Sentenza 20 giugno 2008
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la falsa denuncia, presentata ad un organo della polizia giudiziaria, di smarrimento di un libretto postale, utilizzata per ottenere dall'amministrazione un duplicato del suddetto libretto, in quanto si tratta d'atto destinato a provare la verità dello smarrimento da cui discendono conseguenze giuridiche, quali il diritto ad ottenere il duplicato. (Nella specie l'imputato aveva rilasciato, in garanzia, al locatore un libretto di risparmio postale, quindi aveva presentato falsa denuncia di smarrimento di detto libretto, n'aveva chiesto la duplicazione e in seguito aveva prelevato quasi l'intero della somma ivi depositata, pregiudicando la garanzia del creditore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2008, n. 41148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41148 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2803
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 006810/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET VI, N. IL 25/10/1942;
avverso SENTENZA del 19/12/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. LOVELLI Stefano che si riporta ai motivi del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato SE RI responsabile del reato di cui all'art 483 c.p., per avere, con denuncia presentata alla Questura di Piacenza, falsamente attestato lo smarrimento del proprio libretto di risparmio postale, rilasciato da un ufficio postale di Piacenza, in modo da ottenere indebitamente un duplicato da parte del medesimo ufficio. 2.- Il SE propone ricorso per cassazione deducendo:
a.- Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza della buona fede di esso ricorrente. b.- Erronea applicazione della Legge penale per la mancata applicazione dell'art. 47 c.p. (errore di fatto), in relazione alla conoscenza del SE di avere smarrito il libretto. 3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
Anche se il ricorrente non deduce alcuna censura sul punto giova premettere che questa Corte aderisce all'indirizzo maggioritario secondo il quale è configurabile il reato di cui all'art. 483 c.p., nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento, presentata ad un organo di polizia giudiziaria e poi utilizzata, per ottenere dall'amministrazione un duplicato del documento falsamente denunciato come smarrito" (Cass., Sez. 5, 8 marzo 2007, n. 13850, Sez. 5, 26 gennaio 2006, n. 8058, Sez. 4 marzo 2004, a 18587. Sez. 5, 20 ottobre 2004, n. 46823 contro sez. 5, Sentenza n. 17363 /2003). E ciò in quanto l'atto è destinato a provare la verità dello smarrimento, da cui discendono conseguenze giuridiche, quali il diritto ad ottenere un duplicato.
Nella specie, trattavasi di un libretto di risparmio postale e la denuncia era destinata a provare la verità del fatto (lo smarrimento) tanto da essere utilizzata ai fini dell'ammortamento dei titoli di credito.
Orbene, la sentenza di primo grado, che insieme a quella di appello costituisce un unico atto argomentativo, ha dato conto del fatto che il SE aveva rilasciato al locatore, a garanzia dell'obbligazione di pagamento, un libretto a risparmio postale e che successivamente aveva presentato all'ufficio emittente denuncia di smarrimento del libretto che portava un saldo di Euro 1.104,62 chiedendo ed ottenendo la duplicazione, in seguito alla quale prelevava le somme depositate, lasciando 2,01 Euro, pregiudicando la garanzia del creditore.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno ritenuto che non si potesse ritenere la buona fede o l'errore di fatto, circa la ritenuta perdita del documento, e ciò è logico, perché l'imputato non poteva non ricordare di avere rilasciato il libretto, di cui non aveva più la detenzione. al locatore per la garanzia dell' obbligazione relativa al rapporto locativo. E ciò appare tanto vero, tenuto conto che il SE prosciugò il conto, lasciando solo 2,01 Euro.
Tale ricostruzione, perché logica, non può essere censurata in questa sede, esulando una diversa valutazione del fatto dal sindacato del giudice di legittimità (Cass., sez. 6, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006, 36764). 4.- Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.
Poi, in relazione alla sentenza a 186/2000 della Corte Costituzionale e al fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente è tenuto anche al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, per le ragioni di inammissibilità, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008