Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, allorquando tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna. Diversamente, ove la sentenza di condanna non consenta la determinazione della somma dovuta in base al contenuto del titolo stesso, il creditore può richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Sergio MATTONE Consigliere
Dott. Ugo BERNI CANANI Cons. Relatore
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.R.L. BONCARS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Bianchi e Giancarlo Ferrara, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI MA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Bruno Cossu che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Minella Mario, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1069/96 del Tribunale di Como, depositata il 13/6/96 R.G. 17/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/4/98 dal Consigliere relatore Dott. Berni Canani Ugo;
Udito l'avv. Giannetto Olino per delega Ferrara;
udito l'avv. Cossu Bruno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Gregorio Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambe i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Como, depositato il 27 settembre 1995, AR AR esponeva:
- che aveva lavorato alle dipendenze della s.r.l. NC quale addetto alle vendite di automobili;
- che, licenziato il 27.6.94, aveva adito il RE con ricorso del 20.12.94 ed a seguito della sentenza ottenuta era stato reintegrato, ma in un ufficio diverso da quello originariamente occupato e senza mansioni;
- che si era quindi dimesso per giusta causa.
Chiedeva quindi la condanna della società NC al pagamento di lire 15.768.349 a titolo di nove mensilità lorde di retribuzione, nonché di altre somme per trattamento di fine rapporto, indennità di mancato preavviso, ed emolumenti relativi al periodo di nove mesi successivo al licenziamento.
Con sentenza del 7.12.95 il RE dichiarava insussistente la giusta causa delle dimissioni, rassegnate il 20.3.95, e condannava la società NC a pagare al AR la somma richiesta a titolo di mensilità lorde già riconosciute con la precedente sentenza di reintegra, nonché un importo a saldo del t.f.r. ed altro per ratei retributivi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La società NC proponeva appello deducendo, tra l'altro, l'improponibilità della domanda, per averla il RE già condannata con sentenza parziale del 10.3.95 a corrispondere le nove mensilità aumentate di rivalutazione monetaria.
Resisteva l'appellato e proponeva a sua volta appello incidentale lamentando l'esclusione della giusta causa delle dimissioni e del diritto all'indennità di mancato preavviso.
Con sentenza del 13 giugno 1996 il Tribunale di Como rigettava entrambi gli appelli, confermando la decisione impugnata. Considerava il Tribunale, in riferimento all'appello principale:
- che a seguito del ricorso del 20.12.94 il RE, con sentenza parziale del 10.3.95, aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore, condannando la società al versamento di nove mensilità aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, e disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione di voci diverse ed ulteriori (lavoro supplementare e straordinario);
- che avverso la sentenza parziale non era stata proposta riserva di appello;
- che nella stessa sentenza parziale il RE non aveva quantificato l'importo riconosciuto delle nove mensilità, ne' aveva offerto elementi idonei a determinarlo;
- che la non determinazione ma, soprattutto, la non determinabilità degli importi spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato per totale assenza di elementi idonei allo scopo legittima la parte interessata a richiedere la loro esatta quantificazione all'autorità giudiziaria, senza con ciò violare i principi della litispendenza o del "ne bis in idem";
- che in relazione a tale richiesta nulla era stato opposto, quanto alla debenza ed all'ammontare delle somme, dalla società neppure nel nuovo giudizio.
Osservava quindi, in relazione all'appello incidentale, che doveva escludersi l'asserita giusta causa delle dimissioni poiché il AR, rientrato in servizio il venerdì 17.3.95, le aveva rassegnate il lunedì immediatamente successivo, senza neppure lasciare il tempo al datore di lavoro di riorganizzare la struttura aziendale, sicché la reazione del lavoratore appariva, a fronte di una diversa ma modificabile sistemazione del proprio ufficio, eccessiva.
Avverso la decisione del Tribunale la società NC ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il AR e propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine alla negata determinabilità degli importi spettanti al lavoratore. Ricordato che nelle more del giudizio di appello la sentenza del 10.3.95 è passata in giudicato, si deduce che il Tribunale:
- ha contraddittoriamente ritenuto indeterminabili importi che il lavoratore ha specificamente richiesto, come dallo stesso Tribunale riconosciuto, nell'atto introduttivo che ha portato alla sentenza impugnata;
- ha disatteso il principio secondo il quale l'indeterminabilità attiene all'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari e deve quindi essere esclusa quando il valore sia suscettibile di determinazione da parte del giudice in base alle risultanze degli atti.
