Sentenza 20 giugno 1990
Massime • 3
La rinuncia all'amnistia deve essere riferita ad ogni singolo provvedimento di clemenza - pertanto la rinuncia all'applicazione di un determinato provvedimento di amnistia non estende i suoi effetti a quelli successivamente emanati.*
I fatti punibili ai sensi degli artt. 323 e 324 (vecchio testo) del codice penale possono esserlo anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. se gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo articolo siano stati contenuti in Forma esplicita ed implicita pure nelle norme abrogate e siano anche stati indicati chiaramente nell'imputazione contestata. L'indicata modifica legislativa non ha comportato l'abolizione generalizzata delle anteriori fattispecie criminose di interesse privato ed abuso innominato di ufficio, ma la successione ad esse di una norma incriminatrice che ha escluso la Rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, conservato tale Rilevanza rispetto ad altre ed anche ampliato sotto qualche aspetto le previgenti previsioni incriminatrici. (le Sezioni Unite hanno chiarito che l'Esercizio illegittimo di un pubblico potere al fine di procurarsi un vantaggio ingiusto o di arrecare al terzo un danno ingiusto può integrare gli estremi sia dei delitti di abuso innominato di ufficio o di interesse privato in Atti di ufficio di cui al vecchio testo degli artt. 323 e 324 cod. pen. che del reato di abuso di ufficio di cui al nuovo testo delle stesse Disposizioni di legge. Pertanto tale fatto, ove contestato come punibile ai sensi dell'art. 323 o dell'art. 324 cod. pen. nel testo abrogato, può essere punito anche ai sensi del nuovo testo dallo art. 323 del codice penale, se sia stato chiaramente enunciato nell'imputazione contestata all'imputato).*
Non è ravvisabile il reato di abuso di ufficio allorché l'altrui danno ingiusto, richiesto per la configurabilità della fattispecie criminosa, non sia stato voluto dal soggetto attivo, ma integri soltanto una mera conseguenza accessoria del fine realmente perseguito dall'agente. (principio affermato in relazione al nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990 n. 86).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/06/1990, n. 10893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10893 |
| Data del deposito : | 20 giugno 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 7
Dott. Ecc.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Pres.
1. Dott. GAETANO LO COCO Cons. REGISTRO GENERALE
2. " EL OL " N. 1454/90
3. " QU IN LI "
4. " SC NA "
5. " QU TR "
6. " NE LL NA "
7. " TO LI "
8. " RG AT "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO LA, n. a Stornarella il 31 maggio 1923;
CA VA, n. Napoli il 16 settembre 1937;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 27 ottobre 1989;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. TR;
Udito, per la parte civile, l'avv. Mario Fettucciari;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PICCININNI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di CO e IN e per l'inammissibilità del ricorso del P.G. per difetto di interesse.
Uditi i difensori avv.ACHILLE JANNARELLI e avv. ALFREDO ANGELUCCI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO LA e IN VA, rispettivamente, procuratore e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, furono tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia per rispondere di delitti di interesse privato in atti di ufficio, puniti dall'art. 324 cod. pen., ed il IN, inoltre, del reato di calunnia ai danni del giudice istruttore dello stesso Tribunale dr. UB.
Al CO venne, in particolare, contestato di aver preso interesse privato in atti del proprio ufficio diretti a precostituire al IN una situazione di incompatibilità ambientale presso la locale Procura, ledendone le prerogative ed il prestigio. Tali atti consistevano, secondo l'accusa:
a) nell'aver incaricato il comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Pesaro di svolgere un'indagine preliminare nei confronti del sostituto, accusato con una delazione anonima di essere coinvolto in un commercio di beni d'antiquariato;
b) nell'aver prelevato, nella precaria assenza del IN e con l'ausilio di squadra di Carabinieri, tutti i fascicoli processuali custoditi nell'ufficio del sostituto e di aver, successivamente, revocato tutti gli incarichi affidati allo stesso IN, con la sola eccezione del servizio di udienza, ordinando ai funzionari della Procura di serbare, nei rapporti con il medesimo, il segreto su tutti i procedimenti istruttori in corso;
c) nell'aver, infine, inserito nel fascicolo personale del IN, senza la necessaria autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi, violando la Circolare 4 luglio 1985 dello stesso C.S.M., una denunzia penale, due note di rilievi e di un esposto al C.S.M.
