Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la falsa denuncia, presentata agli organi di Polizia, di smarrimento della patente di guida, considerato che a tale denuncia, destinata a provare la verità del fatto dello smarrimento, è ricollegato il procedimento amministrativo per il rilascio del permesso provvisorio e successivamente del duplicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2007, n. 13850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13850 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/03/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 598
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE AN - Consigliere - N. 011593/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NT ZO, N. IL 17/08/1962;
2) DE NT NI, N. IL 11/02/1958;
avverso SENTENZA del 13/01/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE NI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. BARBIERI AN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
De VI LO e De VI AN ricorrono per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 483 c.p. "perché, in concorso tra di loro attestavano falsamente a pubblico ufficiale in un atto pubblico di aver smarrito la patente di guida categ. D intestata a De VI LO, che invero risultava essere stata convertita in Svizzera, così da indurre l'Amministrazione pubblica, che rilasciava duplicato della citata patente. In particolare De VI AN rendeva denuncia di smarrimento ai Carabinieri di Cerreto SA e De VI LO presentava istanza in autocertificazione presentata su modello MC 955 per rilascio del duplicato della patente al funzionario della Motorizzazione Civile di Benevento (in Cerreto SA il 7.12.1999 ed in Benevento il 21.12.1999). I ricorrenti denunciano con il primo motivo violazione di legge, deducendo che il reato di cui all'art. 483 c.p., non sarebbe nella specie configurabile per l'inesistenza di una norma che imponga di dichiarare la verità, collegando l'obbligo con l'efficacia probatoria dell'atto.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione perché la Corte di merito non ha tenuto conto della compatibilità della denuncia di smarrimento con la richiesta conversione in Svizzera - avvenuta nel febbraio 1999 - avendo il titolare creduto, dopo tanto tempo, che la patente fosse andata smarrita. La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui ritiene sussistente l'elemento psicologico del reato.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, questa Sezione ha già avuto modo di ribadire che "costituisce delitto di falsità ideologica in atto pubblico la falsa denunzia, presentata dal privato all'autorità di Polizia, di smarrimento della patente di guida, attesa la rilevanza normativa dell'atto ai fini del rilascio provvisorio di un permesso di guida da parte degli stessi organi di polizia" (Sez. 5^, sent. n. 4208 del 2000). Invero, l'art. 127 C.d.S. dispone, tra l'altro, che il titolare di patente smarrita o sottratta deve rendere denuncia dell'accaduto agli organi di Polizia entro 48 ore dal fatto e che il rilascio del duplicato della patente può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data della denuncia senza che il documento sia stato rinvenuto o recuperato. Nel frattempo l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile rilascia un "permesso provvisorio di guida" che consente la circolazione durante detto periodo. Inoltre, tra i documenti necessari per il rilascio del duplicato è previsto il predetto permesso provvisorio in originale ovvero, in mancanza, la copia della denuncia di smarrimento. Pertanto, anche nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti evidenziati dalle Sezioni unite per la configurabilità del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.). Tale ipotesi criminosa, infatti, "sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal Pu ricevente" (Su, sentenza 6/1992 - dep. 31.399 - rv. 212782) e, nella fattispecie in questione, gli "specifici effetti" sono proprio quelli di consentire il rilascio del permesso provvisorio e, successivamente, del duplicato. Anche il secondo motivo è infondato, non essendo illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dalla circostanza che la patente era stata consegnata in Svizzera per la conversione nel febbraio 1999 e restituita soltanto nell'aprile 2000 ha tratto la conclusione della falsità della denuncia presentata nel dicembre 1999 e della consapevolezza della falsità da parte degli imputati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007