Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 478
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Sentenza 19 gennaio 1999

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La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicché il lavoratore che abbia già ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. Infatti ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito. (In base al suddetto principio la S.C. ha accolto il ricorso e , decidendo nel merito, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dopo una sentenza di condanna del tipo indicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 478
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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