Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicché il lavoratore che abbia già ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. Infatti ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito. (In base al suddetto principio la S.C. ha accolto il ricorso e , decidendo nel merito, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dopo una sentenza di condanna del tipo indicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA n.8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI AZ, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO n.32, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 970/95 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 13/11/95, R.G.N. 4933/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato Biagio Francesco LEVATO per delega BIASIOTTI AZ;
udito l'Avvocato Maurizio CECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 18/6/1993 diretto al Pretore del Lavoro di AN IA, la F.I.M. S.p.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2101/1993 emesso dallo stesso Pretore, con il quale era stata condannata a pagare a EN LO la complessiva somma di lire 55.420.442.
Deduceva la F.I.M. S.p.A. che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso in quanto costituiva duplicazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Pretore del Lavoro di AN IA, che l'aveva condannata a reintegrare il EN nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra sulla base dell'ultima retribuzione di fatto da lui percepita.
Si costituiva il EN e contestava la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo e ne chiedeva il rigetto. Spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento di ulteriori somme che assumeva dovutegli dalla F.I.M. S.p.A..
Espletata consulenza tecnica contabile per la quantificazione dell'importo dovuto al EN a titolo di retribuzioni, che la F.I.M. avrebbe dovuto corrispondergli, la causa era decisa dal Pretore con sentenza in data 27/6/1994, che rigettava sia l'opposizione al decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale del EN, compensando parzialmente tra le parti le spese di lite. L' appello della Fim è stato respinto dal Tribunale di Velletri con sentenza 2 ottobre/11 novembre 1995 n. 970. Ragioni della decisione: Per costante giurisprudenza della Cassazione una sentenza costituisce titolo esecutivo che consente di aggredire il patrimonio del debitore condannato, quando operi il riconoscimento di un credito che, oltre ad essere certo ed esigibile, sia anche liquido, cioè di ammontare determinato o determinabile mediante un mero calcolo matematico alla stregua di elementi contenuti nello stesso titolo, per cui non può agirsi in esecutivis quando per la determinazione del credito occorre acquisire aliunde i necessari elementi di calcolo (ex multis v. Cass. 28 gennaio 1989 n. 541; Cass.2 dicembre 1992 n. 12854). Nel caso in esame la sentenza del Pretore di AN IA, pur precisando nel dispositivo che la F.I.M. S.p.A. avrebbe dovuto pagare al EN "la somma risultante dalle retribuzioni decorrenti dalla data di licenziamento a quella del pagamento sulla base delle retribuzioni godute da ultimo, non consentiva al EN di quantificare agevolmente il proprio credito mediante un semplice calcolo aritmetico, in quanto, non solo la misura della retribuzione (da ultimo goduta) non era stata indicata in sentenza (nè in motivazione ne' in dispositivo), ma anche perché, per giungere alla sua quantificazione, occorreva ricorrere a tutta una serie di elementi e di fattori extratitolo, quali l'evoluzione della retribuzione discendente dagli accordi collettivi (in particolare accordo 19/12/90), lo scatto di contingenza del 1^/11/1991 per lire 45.425 (disciplina della scala mobile prima della sua abolizione), l'elemento distinto di retribuzione di lire 20.000 decorrente dal 1^/1/93 e discendente dall'accordo sul costo del lavoro Governo/ Sindacato e lo scatto di anzianità biennale del 5% della paga base da C.C.N.L. maturato il 1^/9/1991.
Pertanto, soltanto tramite il procedimento monitorio ha potuto il EN quantificare esattamente la "retribuzione mensile", ricorrendo ad elementi extratitolo (extra sentenza pretorile) che gli hanno consentito il calcolo dell'importo complessivo dovutogli dalla F.I.M. S.p.A..
