Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 1683
CASS
Sentenza 27 novembre 2013

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In tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimità dello stesso non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il sequestro di denaro, telefoni cellulari e computer rinvenuti in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attesa l'insufficienza degli elementi idonei a giustificare la lecita provenienza e disponibilità dei beni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 1683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1683
    Data del deposito : 27 novembre 2013

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