Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
La sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato il Ministero dell'interno al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge, ed essendo quindi sia l'invalido che l'ente erogatore in grado di conoscere, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare del beneficio assistenziale e l'entità del credito per i ratei maturati. Ne consegue che il creditore difetta di interesse a richiedere la relativa liquidazione in un distinto, separato giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9389 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
LI EN
- intimata -
avverso la sentenza n. 21250 del Tribunale di Roma depositata il 2 novembre 1999 (R.G. n. 42437/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Varrone per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 aprile 1997 il Pretore di Roma condannava il Ministero dell'Interno al pagamento in favore di EN TT della somma di lire 9.117.240, per i ratei maturati dal 1^ gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 dell'assegno d'invalidità, oltre interessi legali, in precedenza alla stessa riconosciuto con altra sentenza, resa il 2 febbraio 1988 dal medesimo giudice. L'appello avverso detta decisione proposto dal Ministero, che si era doluto della violazione del principio del ne bis in idem, è stato rigettato dal Tribunale di Roma. Ha affermato il giudice del gravame che la prima pronuncia del Pretore (in data 2 febbraio 1988), in quanto sentenza di condanna generica, non precludeva l'azione di accertamento e di condanna per l'ammontare dei ratei scaduti della prestazione e degli interessi maturati.
Il Ministero dell'Interno ricorre quindi per la cassazione di questa sentenza, con un motivo.
L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione.
Premesso che i ratei dei benefici assistenziali erogati dal Ministero dell'Interno sono predeterminati nel loro ammontare e che quindi allorché sia stato riconosciuto il diritto dell'assistibile alla prestazione, per stabilire il relativo credito occorre procedere ad una semplice operazione di calcolo aritmetico, moltiplicando l'importo del singolo rateo per i mesi arretrati, il Ministero ricorrente deduce che la TT non aveva alcun apprezzabile interesse a rivolgersi nuovamente al giudice per il medesimo credito, ben potendo, per ottenerne il pagamento, agire esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione debitrice. Neppure - prosegue il ricorrente - può ipotizzarsi alla base di una ulteriore azione giudiziaria diretta all'accertamento del medesimo credito un problema di tutela della Pubblica Amministrazione, in quanto ogni eventuale questione concernente la quantificazione degli importi dovuti per la prestazione in esame, poteva essere fatta valere dalla debitrice in sede di opposizione all'esecuzione. Sostiene ancora il ricorrente la insufficienza delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata per qualificare la prima pronuncia del Pretore come di condanna generica ed evidenzia che in quella successiva il Pretore, adito per la determinazione del credito, per quantificare le somme spettanti alla TT si era limitato a recepire le indicazioni fornite dalla stessa con l'atto introduttivo del secondo giudizio, senza espletare alcuna attività istruttoria, chiaramente superflua. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 474 cod. proc. civ., l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ed è opinione assolutamente pacifica in dottrina e in giurisprudenza che sussista la liquidità del credito sebbene il suo ammontare non sia specificato nel titolo esecutivo, quando l'importo spettante al creditore sia determinabile con un'operazione aritmetica. Tale principio generale è stato applicato relativamente al credito per risarcimento del danno, in misura pari ad un determinato numero di mensilità di retribuzione, riconosciuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento. In tale ipotesi, secondo quanto già affermato da questa Corte (v. fra le più recenti le sentenze 19 gennaio 1999 n. 478, 11 giugno 1999 n. 5784), il lavoratore non può chiedere in separato giudizio che la condanna sia espressa in termini monetari più precisi, essendo sufficiente ad integrare il requisito della liquidità del credito di cui all'art. 474 cod. proc. civ. che questo sia determinabile nel suo ammontare, con un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo per implicito.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nella ipotesi in cui il giudice abbia, con sentenza passata in giudicato, riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento dei relativi ratei, senza avere specificato in termini monetari l'ammontare del credito. Infatti una volta accertata la prestazione spettante all'assistibile, essendo il suo contenuto precisamente determinato in base alla legge che lo prevede, sia l'invalido che l'ente erogatore sono in grado di conoscere l'ammontare del beneficio assistenziale riconosciuto e quindi procedere a determinare l'entità del credito per i relativi ratei maturati.
In passato, con altre pronunce questa Corte (v. sentenze 28 febbraio 1980 n. 1396, 4 aprile 1978 n. 1543), e con riferimento a prestazioni previdenziali, ha ritenuto di condanna generica le sentenze di condanna dell'Inps in cui non era stato specificato l'ammontare del credito dell'assicurato, ma provvisoriamente esecutive a norma dell'art. 447 cod. proc. civ., e che il medesimo istituto previdenziale è tenuto ad eseguire procedendo ai relativi calcoli aritmetici, trattandosi di "un'attività meramente computistica, particolarmente affidabile ad un ente pubblico, ancorché parte in causa, per la sua imparzialità ed obbligo di concorrere al buon andamento della pubblica amministrazione".
Ma a tale orientamento è preferibile quello innanzi esposto, poiché anche nelle ipotesi ora accennate le somme spettanti all'assicurato per i ratei maturati della prestazione sono determinabili con un semplice calcolo aritmetico e perciò ricorre il requisito della liquidità del credito.
La sentenza impugnata ha poi rilevato che la decisione resa dal Pretore in data 2 febbraio 1988, quella cioè in cui aveva affermato il diritto della TT all'assegno d'invalidità senza specificare l'ammontare del credito, non contiene una statuizione relativa ai ratei maturati dopo il 2 febbraio 1988. Neppure questa tesi è condivisibile, dovendosi, in proposito, richiamare il principio affermato da questa Corte nel caso di pronuncia inerente a un rapporto di durata, come appunto quello in esame, che è destinata a proiettarsi nel futuro, e precisamente con riferimento ad invalidità pensionabile, secondo cui "l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222) e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata" (cfr. Cass. sez. unite 7 luglio 1999 n. 383). Va perciò dichiarata la inammissibilità della domanda proposta con ricorso al Pretore di Roma del 6 giugno 1996 per difetto di interesse ad agire della TT e a norma dell'art. 382 cod. proc. civ. la sentenza impugnata deve essere cassata.
Trattandosi comunque di giudizio promosso per ottenere una prestazione assistenziale, la TT resta esonerata, in base all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dal pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione e delle precedenti fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile la domanda proposta da EN TT con ricorso al Pretore di Roma in data 6 giugno 1996; nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001