Sentenza 27 settembre 2012
Massime • 1
Non è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della tardività della querela, esulandosi dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod., e fungendo da valido rimedio esperibile quello della richiesta di riapertura delle indagini. (Nella specie, la S. C. ha escluso l'abnormità dell'ordinanza impugnata, essendo essa comunque esplicazione di un legittimo potere e non essendosi determinata alcuna stasi processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2012, n. 39153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39153 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 27/09/2012
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1607
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 3259/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa ST NC, nato a [...] il [...];
nei confronti di:
ST AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza di archiviazione emessa il 24.8.2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Crema.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Crema per un nuovo esame, sull'assunto che il provvedimento sarebbe abnorme. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 24.8.2011 il G.I.P. presso il Tribunale di Crema dispose l'archiviazione del procedimento penale a carico di ST AN sull'assunto che la querela fosse tardiva.
Ricorre il difensore della persona offesa deducendo violazione di legge in quanto il G.I.P. è incorso in evidente errore dal momento la persona offesa ebbe notizia del reato il 7.7.2010 e che la querela non fu presentata il 25 ottobre 2010, come ritenuto dal G.I.P., bensì il 23.7.2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento di archiviazione non è impugnabile. Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409 cod. proc. pen., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale. (Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381). Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, consapevole della non impugnabilità del provvedimento, ha concluso chiedendo che lo stesso sia qualificato come atto abnorme, stante la evidente erroneità della decisione.
L'impostazione del Procuratore generale della Repubblica non può essere accolta.
È vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il provvedimento di archiviazione è ricorribile per Cassazione non solo a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 6, per il caso di nullità previsto dall'art. 127 c.p.p., comma 5, ma anche quando si tratti di provvedimento abnorme, che è quello non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale e che, per la sua non prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili, come tali tassativamente previsti, ovvero l'atto emesso in assoluta carenza di potere o il cui contenuto è avulso da ogni previsione normativa. (Cass. Sez. 1 sent. n. 1569 del 10.4.1992 dep. 22.6.1992 rv 191166).
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Cass. Sez. Un. sent. n. 26 del 24.11.1999 dep. 26.1.2000 rv 215094).
Nel caso in esame il provvedimento di archiviazione è esplicazione di un legittimo potere e non determina affatto una stasi processuale, avendo semplicemente definito il procedimento.
Non si tratta di un atto abnorme, ma di una decisione errata. Improprio è il parallelo operato dal Procuratore generale della Repubblica rispetto al procedimento di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., posto che lo stesso presenta due caratteristiche:
anzitutto in assenza di tale procedimento non vi sarebbe altro rimedio, in secondo luogo è ammesso solo a favore del condannato. Nel caso in esame invece sarà possibile alla persona offesa sollecitare il P.M. a richiedere la riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen.. Il Procuratore generale della Repubblica ha rilevato che tale ipotesi è subordinata alla esigenza di nuove investigazioni, la cui necessità non sarebbe oggettivamente dimostrata, ma dimentica che tali nuove investigazioni erano indicate nell'atto di opposizione e sono richiamate nel ricorso.
A fronte dell'evidente errore percettivo in cui è incorso il G.I.P. non si vede come potrebbe il P.M. rifiutare di richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini ed il G.I.P. rifiutarla.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di cinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2012