Al IN fu, invece, ascritto, di aver preso interesse privato in un atto del proprio ufficio, ordinando la cattura di PA VI, verso il quale aveva motivi di personale risentimento. Il Tribunale, con sentenza 1 dicembre 1988, dichiarò entrambi gli imputati responsabili dei delitti d'interesse privato loro rispettivamente ascritti e, nel concorso delle circostanze attenuanti generiche, li condannò a pene ritenute di giustizia ed il IN, inoltre, al risarcimento dei danni in favore di PA, costituitasi parte civile, con una provvisionale esecutiva di £. 10 milioni.
Assolse il IN dal delitto di calunnia per insussistenza del fatto.
Si gravame degli imputati, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 27 ottobre 1989, qualificò i fatti ascritti agli imputati come delitti di abuso innominato di ufficio, di cui all'art. 323 cod. pen. e ne dichiarò l'estinzione per effetto dell'amnistia concessa con il D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. La Corte premise che i fatti, così come descritti nei capi d'imputazione ed accertati dal Tribunale, erano stati provati, nel loro aspetto obiettivo, dalle risultanze istruttorie e non erano del resto, contestati dalle parti. Affermò di aderire ai criteri seguiti dal primo giudice per distinguere il delitto d'interesse privato in atti di ufficio da quello di abuso innominato di ufficio, ma ritenne che, proprio sulla base di tali criteri, non il primo, ma il secondo reato doveva essere ravvisato negli episodi in esame. Per quanto concerneva il IN, la Corte non condivise l'assunto del Tribunale, secondo cui la cattura di PA sarebbe stata ordinata dal sostituto per rancore personale, originato da un'istanza di ricusazione proposta dallo stesso PA, quale parte civile, in un processo trattato dal IN un funzione di Pretore. Ritenne, peraltro, che il provvedimento restrittivo doveva essere considerato del tutto illegittimo alla stregua dei principi enunziati dall'allora vigente codice di rito in tema di misure cautelari incidenti sulla libertà personale. Invero, non soltanto erano difettati, in modo evidente, sufficienti indizi di responsabilità ed esigenze di prevenzione sociale, ma il comportamento tenuto dal IN dopo l'arresto del NA, escludeva che la cattura fosse stata disposta al fine di prevenire l'inquinamento delle prove. Pertanto, alla stregua di tali rilievi, dell'insolita fretta con la quale il provvedimento era stato adottato e di quanto ammesso dallo stesso IN in un colloquio con la madre del catturato, l'unica spiegazione possibile della cattura doveva essere rinvenuta, ad avviso della Corte, nella finalità di impartire "una lezione" al PA, il quale, per il suo carattere, meritava di essere "calmato". La Corte, pertanto, concluse che il provvedimento in discorso in quanto radicalmente illegittimo e rivolto a procurare un danno all'imputato, aveva concretato un abuso di ufficio punibile a titolo di reato. In ordine al CO, la Corte del merito rilevò che i fatti addebitati a quest'ultimo avevano integrato l'espressione di un grave ed improvviso dissidio che aveva opposto il Procuratore della Repubblica al sostituto;
dissidio, a sua volta determinato dall'inosservanza delle direttive impartite dal CO per l'adozione delle misure cautelari, dall'illegittimo ordine di cattura del PA, che aveva suscitato scalpore nella pubblica opinione, nonchè,infine, dal prerdurante conflitto esistente fra lo stesso IN ed il giudice istruttore UB. Affermò, inoltre, che le iniziative adottate dal CO nei confronti del sostituto, sotto lo stimolo delle preoccupazioni indotte da tali situazioni, erano, sotto vari profili, illegittime e, quindi abusive ed, infine, erano state poste in essere allo scopo di danneggiare il IN, sia pure per ristabilire il proprio prestigio gerarchico. Sulla base di tali considerazioni, la Corte concluse che nei fatti ascritti al CO ricorrevano gli esremi del delitto di abuso innominato di ufficio.
IL IN ed il CO hanno proposto ricorso per cassazione. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI LL DECISIONE
Con la prima doglianza il Procuratore Generale deduce che la Corte di Appello, nel dichiarare estinto il delitto di abuso di ufficio contestato al IN in virtù dell'amnistia concessa con il D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, non ha considerato che l'imputato aveva rinunziato a tale beneficio nelle forme prescritte dall'art. 5 dello stesso decreto.
Questa censura è fondata, poichè il IN con un'espressa dichiarazione resa al giudice istruttore nell'interrogatorio svoltosi il 7 ottobre 1987, ha rinunziato all'applicazione di quella causa estintiva del reato.