Si sostiene quindi che nella specie trattavasi di semplice non determinazione di un importo che, corrispondendo nella sentenza parziale del RE a nove volte l'importo della busta paga, era perfettamente determinabile, come era stato agevolmente determinato dal lavoratore;
sicché inammissibile doveva ritenersi la domanda volta ad ottenere la condanna della società, espressa in termini monetari precisi, a pagare quanto essa era già stata condannata a pagare con la sentenza parziale del 10.3.95.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denunzia violazione degli artt. 2909 cod. civ., e degli artt. 324 e 474 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di valutare se nel giudizio la cui sentenza si impugnava era stata dedotta la stessa domanda già decisa nel precedente giudizio.
Si deduce che, come affermato da questa Corte con la sentenza 24.1.95 n. 811, la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicché il lavoratore che abbia già ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta l'erronea esclusione della giusta causa delle dimissioni e il conseguente mancato riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Si deduce:
- che a seguito dell'ordine di reintegrazione il datore di lavoro deve riammettere il dipendente nel luogo dove si era svolto il rapporto e con le mansioni alle quale era adibito;
- che nella specie il lavoratore era rimasto, con la riammissione in azienda, senza contatto con i clienti e senza i listini prezzi, i depliants illustrativi ed ogni altro strumento di lavoro;
in condizioni quindi di non poter svolgere le proprie mansioni al pari degli altri venditori.
I due motivi del ricorso principale, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Il Collegio condivide il principio ricordato dalla ricorrente nel secondo motivo con la precisazione, tuttavia, che la quantificazione del credito del lavoratore deve poter risultare da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna (v. ad. es. Cass.
9.3.95 n. 2760, 11.6.90 n. 5656). Ora, con la sentenza parziale del marzo 1995 il RE ha condannato la società NC a versare al AR "nove mensilità aumentate di rivalutazione monetaria e interessi legali". Nell'esaminare il giudicato (esterno) costituito da detta sentenza il Tribunale ha ritenuto che il RE non solo non aveva quantificato l'importo delle mensilità oggetto della condanna ma neppure offerto elementi per determinarlo.
Ad un tale accertamento la ricorrente oppone osservazioni in parte non pertinenti, poiché l'indeterminabilità è riferita dal Tribunale alla sentenza parziale del RE e non al secondo giudizio, e in parte infondate, poiché la determinazione quantitativa del credito deve poter essere raggiunta, come sopra precisato, sulla base della sentenza.
Ai fini della liquidità del credito necessaria per la sussistenza del titolo esecutivo l'ammontare del credito deve essere infatti, ove non risulti indicato, determinabile in base al contenuto del titolo stesso.
Non bastano quindi le risultanze degli atti (peraltro dalla ricorrente non specificate); ne' può bastare, ove l'entità delle mensilità di retribuzione oggetto della statuizione di condanna non sia stata assunta come premessa necessaria della decisione (v. Cass.
9.10.75 n. 3206) o quanto meno accertata dalla sentenza come pacifica tra le parti (v. Cass.
2.7.81 n. 4315), l'indicazione degli importi nel ricorso introduttivo del giudizio (peraltro riferita dalla ricorrente al secondo e non al primo giudizio). Quanto alle conseguenze della mancata liquidazione della prestazione oggetto della condanna, può sostenersi che unico rimedio esperibile dalla parte interessata sia l'impugnazione della sentenza, ma il collegio ritiene preferibile la soluzione che, letta la statuizione priva di liquidazione come condanna generica, consente al creditore di chiedere in un successivo giudizio la liquidazione (v.ad es. Cass. 20.3.85 n. 2037). Infondato è anche l'unico motivo del ricorso incidentale, poiché esso investe apprezzamenti di fatto, per giunta ad avviso del collegio congruamente motivati, relativi non agli ostacoli incontrati dal lavoratore reintegrato nello svolgimento delle mansioni - che non appaiono sottostimati dal Tribunale - ma alla reazione impulsiva, o quanto meno affrettata, del medesimo. Per le svolte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese. Così deciso il 6 aprile 1998.