Ha proposto ricorso per Cassazione la FIM spa, con tre mezzi. Si è costituito con controricorso il EN, resistendo. Entrambi hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce errata e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c., perché il Tribunale di Velletri, ritenuto che la sentenza del Pretore contenesse una condanna generica, ha attribuito al procedimento monitorio una funzione di determinazione del credito, che esso non ha, perché l'emissione del decreto ingiuntivo presuppne un credito liquido, e cioè certo e determinato, già al momento del deposito del ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300, in combinato disposto con l'art. 1218 cod.civ., in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c.) in quanto la sentenza pretorile di condanna al risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo già costituisce valido titolo esecutivo.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la mancata applicazione dell'art. 336 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3,cp.c., in quanto la sentenza di riforma, passata in giudicato, della pronuncia pretorile, con cui è stata dichiarata la legittimità del licenziamento, caduca la condanna (asseritamente) generica al risarcimento dei danni su cui è basato il decreto ingiuntivo.
Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, per la sua pregiudizialità logica.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento della illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicché il lavoratore, che abbia già ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità, non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi.
L'anzidetto principio è stato espresso in numerose sentenze, a volte nella forma perentoria sopra riportata (Cass. 9 febbraio 1988 n. 1376; Cass. 20 giugno 1990 n. 6177; Cass. 24 gennaio 1995. n. 811, in Notiziario di giurisprudenza del lavoro 1995, 438) ; a volte con precisazioni le quali, pur non richiedendo la presenza del dato numerico nel titolo esecutivo, pretendono comunque che i dati (ad es. contenuti nella busta paga) necessari per le operazioni aritmetiche dirette a quantificare la condanna, appartengano al giudizio, per esservi, ad. es, stati esibiti. (Cass. 11 giugno 1990 n. 5656). L'apparente contrasto tra la giurisprudenza generale in tema di caratteri del titolo esecutivo e quella applicativa del medesimo principio alle varie fattispecie categoriali, in specie alle sentenze di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, è stato da tempo esaminato e risolto dalla giurisprudenza di questa Corte, attraverso la migliore definizione del concetto di "elementi certi e positivi contenuti nel titolo", ed identificando tale nozione con i dati, pur non menzionati in sentenza (in tale senso anche Cass. 11 giugno 1990 n. 5656 cit.) assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché cosi presupposti dalle parti e non controversi, e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito (Cass. 2 luglio 1981 n. 4315, in Giust. civ. 1981, I, 2519) . Ed in effetti, una volta esclusa la necessità della presenza del dato numerico nel titolo, l'appartenenza al processo può derivare sia dall'esame del dato stesso nel corso di esso, sia dalla sua pacificità per mancanza di contestazione. Nello stesso ordine logico questa Corte, applicando il medesimo principio a diversa categoria di controversie, ha ritenuto che la sentenza che affermi l'obbligo dell' Inps di corrispondere all'assicurato alcuni ratei arretrati di pensione, da determinarsi sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, costituisce titolo esecutivo, quando l'ammontare dei ratei, ancorché non indicato nella sentenza medesima, sia computabile attraverso un'operazione aritmetica, per essere stata l'entità della retribuzione oggetto della decisione, o comunque assunta come premessa necessaria della medesima (Cass. 9 ottobre 1975 n. 3206, in Giust. civ. 1976, I 1798).
L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe il primo ed il terzo.
La sentenza impugnata va cassata ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato, a norma dell'art. 384, 1^ CO., c.p.c., come sostituito dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353. Consegue la condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, ritualmente richiesta in sede di merito, se non legittimamente detenute in forza dell'altro titolo esecutivo, costituito dalla sentenza che si è pronunciata sul licenziamento.
Le spese del giudizio di merito (l^ e 2^ grado) vengono compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre L. quattro milioni per onorari.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, sezione lavoro, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il EN a restituire le somme percepite in forza del decreto ingiuntivo revocato, se non detenute per altro legittimo titolo esecutivo. Compensa le spese del giudizio di merito (1^ e 2^ grado). Condanna il EN a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in L. oltre L. quattro milioni per onorario.
Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 9 ottobre e 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999