Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
In ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso illegittimamente di dichiarare la falsità di un documento la Corte di Cassazione, investita del relativo ricorso, può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2012, n. 45861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45861 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 10/10/2012
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1038
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 277/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso;
nel procedimento nei confronti di:
LI SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/05/2011 del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con contestuale declaratoria di falsità della targa in sequestro. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di LI SE, a richiesta delle parti, la pena di mesi uno e giorni ventitre di reclusione per il reato di cui all'art. 477 c.p., commesso in Campomarino il 10/04/2008 alterando la targa dell'autovettura della moglie GO AR.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge nell'omessa dichiarazione della falsità della targa. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 537 c.p.p., comma 1 prevede che con la sentenza di condanna, con la quale sia accertata la contraffazione di un documento, sia dichiarata la falsità di quest'ultimo. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata ad una sentenza di condanna;
dunque, laddove tale sentenza sia emessa per un reato contestato nella contraffazione di un documento, il giudice è tenuto a dichiararne con la stessa sentenza la falsità (Sez. 5, n. 44613 del 25/10/2005, Di Lollo, Rv.232717). Adempimento, questo, nella specie indiscutibilmente omesso.
La sentenza impugnata va pertanto annullata. Quanto ai provvedimenti immediatamente conseguenti, non ignora questa Corte l'esistenza di precedenti giurisprudenziali (segnatamente, oltre alla pronuncia già citata, Sez. 5, n. 17283 del 26/11/2008 (23/04/2009), Vallante, Rv.243593) per i quali la Corte stessa non sarebbe legittimata alla diretta dichiarazione della falsità del documento, in quanto quest'ultima presupporrebbe una motivazione implicante valutazioni di merito sulla falsità. Tale orientamento non può tuttavia essere condiviso;
e ciò per un dato di evidente contraddittorietà, particolarmente evidente nella prima delle pronunce sopra riportate, che lo caratterizza. Se infatti si ammette (v. in tal senso la già citata Sez. 5, n. 44613 del 25/10/2005, Di Lollo, Rv.232717) che la sentenza di applicazione di pena è equiparata, agli effetti che qui interessano, ad una sentenza di condanna, e che l'espressa ed inequivoca disposizione di cui all'art. 537 c.p.p., prevede la dichiarazione di falsità di un documento come automatica conseguenza di una sentenza di condanna per la contraffazione di quel documento, tanto che il giudice il quale pronunci siffatta sentenza è tenuto ad adottare tale provvedimento, non si vede quale ulteriore spazio valutativo rimanga, e debba essere riservato al giudice di merito, ai fini dell'emissione del provvedimento stesso. Al contrario, tali considerazioni portano a concludere che, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza, la falsità del documento possa e debba essere dichiarata in sede di legittimità una volta che ne sia stata riconosciuta l'omissione nella sentenza oggetto di ricorso. L'annullamento della sentenza qui impugnata deve pertanto essere pronunciato senza rinvio, contestualmente dichiarandosi in questa stessa sede la falsità della targa in oggetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 c.p.p., e dichiara la falsità della targa DK211EM.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012