Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/06/1990, n. 10893
CASS
Sentenza 20 giugno 1990

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La rinuncia all'amnistia deve essere riferita ad ogni singolo provvedimento di clemenza - pertanto la rinuncia all'applicazione di un determinato provvedimento di amnistia non estende i suoi effetti a quelli successivamente emanati.*

I fatti punibili ai sensi degli artt. 323 e 324 (vecchio testo) del codice penale possono esserlo anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. se gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo articolo siano stati contenuti in Forma esplicita ed implicita pure nelle norme abrogate e siano anche stati indicati chiaramente nell'imputazione contestata. L'indicata modifica legislativa non ha comportato l'abolizione generalizzata delle anteriori fattispecie criminose di interesse privato ed abuso innominato di ufficio, ma la successione ad esse di una norma incriminatrice che ha escluso la Rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, conservato tale Rilevanza rispetto ad altre ed anche ampliato sotto qualche aspetto le previgenti previsioni incriminatrici. (le Sezioni Unite hanno chiarito che l'Esercizio illegittimo di un pubblico potere al fine di procurarsi un vantaggio ingiusto o di arrecare al terzo un danno ingiusto può integrare gli estremi sia dei delitti di abuso innominato di ufficio o di interesse privato in Atti di ufficio di cui al vecchio testo degli artt. 323 e 324 cod. pen. che del reato di abuso di ufficio di cui al nuovo testo delle stesse Disposizioni di legge. Pertanto tale fatto, ove contestato come punibile ai sensi dell'art. 323 o dell'art. 324 cod. pen. nel testo abrogato, può essere punito anche ai sensi del nuovo testo dallo art. 323 del codice penale, se sia stato chiaramente enunciato nell'imputazione contestata all'imputato).*

Non è ravvisabile il reato di abuso di ufficio allorché l'altrui danno ingiusto, richiesto per la configurabilità della fattispecie criminosa, non sia stato voluto dal soggetto attivo, ma integri soltanto una mera conseguenza accessoria del fine realmente perseguito dall'agente. (principio affermato in relazione al nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990 n. 86).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/06/1990, n. 10893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10893
    Data del deposito : 20 giugno 1990

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