Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2012, n. 39153
CASS
Sentenza 27 settembre 2012

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Non è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della tardività della querela, esulandosi dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod., e fungendo da valido rimedio esperibile quello della richiesta di riapertura delle indagini. (Nella specie, la S. C. ha escluso l'abnormità dell'ordinanza impugnata, essendo essa comunque esplicazione di un legittimo potere e non essendosi determinata alcuna stasi processuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2012, n. 39153
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39153
    Data del deposito : 27 settembre 2012

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