Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8625 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 62 5 /0 2 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R. G. 328/00 23744 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. -Rep. "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Ud.25.3.2002 "1 Antonio Lamorgese Florindo Minichiello " -Oggetto: " FA M. GE " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino che la rappre- senta in forza di procura notaio Paolo Castellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep. 56911, difesa dall'avv. Renato Scognamiglio, come da procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 326 ricorrente 1271 contro 1 LO CO Umberto, difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Mario Milone e Vincenza Scardina con domicilio eletto in Roma, via Romagna 14 presso l'avv. Alberto Buzzi controricorrente della sentenza del Tribunale di Terminiper l'annullamento ° Imerese n 378/99 in data 15/25 giugno 1999 (R.G. 182/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Termini Imerese, rigettando l'appello delle Ferrovie dello Stato SpA, ha confermato la sentenza di primo grado, recante la condanna della società appellante al paga- mento, in favore dell'appellato, lavoratore alle dipendenze della stessa società, delle somme maturate nel periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, relative al cosiddetto < integrativo bis'>. La motivazione, in sintesi, è così articolata: a) contrariamente all'assunto dell'azienda, l'erogazione del- le somme anzidette non era preclusa dal disposto dell'art. 2, comma 7, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), sia perché la norma, nel vietare, in materia retributiva, deliberazioni peggiorative del saldo di bilan- cio, non istituiva un divieto inderogabile, sia perché, in ogni caso, essa era inapplicabile ratione temporis, essendo stati gli incrementi retributivi in questione concordati con le organizzazioni sindacali in data anteriore a quella (11 luglio 1992) della sua entrata in vigore, sia, infine, perché non era provato il presupposto del divieto, ossia l'elemento di fatto costituito dal passivo di bilancio;
b) il comunicato congiunto del 3 novembre 1992, nel prevedere il pagamento dei ratei dell'emolumento maturati alla data del 31 ottobre 1992 e la costituzione di una commissione mista, incaricata di esaminare la possibilità di corrispondere i ra- 3 tei successivi con altre forme di pagamento, non assumeva un contenuto sospensivo dell'obbligazione retributiva, ma ne aveva uno meramente programmatico>>, di impegno a negoziare per una diversa futura disciplina dell'istituto; c) allorché il contratto collettivo de 18 novembre 1994 sta- bilì la cessazione, con effetto dal 31 ottobre 1992, dell'erogazione dell'emolumento de quo e la sua sostituzione con il rilascio di azioni della società Ferrovie dello Stato, si verificò una transazione su di un diritto già acquisito al patrimonic dei singoli lavoratori, ma viziata da nullità, per essere stata stipulata da organizzazioni sindacali alle quali questi ultimi non avevano conferito uno specifico mandato. Avverso questa decisione Ferrovie dello Stato SpA ricorre per cassazione con un motivo, illustrato anche da memoria. Resiste il lavoratore con controricorso. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa appli- cazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 1322, 1372 e, per quanto di ragione, 2077 cod. civ., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1965 e SS. 2113, stesso codice, in una con ca- renza e contraddittorietà della motivazione su punti essen- ziali della controversia. Sostiene, in particolare, la ricorrente che: a) il tenore letterale dell'accordo 3 novembre 1992 non con- dubbi circa 1'intento negoziale di regolare sentiva l'obbligazione relativa all'emolumento in contestazione, nel senso di limitare il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre, rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale, quindi, l'obbligazione era stata sospesa;
b) tale intento emergeva altresì da tutto il successivo com- portamento delle parti, e, in particolare, dall'accordo 4 marzo 1994, nel quale si dava atto del negoziato in corso per definizione di diritti ed obblighi relativi al periodo la successivo all'ottobre 1992, definizione che, poi, era stata consacrata dal contratto collettivo del 1994; c) tra l'altro, durante questo lasso di tempo nessuna prote- sta era stata avanzata contro il preteso inadempimento, ed era illogico ritenere che la società fosse rimasta inadem- piente nella persistenza immutata dell'obbligo di pagamento;
