Sentenza 17 aprile 2015
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo. (Nella fattispecie, il termine di prescrizione del reato di incendio colposo era mutato, riducendosi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014, intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2015, n. 27160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27160 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/04/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 880
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 36523/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IA ER, nata il [...];
avverso la sentenza n. 192/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del 17/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili;
udito per la ricorrente il difensore Avv. AVENI GIUSEPPE del Foro di Messina il quale ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/2/2014 la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 16/9/2011, aveva dichiarato FI AR SA colpevole del reato di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'incendio sviluppatosi nel proprio terreno in data 23/6/2006, condannandola, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di otto mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del proprietario del fondo danneggiato, TT ES, costituitosi parte civile. In punto di penale responsabilità riteneva la Corte territoriale, in piena adesione a quanto affermato dal primo giudice sulla base dei rilievi dei vigili del fuoco, che l'incendio era scaturito dalla proprietà della FI, estesa sei ettari, poiché solo annualmente ripulita da sterpaglie, senza che però fosse eliminato il pericolo di incendio connesso allo stato di completo abbandono del fondo, risultando in particolare presenti sterpaglie ed arbusti di notevole consistenza.
Riteneva poi irrilevante la circostanza che, alla stregua di quanto affermato dal teste MA Giovanni, caposquadra dei Vigili "del Fuoco, non fosse stato possibile individuare con precisione il punto d'innesco dell'incendio e in particolare se esso fosse da collocarsi nella proprietà dell'imputata, posto che risultava comunque accertato che erano state le condizioni di quel terreno ad imprimere alle fiamme, quand'anche per ipotesi remota sviluppatesi nelle vicinanze, la loro portata distruttiva.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputata, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento di prova.
Deduce che la Corte d'appello, prendendo in esame un elemento di prova non esaminato dal primo giudice (e segnatamente la deposizione del teste TR, ossia della persona annualmente incaricata di provvedere alla manutenzione del fondo) ne ha erroneamente frainteso e sminuito là capacità di dimostrare l'insussistenza di colpa in capo all'imputata rispetto alla, produzione dell'incendio. Questi, infatti, secondo la ricorrente, non si era limitato a dire, come sintetizzato dalla Corte, che egli aveva provveduto al taglio dell'erba ai confini del fondo ma aveva descritto un'attività di bonifica costante e ripetuta nel tempo.
Sostiene che tale circostanza avrebbe dovuto considerarsi idonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato, valendo essa a dimostrare che l'imputata, peraltro in età avanzata, si era rappresentata il pericolo di incendio e lo aveva affrontato dando incarico a persona esperta di provvedere alla realizzazione di una striscia tagliafuoco, esprimendo così un atteggiamento di prudenza e diligenza.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione a supporto della ritenuta responsabilità dell'imputata per i danni dedotti dalla parte civile.
Lamenta che al riguardo la Corte ha omesso di prendere in esame specifico motivo di gravame con il quale era stata dedotta la mancanza di prove idonee a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l'incendio e i danni predetti, a tal fine non potendo bastare il solo riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 449 c.p.. Rileva che, con i motivi d'appello, aveva in particolare dedotto che mancava la prova che le fiamme avessero avuto origine nel terreno di sua proprietà e da questo sì fossero propagate nella proprietà TT e che, piuttosto, vi erano fondati motivi di ritenere, alla luce in particolare della deposizione del teste Ruggeri, che le fiamme avessero avuto origine in quest'ultimo terreno posto più a valle.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve preliminarmente dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla sentenza impugnata. Con sentenza n. 143 del 19/05/2014 (intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, ma con effetti ovviamente operanti nel processo in corso), la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 157 c.p., comma 6, nella parte in cui prevede che i termini di prescrizione del reato sono raddoppiati per il delitto di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423), avendo ritenuto irragionevole e lesivo dell'art. 3 Cost., il raddoppio del termine di prescrizione del delitto di incendio colposo in raffronto con il trattamento riservato all'omologa figura dolosa. Ne discende che, avuto riguardo alla pena edittale prevista, il termine prescrizionale, secondo la nuova formulazione dell'art. 157 c.p., (nella specie applicabile, ratione temporis), considerate anche le interruzioni, deve ritenersi pari a sette anni e sei mesi e risulta ad oggi interamente decorso, non registrandosi sospensioni dello stesso che possano condurre a un diverso calcolo. Ciò deve condurre al chiesto annullamento senza rinvio della sentenza.
