Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 19527
CASS
Sentenza 27 novembre 2015

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Massime1

In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.

Commentario1

  • 1Multe, attenzione a false comunicazioni per evitare decurtazione dei punti sulla patente: è reato
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 30 maggio 2016

    Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 11 maggio 2016, n. 19527 Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Indicare un nome diverso dal reale conducente, nella dichiarazione di “comunicazione dati” da spedire alla polizia stradale, è reato. È quanto affermato di recente, dai giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 6 mesi di reclusione, già emessa dal Gup del Tribunale di Campobasso nei confronti di un conducente “furbetto” che, dopo aver ricevuto due verbali per violazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 19527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19527
Data del deposito : 27 novembre 2015

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