Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7477
CASS
Sentenza 21 gennaio 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.

Commentari2

  • 1Art. 675 - Falsità di documenti
    https://www.filodiritto.com/

    1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari. 2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del …

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  • 2L'aspra conflittualità tra i coniugi non esclude l'affidamento condiviso dei figli.
    Silvia Delcuratolo · https://www.studiocataldi.it/ · 4 aprile 2014

    a cura dell'Avv. Silvia Delcuratolo - Bari La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7477/2014, ha stabilito che l'aspra conflittualità presente tra i coniugi non impedisce al giudice di disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi, a meno che detta conflittualità ponga in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, così pregiudicando il loro interesse. Nel caso in esame, il Tribunale, pronunciando la separazione dei coniugi, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, domiciliandola presso la madre e regolamentando gli incontri fra la figlia e il padre. Avverso tale decisione proponevano appello sia la moglie sia, in via …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7477
Data del deposito : 21 gennaio 2014

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