Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2014, n. 20744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20744 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 01/04/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 406
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 31145/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO;
nei confronti di:
RR AN N. IL 24/08/1988;
avverso la sentenza n. 546/2012 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 18/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 gennaio 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso applicava a Carraturo Giovanni, su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa di sei mesi e venti giorni di reclusione, per i delitti di false dichiarazioni sull'identità personale propria o altrui e falsità in scrittura privata, in riferimento alla sottoscrizione del modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica, apparentemente apposta da Barone Francesca.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Campobasso, deducendo l'errore di calcolo della pena, poiché sulla base delle indicazioni delle parti la pena finale doveva essere quella di otto mesi e venti giorni di reclusione non quella di sei mesi e venti giorni di reclusione, come invece indicato sia in motivazione, sia in dispositivo;
il ricorrente denuncia altresì omessa declaratoria della falsità del documento indicato nell'imputazione, in violazione degli artt. 537 e 675 cod. proc. pen., norme applicabili anche alla sentenza che applica la pena,
secondo la costante giurisprudenza.
3. Il P.G., nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sulla considerazione che la pena indicata nella richiesta di patteggiamento corrisponde a quella inflitta e che alla declaratoria di falsità del documento dovrà provvedere il giudice dell'esecuzione, al quale gli atti saranno trasmessi dal Tribunale di Campobasso, in seguito al rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo va rigettato.
1.1 Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005 - dep. 18/01/2006, P.G. in proc. Federico, Rv. 233185; Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582;
Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marsichella, Rv. 257151).
1.2 Applicando tale regula iuris al caso di specie bisogna prendere atto come il calcolo della pena, contenuto nella richiesta di patteggiamento recepita nella sentenza in esame - eseguito operando prima l'aumento per la continuazione e poi la riduzione per le attenuanti generiche sul risultato parziale - pur se errato, non ha condotto ad un risultato finale contra legem, in quanto la pena base determinata per il reato più grave (art. 496 cod. pen.), pari ad un anno di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ed aumentata ex art. 81 cod. pen., può raggiungere il risultato parziale di 10 mesi di reclusione, e dunque, operata la riduzione per il rito, il totale finale di 6 mesi e venti giorni di reclusione;
di conseguenza la pena applicata dal giudice non è illegale.
2. il secondo motivo di ricorso, riguardante l'omessa dichiarazione di falsità delle firme apposte sul contratto di fornitura di energia elettrica è invece fondato.
2.1 L'art. 537 c.p.p., comma 1, prevede che con la sentenza di condanna, con la quale sia accertata la contraffazione di un documento, sia dichiarata la falsità di quest'ultimo. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è equiparata ad una sentenza di condanna;
dunque, laddove tale sentenza sia emessa per un reato contestato nella contraffazione di un documento, il giudice è tenuto a dichiararne con la stessa sentenza la falsità (Sez. 5, n. 44613 del 25/10/2005, Di Lollo, Rv.232717). Adempimento, questo, nella specie indiscutibilmente omesso. La sentenza impugnata va pertanto annullata.
Quanto ai provvedimenti immediatamente conseguenti, non ignora questa Corte l'esistenza di precedenti giurisprudenziali (Sez. 2, n. 31953 del 17/07/2013, Armanetti, Rv. 256844; Sez. 5, n. 17283 del 26/11/2008 - dep. 23/04/2009, Vallante, Rv. 243593) per i quali la Corte stessa non sarebbe legittimata alla diretta dichiarazione della falsità del documento, in quanto quest'ultima presupporrebbe una motivazione implicante vantazioni di merito sulla falsità. Tale orientamento non può tuttavia essere condiviso, in linea con una recente decisione di segno contrario di questa Sezione (Sez. 5, n. 45861 del 10/10/2012, Liso, Rv. 254989) e ciò per un dato di evidente contraddittorietà, nelle pronunce sopra riportate, che lo caratterizza. Se infatti si ammette che la sentenza di applicazione di pena è equiparata, agli effetti che qui interessano, ad una sentenza di condanna, e che l'espressa ed inequivoca disposizione di cui all'art. 537 c.p.p., prevede la dichiarazione di falsità di un documento come automatica conseguenza di una sentenza di condanna per la contraffazione di quel documento (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 - dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214638), tanto che il giudice il quale pronunci siffatta sentenza è tenuto ad adottare tale provvedimento, non si vede quale ulteriore spazio valutativo rimanga, e debba essere riservato al giudice di merito, ai fini dell'emissione del provvedimento stesso.
Al contrario, tali considerazioni portano a concludere che, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza, la falsità del documento possa e debba essere dichiarata in sede di legittimità, una volta che ne sia stata riconosciuta l'omissione nella sentenza oggetto di ricorso. L'annullamento della sentenza qui impugnata deve pertanto essere pronunciato senza rinvio, contestualmente dichiarandosi in questa stessa sede la falsità delle firme in oggetto.
3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 cod. proc. pen.; va pertanto dichiarata la falsità delle firme apposte sul contratto di fornitura di energia elettrica e ne va ordinata la cancellazione. Vanno rigettate le censure residue.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 c.p.p. e dichiara la falsità delle firme apposte sul contratto di fornitura di energia elettrica e ne ordina la cancellazione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2014