Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 1
Il dolo del reato di maltrattamenti in famiglia consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di violenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, per cui l'eventuale stato di malattia, fisica o psichica, della vittima non esclude affatto il dolo del soggetto agente, ma semmai accentua la gravità del fatto, essendo l'offesa arrecata a persona psichicamente o fisicamente menomata.
Commentario • 1
- 1. PROCESSO - TRIBUTARIO - PROVA - CONTEGNO PROCESSUALE ED EXTRAPROCESSUALE - RILEVANZA - APPLICABILITÀ ART.116 CPCDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 16 dicembre 2011
ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dall'Avv. Domenica Onofrio Nel processo tributario ai fini della valutazione delle prove, ai sensi dell'art.116 cpc, il giudice tiene conto del comportamento, anche extraprocessuale, delle parti. Tale comportamento può costituire, non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della logicità della motivazione. Il contribuente che ha presentato istanza di rimborso non può distruggere la documentazione contabile in suo possesso, anche se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1998, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24/2/1998
Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Romano Consigliere N. 231
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 31923/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: EL AE
AVVERSO
la sentenza del 10 giugno 1997 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 10 giugno 1997 la Corte d'appello di Lecce confermava quella del Pretore di Taranto, che aveva dichiarato UC AE colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie SO NG, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, con i doppi benefici di legge.
Avverso la detta sentenza nonché l'ordinanza che aveva parzialmente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. Il difensore, nei motivi di gravame, denuncia:
1. la contraddittorietà della motivazione con cui è stata respinta la richiesta di ammissione della testimonianza del dott. Romano Michele, che avrebbe dovuto deporre sui disturbi psichici di cui avrebbe sofferto la vittima;
2. la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale, censurando che la sentenza abbia basato il suo convincimento sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che sarebbero prive di credibilità perché ispirate da interessi antagonistici a quelli dell'imputato e smentite dalla parola dei figli minori;
3. mancanza di motivazione sul dolo, assumendo che non sarebbe stato valutato se gli atti aggressivi incriminati, in quanto compiuti per reazione al comportamento disturbato della persona offesa, fossero privi dell'elemento psichico che contraddistingue il delitto di maltrattamenti;
4. erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, dolendosi che siano state negate le attenuanti generiche e sia stata inflitta una pena superiore al minimo edittale, senza considerare la condotta tenuta dall'imputato dopo la commissione del reato.
P.
2. Il primo e terzo motivo sono privi di fondamento. La Corte di merito ha osservato che i pretesi disturbi della personalità, di cui sarebbe stata affetta la vittima, anche se provati, non avrebbero avuto l'effetto di modificare il giudizio di colpevolezza.
Tale affermazione non merita censura, perché il dolo del reato di maltrattamenti in famiglia consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di violenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, per cui l'eventuale stato di malattia, fisica o psichica, della vittima non esclude affatto il dolo del soggetto agente, ma semmai accentua la gravità del fatto, essendo l'offesa arrecata a persona psichicamente o fisicamente menomata.
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.
L'impugnata sentenza ha fornito un'adeguata spiegazione delle ragioni per cui ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, osservando anzitutto che la stessa, omettendo di presentare, come parte civile, le conclusioni al termine del dibattimento di primo grado, ha mostrato di non essere animata da accanimento verso il marito.
La sentenza inoltre rileva che il racconto della vittima circa la violenze patite non solo appare coerente e verosimile, ma è confortato sia da probanti certificazioni mediche sia dalle dichiarazioni rese dai figli, i quali, davanti al Tribunale per i minorenni, pur mostrando di preferire l'affidamento al padre, per il motivo che la madre, dopo la separazione, aveva iniziato una nuova relazione, non hanno però taciuto che litigi e violenze erano piuttosto usuali.
Avendo dunque il giudice di merito valutato tutte le emergenze processuali, e spiegato, senza incorrere in errori logici, le ragioni del proprio convincimento circa la colpevolezza dell'imputato, le censure proposte non possono trovare accoglimento. È infondato infine anche l'ultimo motivo, perché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, è tenuto a precisare, con valutazione di sintesi, quali elementi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod.pen., egli ritenga maggiormente significativi nel caso concreto. E, nella fattispecie, il giudice, attenendosi al suesposto principio, ha evidenziato la gravità della condotta, particolarmente odiosa perché esercitata sulla donna anche durante la gravidanza al punto da provocare una minaccia di aborto, e l'intensità del dolo che la supportava, così da ritenere adeguata alla specificità del fatto e alla personalità del reo una pena superiore al minimo edittale.
Il ricorso va dunque rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998