d) dovendo, dunque, escludersi che, durante il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994 fosse acquisito al patrimo- nio dei lavoratori il diritto di credito al ripetuto emolu- mento, era ugualmente da negare che il contratto collettivo di avesse incontrato il limitequest'ultimo anno dell'indisponibilità, in difetto di specifico mandato, di di- ritti individuali già sorti. E pregiudiziale l'esame dell'eccezione di inesistenza dell'impugnazione per inesistenza della notifica>>, formulata dal controricorrente in base al rilievo che il ricorso per 5 cassazione è stato notificato alla parte presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sparacino>> ove era avvenuta l'elezione di domicilio per il giudizio di merito, mentre l'ufficio di procuratori costituiti in tale giudizio era stato svolto da- gli Avv.ti Mario Milone e Vincenza Scardina. L'eccezione è manifestamente infondata alla stregua della più giurisprudenza della Corte (v. sent. 21 dicembre recente 2001, n. 16145), la quale: a) rimeditando funditus gli orien- tamenti precedentemente espressi, è approdata alla risolutiva conclusione (del resto non estranea ad una parte degli indi- rizzi più remoti, a riprova dei quali v. Cass., sez. unite, 3 aprile 1980 n. 2152) per cui nell'ipotesi di impugnazione non dalla notificazione della sentenza, ovvero nel-preceduta l'ipotesi (ricorrente nella specie, come dimostrato dalla re- lata di notificazione compilata in calce alla sentenza impu- gnata) di omissione della dichiarazione di residenza o del- l'elezione di domicilio al momento di tale notificazione, l'impugnazione stessa va notificata alla parte (che ne è la destinataria, atteso che la rappresentanza processuale del difensore è limitata a ciascun grado di giudizio) in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ. (presso il pro- curatore costituito, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto), dovendo, peraltro, ritenersi che i suddet- ti luoghi non siano indicati dalla norma secondo un ordine tassativo e che pertanto la notificazione possa essere effet- 6 tuata indifferentemente in uno di essi, poiché tale opzione interpretativa è quella che garantisce la maggior possibilità ildi effettuare la notificazione e, perciò, in definitiva, più agevole esercizio del diritto di azione (nella specie, di impugnazione) costituzionalmente garantito;
b) sotto altro aspetto, ha chiarito che, in ogni caso, qualora il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore me- desimo, la notifica non potrebbe mai ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, dovrebbe, a tutto conce- dere, essere non inesistente, ma solo nulla per inesatta in- dividuazione della persona del destinatario, con la conse- guenza della sanabilità del vizio o col rimedio della rinno- vazione dell'atto ovvero per effetto di costituzione dell'intimato, che abbia svolto, con la notifica del
contro
- ricorso, la propria attività difensiva, ancorché al fine di far valere la nullità (Cass. 16 giugno 2001, n. 8166; Id. 26 febbraio 2001, n. 2756; Id., 5 giugno 2001, n. 7609; Id. 22 15082; Id. 5 novembre 1998, n. 11111, franovembre 2000, n. le numerose altre conformi). Può, quindi, procedersi all'esame delle esposte censure. Reputa la Corte che se ne debba affermare la fondatezza. Questioni analoghe sono già state esaminate e decise in que- sta sede di legittimità con il rigetto del ricorso dei lavo- 7 ratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (sentt. 3 aprile 1999, n. 3249; 11 febbraio 2000, n. 1541; 12 febbraio 2000, n. 1583), ovvero con la cassazione di decisio- ni ad essi favorevoli. Pur non essendosi in presenza, in senso stretto e tecnico, di un indirizzo giurisprudenziale della Corte (per la ragione che, nei giudizi indicati, il controllo di legittimità è sta- to promosso al fine di verificare soltanto la correttezza del discorso giustificativo svolto dal giudice del merito in or- dine ad accertamenti di fatto a lui istituzionalmente riser- vati), emerge nondimeno dai citati precedenti la costante af- fermazione di un difetto di base legale di una scelta inter- pretativa (circa la disciplina collettiva rilevante ai fini del decidere) che conduca alla conclusione della persistenza dell'emolumento per cuidell'obbligazione di erogazione è causa anche per il periodo successivo al 31 ottobre 1992. Una siffatta conclusione va ulteriormente rifiutata. Anche nel presente giudizio la cassazione della sentenza È domandata perché il Tribunale nell'accertamento e valutazione di fatti - quale fosse, cioè, il contenuto degli accordi col- lettivi concernenti 1' emolumento in contestazione non si sarebbe attenuto alle prescrizioni dettate dagli artt. 1362 SS. C.C. e non avrebbe giustificato i risultati cui è perve- nuto con una motivazione sufficiente a logica. 