Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME D01 930 /02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 7987/99 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron. 4677 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS · Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente IPPICA
contro
AGEN. CARPI DI AC UI & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo2001 ALDO, che lo 4093 studio dell'avvocato SIMONCINI -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 167/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 09/05/98 R.G.N. 396/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato PULLI per delega CORRERA;
udito l'Avvocato SIMONCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con sentenza in data 13 ottobre 1993, il pretore di Modena revocava il decreto ingiuntivo con il quale l'Inps aveva chiesto all'agenzia ippica Carpi di CA GI e C. il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi per il servizio sanitario nazionale, malattia, maternità e Gescal in favore del personale dipendente addetto ai totalizzatori, i cosiddetti sportellisti. Su appello dell'Inps il tribunale di Modena, con sentenza del 4 marzo 1998 rigettava il gravame, sostenendo che non fosse corretto far corrispondere una contribuzione previdenziale relativamente a rischi per i quali i lavoratori non erano assicurati, non potendo essi godere delle prestazioni per malattia e disoccupazione. Avverso la sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. L'Agenzia Ippica Carpi resiste con controricorso, poi illustrato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo l'Inps contesta la sentenza impugnata ricordando l'iter normativo concernente l'assicurazione dei lavoratori in questione, e rilevando che essi, sin dalla sentenza n. 103 del 1981 della lu Corte Costituzionale, erano titolari di un diritto a godere del trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per i lavoratori dipendenti. Il ricorso va accolto. In subiecta materia vi sono stati contrasti giurisprudenziali che sono stati risolti con la sentenza n. 581 del 1999, con la quale questa Corte a Sezioni Unite ha stabilito che i lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi ed alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche, elencati, insieme ad altri prestatori d'opera che esercitano analoga attività nel settore dello spettacolo, nell'art. 3 del D.C.P.S. n. 708 del 1947, poi ratificato dalla legge n. 2388 del 1952 e poi sostituito dal D.P.R. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986, hanno diritto di ricevere in caso di malattia, a norma degli artt. 2, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato citato, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione ( rispettivamente dal Servizio sanitario nazionale e dall'Inps), senza che rilevi, ai fini della erogazione dell'indennità economica, la riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978. Le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute, pertanto, a versare all'Inps, a norma dell'art. 76 della legge n. 833 del 1978 cit., ed a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei citati D.P.R. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986 ( in relazione ai lavoratori in essi contemplati), tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compresi quelli concernenti le prescrizioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale. Non essendosi il Tribunale di Modena, con la sentenza qui impugnata, adeguato a questi principi, che neanche possono essere posti in discussione dalla osservazione effettuata dalla resistente nella memoria ex art.378 c.p.c., per la quale le Sezioni Unite non avrebbero risolto il problema di come un atto " amministrativo" - il D.P.R. in esame„possa . derogare ad una disposizione di legge, ( problema peraltro inesistente, K perché l'art. 76 della Costituzione attribuisce alla legislazione delegata una efficacia non secondaria rispetto alla leggi formali ), la sentenza medesima va cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, è possibile che questa Corte pronunci nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., rigettando l'opposizione proposta dall'agenzia ippica Carpi di CA GI e soci avverso il decreto ingiuntivo del pretore di Modena del 22 febbraio 1993. Essendovi stato in materia contrasto giurisprudenziale, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. 2
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla Agenzia Ippica Carpi di CA GI e c. avverso il decreto ingiuntivo del pretore di Modena del 22 febbraio 1993. Compensa le spese dell'intero giudizio . Roma, 25 ottobre 2001 Il Cons. est. Il Presidente Br other Vincenzo Millo سميد Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIENE стан I 0 3 A D 1 I 3 , S . 5 T O A . L T R , L N A ' O A L S R 3 L E I 1 E P - D S D 8 I - A I 1 N S T 1 S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S E O R D 3