 537 c.p., in relazione all'art. 675 c.p., atteso che ai sensi dell'art. 537/1 e 4 c.p. con la sentenza, sia essa di condanna o di proscioglimento, la falsità di un atto o di un documento accertata è dichiarata nel dispositivo;
inoltre, la necessità di tale statuizione è ribadita dal comma 3, che prevede l'impugnabilità anche autonoma della pronuncia resa sulla falsità ed il riscontro all'obbligatorietà della declaratoria di falsità si rinviene, anche nell'art. 675, primo comma, c.p.p., che riconosce ad ogni interessato la facoltà di richiederla, ove essa sia stata omessa nel dispositivo della sentenza e non sia stata proposta impugnazione per tale capo;
la predetta declaratoria deve essere pronunciata, anche nelle ipotesi di patteggiamento, posto che risulta consolidato principio, secondo cui, la natura particolare del rito previsto dall'art. 444 c.p.p., non esclude la dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dall'art. 537 c.p., in tutti i casi in cui la pronuncia del Giudice comporti l'accertamento della falsità e ciò perché la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l'esclusione della declaratoria di falsità; anche il giudice del patteggiamento, pertanto, è tenuto a dichiarare la falsità di atti e documenti accertata nel corso del giudizio, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti, dovendosi escludere che tale dichiarazione costituisca pena accessoria.
3. Il Procuratore Generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. 1 4. IO AN, a mezzo del suo difensore, ha depositato in data 20.11.2015 memoria con la quale ha evidenziato l'infondatezza del ricorso in relazione al rito prescelto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Ed invero, la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di IO AN all'esito dell'applicazione della pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 495 c.p. non ha dichiarato la falsità del modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso- di "comunicazione dati del conducente" oggetto del reato. Il P.G. lamenta tale omessa declaratoria, richiamando in sostanza un orientamento di legittimità che ritiene applicabile anche alla sentenza di patteggiamento il disposto di cui all'art. 537/1 e 4 c.p.p., sul presupposto che la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è da equipararsi ad una sentenza di condanna (cfr. Cass. n. 45861/2012, Rv. 254989).
2. Con tale orientamento, integralmente condiviso da questo Collegio, è stato affermato il principio che si richiama nuovamente in questa sede ed al quale si ritiene di dare continuità- secondo cui, in ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di Cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014; Sez. 5, n. 20744 del 01/04/2014).
3.Tale convincimento muove dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 20/1999, Rv. 214638) che, nello statuire che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti decisione - equiparata ad una sentenza di condanna dall'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 1, l'accertata falsità di atti o di documenti, ha pure precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti - della non rispondenza al del documento.vero dell'atto ○ Le Sezioni Unite hanno testualmente osservato che anche in tale giudizio "la necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre 2 che nell'ottica dell'applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie", con la conseguenza che "l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena concordata può costituire, dunque, idonea base giustificativa della pronuncia dichiarativa della falsità di atti o di documenti". Pertanto, se l'accertamento del fatto, e, quindi della non rispondenza al vero dell'atto, o del documento in caso di reato di falso, è insito nella pronuncia di applicazione della pena su richiesta, non è dato comprendere quali ulteriori motivazioni implicanti valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità, precluse a questa corte, sarebbero riservate al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014).
4. Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito risulta aver accertato il fatto, attraverso l'esclusione delle cause di non punibilità e verificato la corretta qualificazione giuridica di esso, sicchè la falsità del predetto modulo, non dichiarata nella sentenza oggetto di ricorso, può e deve essere dichiarata in questa sede. L'annullamento in parte qua della sentenza impugnata va, pertanto, pronunciato senza rinvio, contestualmente dichiarandosi la falsità del modulo in questione (Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014; Sez. 5, n. 20744 del 01/04/2014).
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa declaratoria di falsità del modulo di comunicazione di cui all'imputazione, falsità che dichiara. Così deciso il 27.11.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Pezzullo Stefano Palla Pezzullo Тама POMTATA IN CANCELLERA add 11 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO : Carmela Lenzuise шнou join 3