8 Non esiste contrasto tra le parti sul punto che, se i diritti retributivi in discussione, concernenti il periodo novembre 1992-dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al pa- trimonio dei lavoratori, il contratto collettivo del 1994 non sarebbe stato abilitato, in quanto fonte normativa dei rap- porti di lavoro, a disporne in senso recessivo. Il punto centrale della controversia è, dunque, il contenuto e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestato con il comunicato congiunto>> del 3 novembre 1992. Il Tribunale ha negato che il predetto accordo avesse in qualche modo inciso sul diritto di credito spettante al lavo- ratore, perché gli stipulanti avevano semplicemente concorda- circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto to negoziale in atto, rinviando, appunto, alla conclusione di futuri patti collettivi tale revisione. L'accertamento risulta affetto dai vizi denunciati dalla par- te ricorrente. Viene in evidenza, in primo luogo, la violazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma del- l'art. 1362 c.c., nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo, anche eventualmente disco- standosi dalla formulazione letterale. La sentenza impugnata è incorsa in questa violazione perché, sebbene riporti integralmente il testo dell'accordo, omette 9 completamente di esaminare la parte in cui si contempla espressamente che la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6 - 31/10/1992 con ruolo paga del mese di novembre>>. Tale omissione compromette irrimediabilmente la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, giacché non spiega le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'ob- bligo di pagamento con riferimento alle sole competenze matu- rate al 31 ottobre. Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in sostanza) natura esclusivamente obbligatoria, e non normati- va, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti, senza incidenza sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendo-- no, conseguentemente, alla valutazione operata dal Tribunale relativamente alla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a 10 questo fine l'emissione di obbligazioni>>, costituendo al- l'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse con- cludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, pre- visione poi smentita dal protrarsi del negoziato). Il Tribunale, infatti, ha affermato che le parole usate dimo- stravano inconfutabilmente come le parti considerassero l'ob- bligazione pur sempre esistente e intendessero negoziare pu- ramente e semplicemente sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni O azioni della società. Sono evidenti le violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti ed i vizi logici del ragionamento. L'istituto di cui all'art. 1197 C.C. (prestazione in luogo dell'adempimento) contempla che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella do- vuta con il consenso del creditore;
la norma precisa che, in tal caso, l'obbligazione si estingue quando la diversa pre- stazione è eseguita. Quindi, la datio in solutum è legislati- vamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura. reale quanto alla perfezione, assolutamente incompatibile, come tale, con un accordo inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.). 11 Ne discende che, assunta a presupposto la permanenza inalte- rata dell'obbligazione di pagamento, ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simi- le accordo. La sentenza impugnata, inoltre, al fine di ricostruire l'in- tento degli stipulanti 1'accordo in data 3 novembre 1992, avrebbe dovuto considerare, non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto il tenore e la portata degli accordi raggiunti successivamente e, in particolare, sempre nel rispetto del criterio di cui al citato art. 1367 c.c., le previsioni del contralto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992-dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti indi- viduali di credito, ovvero rappresentasse lo sviluppo attua- tivo dell'accordo del 1992, al fine di disciplinare ex novo le obbligazioni retributive del datore di lavoro attinenti ad un periodo nel quale la precedente disciplina non era più operativa. 