Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
In ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
Commentari • 2
- 1. Art. 675 - Falsità di documentihttps://www.filodiritto.com/
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari. 2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del …
Leggi di più… - 2. L'aspra conflittualità tra i coniugi non esclude l'affidamento condiviso dei figli.Silvia Delcuratolo · https://www.studiocataldi.it/ · 4 aprile 2014
a cura dell'Avv. Silvia Delcuratolo - Bari La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7477/2014, ha stabilito che l'aspra conflittualità presente tra i coniugi non impedisce al giudice di disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi, a meno che detta conflittualità ponga in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, così pregiudicando il loro interesse. Nel caso in esame, il Tribunale, pronunciando la separazione dei coniugi, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, domiciliandola presso la madre e regolamentando gli incontri fra la figlia e il padre. Avverso tale decisione proponevano appello sia la moglie sia, in via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7477 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 21/01/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA G. - rel. Consigliere - N. 50
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 21915/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
ME LU N. IL 18/09/1988;
avverso la sentenza n. 975/2011 TRIBUNALE di NOLA, del 03/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il PG presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa nei confronti di ME GI, in data 3-12-2012, dal Tribunale di Nola per il reato di falso in contrassegno assicurativo.
2.Deduce inosservanza di legge, richiamando la pronuncia delle sezioni unite penali di questa corte n. 20/1999, per omessa dichiarazione di falsità del contrassegno palesemente contraffatto e chiede l'annullamento della sentenza in parte qua.
3.Il PG presso questa corte, Dr. G. Izzo, con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il collegio, nel contrasto tra l'indirizzo giurisprudenziale per il quale l'omessa dichiarazione di falsità di un documento in sede di applicazione della pena su richiesta, non legittima questa corte ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione (Cass. 44613/2005, Rv. 232717, e 17283/2008, Rv. 243593, 31953/2013, Rv. 256844) e quello che invece riconosce a questa corte il potere di adottare direttamente i provvedimenti previsti dalla norma di cui copra, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta (Cass. n. 45861/2012, Rv. 254989), ritiene di dare continuità a questo secondo orientamento.
3. Tale scelta muove dall'insegnamento delle sezioni unite penali di questa corte (Cass. Sez. U. 20/1999, Rv. 214638) il quale, nello statuire che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - decisione equiparata ad una sentenza di condanna dall'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte, - il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 1, l'accertata falsità di atti o di documenti, ha pure precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento.
4. Le sezioni unite hanno testualmente osservato che anche in tale giudizio "la necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell'ottica dell'applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie", con la conseguenza che "l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena concordata può costituire, dunque, idonea base giustificativa della pronuncia dichiarativa della falsità di atti o di documenti".
5. Orbene, se l'accertamento del fatto, e quindi della non rispondenza al vero dell'atto o del documento in caso di reato di falso, è insito nella pronuncia di applicazione della pena su richiesta, non è dato comprendere quali ulteriori motivazioni implicanti valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità, precluse a questa corte, sarebbero riservate al giudice dell'esecuzione, cui l'opposto orientamento di legittimità demanda la competenza alla declaratoria di falsità dell'atto o documento.
6. Poiché nella specie il giudice di merito risulta aver accertato il fatto attraverso l'esclusione delle cause di non punibilità e verificato la corretta qualificazione giuridica di esso, la falsità del contrassegno assicurativo, non dichiarata nella sentenza oggetto di ricorso, può e deve essere dichiarata in questa sede.
7. L'annullamento in parte qua della sentenza impugnata va pertanto pronunciato senza rinvio, contestualmente dichiarandosi la falsità del contrassegno assicurativo in questione, di cui va ordinata la cancellazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 c.p.p., e dichiara la falsità del contrassegno assicurativo apparentemente rilasciato dalla Zurich Ass. SpA in relazione al veicolo targato CH968JD e ne ordina la cancellazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014