Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8703 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
I 0 L L 8 6 O e l B . a E n N E e , N p 1 O 8 a I 9 Z m RE PUBB L870 3/0 1 1 e A - t R 1 s i T 1 s S - I l 4 G a 2 E e R . h L c A i f D 3 i IN NOME D PO OLO ALIANO 2 E d T . o N T m E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S E A 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: poteri del giudice nella dr. Pasquale Reale Presidente opposizione a sanzione. dr. Giovanni Verucci Consigliere R.G. N. 14374/00 dr. Salvatore Salvago Consigliere Cron. 19886 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. dr. Bruno Spagna Musso Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 08.03.2001 S E NT E NZA su ricorso iscritto al n° 14374 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA COMUNE DI AULLA in persona del sindaco, autorizzato al giudizio con delibera della G.M. n.187 del 27 giugno 2000 ed elettivamente domiciliato in Roma, V. Concilia- zione n. 44, presso l'avv. Maria Antonietta Perilli, u- nitamente all'avv. Guido Bertocci di Massa, che lo rap- presenta e difende per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
EL AS LO, già elettivamente domici- liato in Aulla, Via Resistenza n. 40, presso l'avv. 631 2001 2- Emanuele Buttini, difensore domiciliatario nel giudi- zio di merito. INTIMATO avverso la sentenza del Tribunale di Massa Carrara Sez. distaccata di Pontremoli n. 84/00 del 24 maggio 6 giugno 2000. Udita, all'udienza dell'8 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito l'avv. Maria Antonietta Perilli per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 6 giugno 2000, il Tribunale di Massa- Pontremoli accoglieva l'opposizione di CA LO NE all'ordinanza del Comune di Aulla del 19 ottobre 1999, con la quale gli era stato ingiunto di pagare £.
3.200.000 quale sanzione pecuniaria per vio- lazione dell'art. 2 della L. R. Toscana n. 43/95, per omessa iscrizione all'anagrafe canina di 223 cani, ri- tenendo il verbale di accertamento privo dei requisiti di legge non essendo in esso indicate le persone pre- senti alla redazione dell'atto e le attività materiali compiute dai verbalizzanti secondo le previsioni degli 3 artt. 136 c.p.p. e 126 c.p.c. L'opponente nel ricorso aveva dedotto che 43 cani era- no di età superiore agli otto mesi e regolarmente di- chiarati alla A.S.L., 78 erano di età inferiore a otto mesi e non soggetti all'obbligo di iscrizione e aveva chiesto di ridurre la sanzione;
il comune aveva resi- stito, domandando la conferma della sanzione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, con unico articolato motivo, il comune di Aulla e il LO NE non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Viene lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, 2697 c.c., e l'insufficiente motivazione su punti de-112 c.p.c. cisivi della controversia. Il giudizio di cui all'art. 23 L. 689/81 circoscrive l'oggetto del procedimento alle richieste dell'oppo- nente, sostenute dalle causae petendi indicate nel ri- corso e nelle ragioni dell'atto sanzionatorio impugna- to, la cui portata non può essere variata dall'autori- tà che lo ha emesso, per cui il giudice non ha il po- tere di rilevare d'ufficio nullità dell'ordinanza op- posta e del procedimento che l'ha preceduta, ancor più nel caso in cui i vizi che il giudice pretende vi sia- no non sussistono come in questo giudizio. 4 Inapplicabili sono gli artt. 136 c.p.p. e 126 c.p.c., dovendo il giudice, nei limiti dell'art. 112 c.p.c., disporre come previsto dall'art. 23 della L. 689/81 in base al petitum contenuto nell'opposizione. Alcuna questione era stata posta dall'opponente sulla regolarità del verbale di contestazione, che contiene in sè l'attestazione dell'avvenuto accertamento della violazione compiuta dal pubbico ufficiale (nel ricorso per evidente errore materiale, ci si riferisce ad una contestazione di violazione dei limiti di velocità ac- certato con autovelox e non al verbale a base dell'or- dinanza impugnata nel caso specifico).
2. Effettivamente il tribunale omette di valutare le richieste dell'opponente, che aveva evidenziato la re- golare iscrizione all'anagrafe canina e la mancata ne- cessità d'iscrivere una parte dei cani di cui in con- testazione, per cui la sanzione poteva essere anche di misura minore e doveva ridursi in sede giudiziale. Il tribunale ha rilevato di ufficio invece una causa di nullità del verbale oggetto di opposizione senza tenere in alcun conto le deduzioni del trasgressore in tal modo violando gli artt. 112 c.p.c. e 23 L. 689/81, non potendo disporre ultra petita l'annullamento dell' atto deciso nel caso senza domanda dell'opponente. In accoglimento del ricorso la sentenza deve cassarsi 5 e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Massa, perchè in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata, decida sull'op- posizione nei limiti delle richieste dell'opponente e provveda sulle spese, anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impu- gnata;
rinvia la causa al Tribunale di Massa Carrara in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, anche per le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2001. Il presidente при лип Il consigliere estensors IL CA Jane H DEPOSITALA L Oggi, 25 610 2001 9 I 8 L 6 L . O B N le E , 1 a E n 8 N e 9 O p 1 I - Z a 1 GIS A m 1 R te - E T 4 R S is I 2 A s G . D l E R L TE a e 3 ESEN h 2 c . ifi T d R o A m