12 Infatti, la necessità di comprendere tra i comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto>> (art. 1362, secondo comma, c.c.) anche le trattative ed i successi- vi accordi collettivi, è stata già affermata dalla giurispru- denza della Corte (vedi Cass. 7609/2001, cit.). In conclusione, erano due le opzioni interpretative astratta- mente possibili: a) anche dopo l'accordo 3 novembre 1992 considerato di natura meramente obbligatoria e non normativa - l'azienda restava obbligata al pagamento dell'emolumento de quo, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdu- rato fino alla nuova regolamentazione, del credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo conteneva, accanto ac una parte obbligatoria>>, anche un contenuto normativo>>, preordinato a "sospendere" l'attualità dell'obbligo e de_ correlativo credito a partire dal novembre 1992, rimettendone la disciplina all'esito di apposito negoziato. Il Tribunale ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazio- ne relativa all'indennità per il periodo successivo all'otto- bre del 1992, ma, come posto in evidenza, il procedimento in- terpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermeneutica e da vizi della motivazione. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza in- pugnata deve essere cassata con rinvio, perché nel nuovo giu- dizio si proceda ad accertare: in primo luogo, facendo appli- 13 cazione del principio di diritto e dei criteri di indagine sopra precisati, se, attribuito in ipotesi un contenuto nor- mativo all'accordo sindacale 3 novembre 1992, il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse restarne influenzato;
b) su- bordinatamente all'esito positivo della prima indagine, quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione e alle viola- zioni degli art. 1362 ss. C.C. riscontrati nella sentenza im- pugnata. All'accoglimento del ricorso non è d'ostacolo 1'assunto di parte resistente circa il difetto di conferimento di suo spe- cifico mandato ai sindacati che hanno stipulato gli accordi che qui rilevano, ivi compreso, quindi, quello del 3 novembre 1992, che il giudice a quo ha, comunque, interpretato come non contenente una clausola di sospensione dell'erogazione dell'emolumento in contestazione. La questione, invero, assume rilievo preliminare rispetto all'altra concernente il contenuto dell'accordo e deve rite- nersi che solo avendola implicitamente risolta in senso sfa- vorevole alla parte vittoriosa il giudice del merito può ave- re dato ingresso allo scrutinio del significato e della por- tata delle clausole in cui si concretava il contenuto suddet- to e delle quali, quindi, si postulava l'efficacia nei con- fronti della medesima parte. 14 Ed una siffatta interpretazione della sentenza impugnata ri- sponde non solo alla sua logica interna, ma è anche avallata dall'operatività del principio per cui, ove un contratto col- lettivo aziendale stipulato dal sindacato per la tutela degli lavoratori dell'azienda venga suc- interessi collettivi dei cessivamente modificato od integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavorato- ri che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancor- ché non più iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accor- do successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987, 8325). Ravvisandosi, dunque, nella specie un caso di soccombenza teorica su questione preliminare risolta sfavorevolmente alla parte poi definitivamente vittoriosa nel merito, la sia pure implicita statuizione avrebbe richiesto, ai fini dell'esame, ad opera della Corte, di questioni al riguardo, la proposi- zione di apposito motivo di ricorso incidentale, viceversa omesso da detta parte, che si è limitata alla notificazione del controricorso. Trova applicazione, in altre parole, il consolidato principio per cui, quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi ri- sulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta par- te che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione 15 stessa, di proporre ricorso incidentale: infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua struttura) assoggettato alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., ne consegue che l'onere del- 1'impugnazione gravante sull'intimato vada riferito non solo alla soccombenza pratica>> ma anche a quella teorica>> e non possa, nell'ipotesi considerata, essere assolto con la il controricorso sola riproposizione della questione con con la memoria illustrativa di questo (fra le innumerevoli sentenze conformi, v. Cass. 22 giugno 2001, n. 8537; Id., 19 settembre 2000, n. 12386; Id., 1° aprile 1999, n. 3102; Id., 6 dicembre 1996, n. 10888; Id., 29 novembre 1993, n. 11808; Id., 6 luglio 1991, n. 7487). Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del pro- cesso di cassazione, alla Corte di appello di Palermo. Cosi deciso in Roma, il 25 marzo 2002 вате Миси й IL PRESIDENTE - IL CONSIGLIERE ESTENSORE Вчимо Важиева I D A , S 0 O S 1 L A L . T T O , R B A IL CANCELLIERE 3 I A S 3 ' E Depositato in Cancelleria D L 5 P L S A . E I T D N S N 1:5 GIU. 2002 I O G 3 S P O 7 N oggi, - M E A I 6 S D . IL CANCELLIERE A I 1 E D A 1 , zauco O E O E T R T T N G T S E I I G R G I E * 16 D