Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimità dello stesso non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il sequestro di denaro, telefoni cellulari e computer rinvenuti in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attesa l'insufficienza degli elementi idonei a giustificare la lecita provenienza e disponibilità dei beni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/11/2013
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1823
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 29089/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NA, nato il giorno 31 maggio 1978 in Senegal;
avverso l'ordinanza 17 giugno 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Genova.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CI NA, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 17 giugno 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Genova, che ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 263 c.p.p., comma 5, contro il decreto del P.M. che aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sequestrati in data 27 novembre 2012. 2. Nell'opposizione, presentata in data 28 gennaio u.s. (udienza tenuta in data 13 marzo 2013), la difesa dell'imputato ha insistito nella richiesta di restituzione di denaro e beni in sequestro rilevando: a) che nel dicembre 2009 il SS era stato arrestato e condannato a tre anni di reclusione per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; b) che il ricorrente aveva espiato interamente la pena tra custodia cautelare in carcere e detenzione domiciliare;
c) che il nuovo procedimento penale, che ha portato nel novembre 2012, ad una nuova ordinanza di custodia cautelare e al sequestro di quanto oggi oggetto dell'opposizione rigettata, traerebbe origine da fatti risalenti anch'essi all'autunno del 2009 e concernenti sempre lo spaccio di sostanze stupefacenti;
d) che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed il sequestro di denaro e beni sono sopravvenuti circa tre anni dopo i fatti contestati e a 4 mesi di distanza dalla prima scarcerazione (fine pena) del SS;
e) che tutti i beni in sequestro sono stati prodotti e messi in vendita in epoca successiva al 2009, quindi, "verosimilmente", nulla hanno a che vedere con il procedimento penale che trae origine da fatti del 2009;
che il G.I.P., chiamato a valutare questi elementi, pur con tutte le prove degli acquisti, innegabilmente successivi al 2009, non accoglieva la richiesta, attraverso una dogmatica argomentazione le cui premesse risulterebbero errate.
3. Dal decreto di convalida della perquisizione e del sequestro ex art. 352 cod. proc. pen. risulta che il P.M. ha - tra l'altro - argomentato sulla sussistenza di un "fondato motivo che sulla persona e nel luogo controllato potessero essere rinvenute tracce utili alle investigazioni in corso, facilmente disperdibili, come si evidenzia dalla descrizione dei fatti ascritti nell'ordinanza cautelare 12 ottobre 2012".
4. Il G.I.P., con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'opposizione con la testuale motivazione che segue: a) in merito alla somma di denaro sequestrata, la documentazione allegata all'istanza di dissequestro non pare idonea a giustificare il possesso del denaro da parte dell'indagato, non essendo le ricevute delle vincite nominative;
b) con riferimento agli altri beni in sequestro, il P.M. ha motivato il rigetto dell'istanza di dissequestro con la necessità di svolgere accertamenti sui beni e le argomentazioni svolte nell'opposizione, basate sul mero decorso del tempo dai fatti oggetto del presente procedimento, sono inidonee a confutare tale conclusione.
5. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta insufficienza e manifesta illogicità dell'ordinanza, non avendo il giudice tenuto conto delle prodotte prove documentali che avrebbero consentito il giudizio di estraneità ai fatti di causa del ricorrente, nonché la prova della legittimità del possesso dei beni sequestrati, per le ragioni indicate nell'opposizione ed alle quali non è stata data conveniente e precisa risposta, essendo stati i cellulari prodotti e messi in vendita in epoca successiva al 2009; quanto al denaro il provvedimento nulla dice salvo il richiamo alla vincita anonima.
6. Ritiene la Corte che il provvedimento impugnato, pur sinteticamente motivato, non sia suscettibile di censura in questa sede, non risultando affatto provati gli assunti difensivi di "estraneità ai fatti di causa del ricorrente, nonché la prova della legittimità del possesso dei beni sequestrati", attesa l'insufficienza, allo stato, delle prove sulla lecita provenienza e disponibilità del denaro (Euro 2.000) e dei beni (5 cellulari, 1 tablet, 1 computer portatile), rinvenuti dalla Polizia giudiziaria (nel corso dell'esecuzione di un'ordinanza di misura della custodia cautelare in carcere per uno dei delitti indicati dall'art. 380 cod. proc. pen.), all'atto della perquisizione nell'abitazione dell'indagato in Genova Via Fontanarossa n. 23/15, persona pregiudicata ed indagata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 priva di stabile occupazione.
7. Va infatti in proposito rammentato:
a) che il sequestro probatorio è una misura di ricerca della prova (Cass. pen. sez. 3, 35806/10 r.v. 248364);
b) che ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il "fumus" necessario per la ricerca della prova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici (Cass. pen. sez. 3, 6465/2008 Rv. 239159. Massime precedenti Conformi: N. 899 del 1992 Rv. 190418, N. 84 del 1997 Rv. 208468. Massime precedenti Vedi: N. 1686 del 1993 Rv. 194420, N. 195 del 1994 Rv. 196563, N. 2379 del 1994 Rv. 198397, N. 4556 del 1994 Rv. 196770);
c) che il sequestro probatorio, proprio perché mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito (Cass. Penale sez. 3, sentenza 13641/2002, Pedron;
Cass., Sez. 2, 20.11.1999, n. 3273).
8. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014