Va infatti rammentato l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità e qui condiviso, secondo il quale il giudice di legittimità può rilevare anche d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili (v., ex plurimis, Sez. 5^, n. 42950 del 17/09/2012, Xhini, Rv. 254633). Per contro, mette conto altresì rammentare che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
E invero, il concetto di evidenza, richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Sez. 6^, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). Deve, in altre parole, emergere dagli atti processuali, con assoluta evidenza, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, ossia l'assenza manifesta della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richieda il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2^, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. 4. Anzi, occorrendo comunque procedere all'esame del ricorso in relazione alle statuizioni civili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 578 c.p.p., se ne deve rilevare l'infondatezza. L'affidamento dell'incarico di provvedere ad una striscia taglia erba non esclude la colpa non trattandosi di misura sufficiente, come motivatamente sostenuto nella sentenza impugnata. La doglianza in esame peraltro, nella misura in cui sembra sostenere una erronea o parziale considerazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste TR, si risolve nella allegazione di un vizio dì travisamento di prova, preclusa dai limiti che alla deducibilità di una tale vizio derivano dal trovarsi di fronte a una doppia pronuncia conforme nel merito.
È noto infatti che il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, rv. 234115; Sez. 6^, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, rv. 249035):
a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Indicazioni, queste, in particolare quelle di cui alla lett. d), omesse dal ricorrente, nel caso di specie e, invece, tanto più necessarie in considerazione del fatto che la sentenza impugnata giustifica il proprio convincimento sul punto sulla base di una complessiva valutazione delle emergenze istruttorie. Inoltre, come detto, osterebbe comunque alla deducibilità del vizio in cassazione l'esito conforme dei due giudizi di merito, essendo noto che, per consolidato indirizzo, nel caso di c.d. doppia conforme, non può essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Sez. 4^, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2^, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130). Presupposto quest'ultimo che nel caso di specie non sussiste posto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la deposizione del teste TR risulta espressamente citata a fondamento anche della sentenza di primo grado, ad essa attribuendosi contenuto e significato esattamente coincidenti a quelli postulati dal giudice d'appello.
5. Ad analoghi rilievi si espone anche il secondo motivo di ricorso. Il giudice di primo grado ha infatti esplicitamente affermato, sulla base del rapporto dei VV.FF. e delle dichiarazioni a s.i.t. del caposquadra MA, che l'incendio "si è sviluppato nel terreno FI" e "solo in un secondo momento si è esteso ai terreni limitrofi di Fazio e TT".
La Corte ha confermato tale valutazione.
La doglianza del ricorrente si basa essenzialmente sul fatto che in realtà il MA avrebbe poi nel dibattimento modificato le sue originarie dichiarazioni, precisando di non poter dire se l'incendio è partito dal fondo FI;
la Corte poi avrebbe omesso di rispondere in modo specifico a tale rilievo.
Ora, però, quel che emerge da4 dato istruttorio segnalato in ricorso è unicamente una lettura dubitativa di un singolo elemento di prova, inidonea a imporsi con carattere di univoca e oggettiva cogenza su quella accolta dai giudici di merito, con doppia pronuncia conforme. Varrà al riguardo rammentare - oltre a quanto già sopra evidenziato - che, per essere deducibile in cassazione, il vizio di travisamento di prova postula l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (v. Sez. 4^, n. 14732 dell'1/3/2011, Molinario, Rv. 250133), trattandosi altrimenti di un'attività valutativa che resta imprescindibilmente riservata al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile se, come detto e come certamente accade nella specie delle modalità del suo esercizio si da illustrazione esauriente e logicamente coerente, non richiedendosi per contro una specifica dettagliata confutazione delle prove ritenute non attendibili o irrilevanti.
6. Il ricorso va pertanto rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato addebitato.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015