Sentenza 24 settembre 2002
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta lesiva colpisce innanzitutto i soggetti che compongono la famiglia, e quindi si riflette sull'istituzione familiare nel suo complesso, sicché un'unica condotta omissiva che faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un congiunto integra l'ipotesi del concorso formale di reati di cui all'art. 81, comma primo cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: profili penali dell'inadempimento del mantenimento e dell'assistenza morale verso i figli minori (Giudice…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2002, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/09/2002
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1055
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 3340/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD IC EL, n. a Milano il 16.12.1963;
avverso la sentenza in data 25 ottobre 2001 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 25 ottobre 2001, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 28 gennaio 2000 del Tribunale di Milano con la quale OD IC EL era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 600 mila di inulta, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 570 secondo comma n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori FE e AV (in Milano, dal novembre del 1997 fino alla data della sentenza di primo grado). Ricorre per Cassazione l'imputato, denunciando:
1) Violazione dell'art. 570 c.p., essendo stato omesso ogni accertamento sulla effettiva capacità economica dell'imputato a far fronte alle esigenze di sussistenza dei figli minori. 2) Erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., trattandosi di un reato a condotta reiterata, per la cui sussistenza è necessaria la integrazione di una serie di comportamenti afflittivi. 3) Violazione dell'art. 43 c.p., in mancanza di un accertamento sulla volontarietà della condotta contestata.
DIRITTO
Il primo e terzo motivo di ricorso appaiono manifestamente infondati. Come rilevato dai giudici di merito, è incontroverso che l'imputato, dopo avere abbandonato la famiglia, abbia omesso di corrispondere alcunché per sovvenire alle esigenze di vite dei figli minori. Una simile radicale condotta omissiva non poteva essere giustificata da eventuali condizioni di indigenza del Chiodi, sia perché, nel periodo considerato, egli aveva svolto varie attività lavorative (prima quale impiegato nel gabinetto odontotecnico del padre, poi quale autotrasportatore, poi quale gestore di un ristorante all'estero) sia perché dell'allegato stato di disoccupazione in cui da ultimo egli si sarebbe trovato non è stata fornita alcuna dimostrazione e tanto meno è stata fornita prova della impossibilità di trovare lavoro.
Il secondo motivo appare infondato.
È vero che la reiterazione della condotta omissiva è normalmente (ma non necessariamente) insita nella struttura del reato di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p.; ma qualora la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza sia integrata con riferimento a più persone della famiglia, si realizzano più lesioni del bene giuridico tutelato dalla legge, così da rendere configurabile la fattispecie di cui all'art. 81 comma primo c.p.. Sul tema si è in contrario osservato che la condotta omissiva presa in esame dalla fattispecie incriminatrice reca offesa all'intero nucleo familiare, dal che discenderebbe l'unicità del reato a prescindere di quanti siano in concreto i soggetti offesi (Cass., sez. 6^, u.p. 23 marzo 2001, Furlan;
Cass., sez. 6^, c.c. 19 ottobre 1998, Piceno;
Cass., sez. 6^, u.p. 6 novembre 1972, Negro). L'assunto non può essere condiviso. La fattispecie di cui all'art.570 c.p., iscritta nel Titolo 11^ del Libro 2^ del codice penale
("Delitti contro la famiglia"), è compresa nel Capo 4^ del predetto Titolo, intitolato ai "Delitti contro l'assistenza famigliare"). Ora, a prescindere di quale sia la nozione di "famiglia" evocata dal Titolo 11^, va osservato che l'assistenza materiale che ogni componente del nucleo familiare deve ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti e al coniuge, pur riguardando (stando a una impostazione dottrinale), la istituzione familiare nel suo complesso, certamente si riferisce, in primo luogo, ai singoli soggetti che la compongono, intrecciati tra loro da distinti rapporti giuridici attivi e passivi. Se l'agente fa mancare i mezzi di sussistenza al congiunto IZ, può dirsi che egli leda, oltre questo, l'entità familiare, ma certamente non lede, specificamente, il congiunto IO (il quale, in ipotesi, abbia ricevuto, al contrario di IZ, i mezzi di sussistenza ovvero, pur appartenendo alla famiglia, non sia destinatario di tali mezzi, ad esempio perché coniuge separato con addebito).
Esemplificando, il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 c.p., lede l'interesse della pubblica amministrazione (cui è intitolato il Capo 2^ del Titolo 2^), ma certamente offende specificamente il singolo pubblico ufficiale. E non si è mai dubitato che l'offesa recata a più pubblici ufficiali con una o più azioni integri, a seconda dei casi, la fattispecie del concorso formale dei reati o del reato continuato.
Si ritiene che l'equivoco in cui è incorso il contrario orientamento giurisprudenziale sia stato quello di confondere l'aspetto fenomenologico da quello giuridico: è "normale" che l'autore del reato in esame adotti una condotta indifferenziatamente lesiva di tutti i componenti della famiglia;
ma questo non significa che ciò debba "necessariamente" accadere.
Invece, per stabilire se ricorra o no un concorso di reati, occorre fare riferimento alla fattispecie astratta: se i soggetti lesi sono considerati nel loro complesso (v. ad es. art. 422 c.p.), il reato è unico;
se, invece, sono considerati nella loro individualità, più sono i reati, non importando che questi siano stati integrati da un'unica condotta (commissiva od omissiva), dato che questa è proprio l'ipotesi delineata dall'art. 81 comma primo c.p.. In conclusione, in accordo con la più recente giurisprudenza (Cass., sez. 6^, u.p. 19 giugno 2002, Armeli), si deve affermare che qualora si facciano mancare i mezzi di sussistenza a più di un componente della famiglia sussiste una pluralità di reati ex art. 570 cpv. n. 2 c.p., e, se la condotta omissiva è unica (o reiteratamente unica) è
integrata l'ipotesi del concorso formale di reati di cui all'art. 81 comma primo c.p.. Ne deriva che correttamente, nel caso concreto è stato apportato sulla pena-base l'aumento previsto da detta disposizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003