Peraltro, poichè la rinunzia all'amnistia deve essere riferita ad ogni singolo provvedimento di clemenza e non estende, quindi, i suoi effetti alle amnistie successivamente elargite e, poichè, inoltre, il IN non ha rinunziato anche all'amnistia accordata con il D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, il delitto ascritto al IN dovrà essere dichiarato estinto a norma di quest'ultimo provvedimento, ove dovessero risultare insussistenti i presupposti per un'assoluzione con formula piena.
COn il secondo mezzo il P.G. si duole, sotto il profilo della violazione dell'art. 323 cod. pen. in riferimento all'art. 475, n.3, cod. proc. pen., che la Corte del merito abbia qualificato il fatto contestato al IN come abuso innominato di ufficio, invece che come interesse privato in atti di ufficio. Si assume, in particolare, che la Corte ha escluso la sussistenza di quest'ultimo delitto pur avendone esattamente individuato l'essenza nello sviamento dell'atto di ufficio dal fine d'interesse generale assegnatogli dalla legge, e pur avendo accertato che tale deviazione si fosse verificata in concreto poichè l'ordine di cattura di PA era stato emanato al solo scopo di impartire a costui "una lezione".
Il IN, a sua volta, con il primo motivo, contesta che un magistrato possa essere dichiarato responsabile del delitto di abuso di ufficio commesso nell'adozione di un provvedimento di cattura, sulla base di una valutazione ex post in sede penale del concreto esercizio dei poteri discrezionali conferitigli in tema di misure cautelari. Deduce, infine, che, comunque, la legittimità dell'ordine di cattura era stata negata con motivazione carente e contraddittoria.
Entrambe tali doglianze debbono essere disattese.
La censura con la quale il P.G. chiede che il fatto venga ricondotto nella fattispecie, originariamente contestata, dell'interesse privato in atti di ufficio punito dall'art. 324 cod. pen., è stata superata dalla successiva entrata in vigore della legge. 26 aprile 1990 n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
Questa legge, invero, nel mentre, con l'art. 20, ha abrogato in modo espresso il cit. art. 324 cod.pen., ha, invece, con l'art. 13, diversamente formulato il delitto di abuso di ufficio, previsto dall'art. 323 cod.pen. In particolare, il nuovo testo di quest'ultima norma, punisce, al primo comma, con la reclusione sino a due anni, la condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) consistente nell'abusare del proprio ufficio al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto. Con il secondo comma, poi, viene punito più gravemente lo stesso fatto se commesso per arrecare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale.
L'entrata in vigore della novella pone il problema della punibilità, alla stregua del nuovo testo dell'art. 323 cod.pen., dei fatti commessi sotto la normativa anteriore come interesse privato o abuso innominato di ufficio. La soluzione di questo quesito deve prendere le mosse dalla vigenza nel sistema penale dei tre concorrenti principi, enunziati nell'art. 2 cod.pen., dell'irretroattività delle nuove norme incriminatrici (comma primo), della retroattività della successiva abolitio criminus (secondo comma) e, per il caso di successione nel tempo di diverse leggi penali, dell'applicabilità di quella più favorevole (terzo comma). La enunciazione di tali principi comporta la necessità di indagare se gli artt. 13 e 20 della. citata legge si sono risolti nell'abolizione di norme incriminatrici già in vigore e nella contestuale formulazione di ipotesi criminose del tutto diverse, nel qual caso i fatti anteriori perderebbero ogni valenza penale, ovvero se tali norme abbiano introdotto un più variegato fenomeno di successione di leggi penali, nel quale l'applicabilità dell'uno o dell'altro principio dipenda dal particolare rapporto di interferenza, da accertarsi in base alla comparazione delle rispettive fattispecie legali, esistente fra le norme incriminatrici abrogate o modificate ed il nuovo testo dell'art. 323 c.p. E ciò senza perdere di vista i singoli fatti concreti e le relative contestazioni. Giova, invero, precisare che in tanto i fatti punibili ex art. 323 e 324 abrogati possono esserlo anche alla stregua delle norme da ultimo indicate, in quanto gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo art. 323 non soltanto siano contenuti, in forma esplicita o implicita, nella previsione delle norme in vigore alla data della loro consumazione, perchè altrimenti si attribuirebbe efficacia retroattiva ad una norma incriminatrice successiva al fatto, ma siano stati anche enunziati chiaramente nell'imputazione contestata all'imputato. Deve, infine, precisarsi che la particolare natura della fattispecie in esame impone di risolvere la suddetta problematica con esclusivo riguardo al primo comma del nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., essendo pacifico che l'imputato non ha comunque inteso perseguire un vantaggio proprio o altrui di natura patrimoniale.
