Sentenza 28 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11628 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
ес 66583 E N O I REPUBBLICA ITALIANA 0 Z 5 6 A 9 . 1 R A N / T I 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - S / R I 6 E 2 G A E . L T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R R . L U P A Oggetto . B A . D I B ibutaria11628/03 D SEZIONE RIBITARI R L A E E T T D T A 1 I I N S 3 Composta dagli Ill.mi Sigg i Ma istriţ R E 1 N S E E . S E T N I Dott. Ugo FAVARA Presidente - A A R.G.N. 20529/99 M Cron. 25503 Dott. Massimo ODDO - Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Rep. Dott. Maria Rosaria Ud. 18/02/03CULTRERA - Rel. Consigliere BOTTA - Consigliere Dott. Raffaele ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE NTENZA . 66583 sul ricorso proposto da: EDILGAMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C5.6002 SAVOIA 72, presso 10 studio legale CASO-CIAGLIA, difesa dagli avvocati LEONARDO MANGIONE, VALERIA MAZZARELLI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 491 -1- avverso la sentenza n. 352/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 10/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MANGIONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società s.r.l. Edilgamma ha chiesto al Presidente del tribunale di Trieste ed ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero delle Finanze, avente ad oggetto il pagamento della somma di L. 6.000.000, versata a titolo di tassa annuale di concessione governativa, per gli esercizi 1991 e 1992, oltre gli Ф interessi interessi legali da ciascun pagamento al saldo e le spese. Il Ministero ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Trieste, deducendo nel merito l'intervenuta decadenza per decorso del termine triennale stabilito dall'art. 13 del d.p.r. n. 641/72 nonché l'infondatezza della domanda, che il detto giudice, con sentenza n. 1106 del 26.8.97, ha rigettato, condannando per l'effetto l'opponente al pagamento dell'importo capitale in L. 5.500.000, per tasse pagate negli esercizi 1991 e 1992, oltre gli interessi di cui agli artt. 1 e 5 della legge n. 29/61, al tasso semestrale del 3% dalla domanda introduttiva al saldo.. Questa pronunzia è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Trieste dalla società Edilgamma, che ha chiesto l'applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento o dalle singole istanze amministrative, o in subordine degli interessi di cui alla norma succitata nella misura emergente dalle modifiche successive, sempre dalla singole istanze di rimborso. Con sentenza n. 352/99 la corte territoriale, in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato applicabili gli interessi nella misura di cui all'art. 11 1. n. 448/98, in quanto costituente jus superveniens applicabile alla fattispecie. 2 Contro questa pronunzia la società Edilgamma ha proposto, infine, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo la ricorrente denunzia "illegittimità rispetto al diritto comunitario" dell'art. 11 della legge 23.12.98 n. 488 lamentando che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato applicabile la norma citata, omette qualsiasi motivazione. Ed, inoltre, prevedendo la corresponsione degli interessi al tasso legale dalla data d'entrata in vigore della legge citata, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, pone una disparità di trattamento, quanto agli accessori, rispetto alla disciplina ordinaria in materia d'indebito, prevedendone una regolamentazione meno favorevole rispetto ad ipotesi analoghe, e contrasta, per l'effetto, con i principi di diritto comunitario, i quali vietano agli Stati membri di sminuire, ridurre o comunque vulnerare la portata delle statuizioni del giudice comunitario attraverso disposizioni interne. La motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente in argomento. Col 2° motivo denunzia illegittimità costituzionale della norma citata per contrarietà al disposto degli artt.3-53.97-101-102 e 104 della Costituzione: La norma richiamata, al di là della qualificazione d'interpretazione autentica datane dal legislatore, ha in realtà portata innovativa, e perciò, non può avere efficacia retroattiva. Essa procura, altresì, lesione del diritto di difesa del contribuente e del principio dell'affidamento, incidendo sulle controversie ancora pendenti a tutto vantaggio dell'amministrazione finanziaria. Il primo motivo è fondato. 3 La decisione impugnata applica lo jus superveniens apoditticamente, senza dar conto delle ragioni di tale approdo al quale perviene senza neppure accennare alla complessa problematica che la materia ha proposto all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità. Al riguardo è sufficiente ora richiamare la recente pronuncia della Corte di Giustizia CE VI Sezione 10 settembre 2002, nelle cause riunite sentenze n. C-216/99 e n. C. 222/99, in “il Fisco” n. 35/2002, fasc. 1 13269, 5659, che costituisce fonte normativa immediata così come le direttive comunitarie ( v. Corte Cost. 23.4.1985 n. 113), che, in ordine alla questione controversa, ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione del tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità derivi da una sentenza del genere, a, condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si ठ applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui si tratta". Spetta al giudice nazionale accertare se le modalità di calcolo degli interessi in esame, specifiche della tassa annuale di concessione governativa che è stata dichiarata contraria al diritto comunitario, siano meno favorevoli rispetto a quelle valevoli in linea generale, e disapplicarle in caso affermativo. E dunque, poiché, come si è sopra rilevato, nella specie la corte di merito ha applicato sic et simpliciter, quale jus superveniens, l'art. 11 della 1. 488/98 senza procedere ad alcuna verifica atta ad accertare se la disciplina degli interessi introdotta ex novo sia più o meno favorevole rispetto a quella prevista in linea generale nella materia dell'indebito, ovvero in tema di rimborso di credito 4 d'imposta, gli atti devono essere restituiti al giudice del gravame affinché proceda all'uopo. L'impugnata sentenza deve essere, perciò, cassata e gli atti devono essere rinviati in sede di merito per il compimento di tale indagine e l'individuazione della norma applicabile alla fattispecie. Il secondo motivo è assorbito. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il seondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste anche per le spese. Così deciso in Roma, il 182.03 Il Consigliere est.Consigliere Il Presidente Ugo favang CASSAZION IL CANCELLIERE E dott Luigi Rano N O I Z 6 A 8 5 9 R DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 1 T / N S A 4 I I - / 28 LUG, 2003 6 G R oggi, B 2 E . . A R I CANCELLIERE C1 L R T . L P A U . dott. Luigi Riitano A D D B . I B L E E R A T D A T T I N I 1 S E R 3 S N 1 E E E S T . I N A A M 5