Tanto premesso, si osserva che, come emerge dal raffronto delle norme sopra indicate, nonchè dai lavori preparatori della citata legge, le precedenti ipotesi di interesse privato e di abuso innominato di ufficio sono confluite nell'unica previsione dell'art. 323 (nuovo testo) cod. pen., sia pure attraverso una più precisa tipizzazione della fattispecie legale, realizzata con rilevanti modifiche degli elementi costitutivi del reato.
Deve, peraltro, rilevarsi che tali innovazioni non hanno comportato, in ordine alle anteriori fattispecie concrete di interesse privato ed ancor meno per quelle di abuso innominato di ufficio, una generalizzata abolitio criminis, regolata esclusivamente dal secondo comma del cit. art. 2 cod. pen. Invero, fra il nuovo testo dell'art.323 cod. pen. ed i precedenti artt. 323 e 324 cod. pen. sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle rispettive previsioni, il quale riconduce l'interferenza di tali precetti nel più complesso fenomeno di successione di norme incriminatrici, nell'ambito del quale la nuova legge, se, - da un lato - ha ampliato, sotto qualche aspetto, le previgenti previsioni incriminatrici, e se, - dall'altro -, ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, ha, invece, conservato tale rilevanza rispetto ad altre, imponendo, per queste ultime, l'individuazione della norma più favorevole applicabile ai sensi del terzo comma dello stesso art.
2. Sviluppando tali concetti, deve, invero, rilevarsi, al fine di precisare il cennato rapporto di continuità e di omogeneità, che tutte le norme in esame hanno in comune il medesimo oggetto giuridico, rappresentato dall'interesse al buon andamento ed all'imparzialità della pubblica amministrazione. Inoltre, gli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, secondo la nuova formulazione, per una parte, erano già compresi nelle fattispecie astratte descritte negli abrogati artt. 323 e 324 cod. pen. e, per altra parte, integrano innovazioni, le quali, pur delimitando e, sotto qualche limitato profilo, ampliando le previgenti previsioni incriminatrici, non ne hanno, tuttavia, alterato l'intima essenza. Così il requisito dell'abuso di ufficio, inteso come esercizio illegittimo del potere pubblico, non soltanto era già previsto dal previgente art. 323 cod. pen., ma, pur non essendo indispensabile per la sussistenza del delitto di cui all'art. 324 cod. pen., ne costituiva uno dei possibili modi di essere, posto che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la presa d'interesse privato, da parte del pubblico ufficiale, poteva riguardare sia un atto legittimo che un atto illegittimo e prescindeva dalla coincidenza, o meno, dell'interesse privato del soggetto attivo con il pubblico interesse. Deve, altresì, rilevarsi che il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, pur essendo espressamente richiesto - per quanto atteneva al vantaggio o al danno altrui - soltanto dall'abrogato art. 323 cod. pen., doveva ritenersi tuttavia ricompreso anche nella sfera di disvalore giuridico delineata dall'art. 324 cod. pen. Infatti, quantunque il delitto previsto da quest'ultima norma fosse costruito come reato a dolo generico, non era contestabile che la presa di interesse privato in un atto di ufficio, implicava, di per sè, il perseguimento da parte del soggetto attivo, di un fine di personale vantaggio. Ne consegue che la configurazione di quest'ultimo elemento secondo lo schema del dolo specifico per tutte le fattispecie punibili ai sensi del nuovo testo del cit. art. 323 non incide sul rapporto di continuità e di omogeneità esistente fra quest'ultima norma e l'abrogato art. 324 cod. pen. Quanto, poi, all'ingiustizia del danno e del vantaggio,
quest'ultimo elemento, malgrado non fosse menzionato in modo esplicito nel previgente art. 323 cod. pen., doveva considerarsi insito, secondo un'autorevole dottrina ed una parte della giurisprudenza (Cass., sez. V, 8 giugno 1971 Genda) nella stessa struttura della fattispecie. L'espressa previsione dell'ingiustizia, contenuta nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., ha, comunque, eliminato ogni dubbio al riguardo e conferisce a tale requisito una posizione centrale nell'individuazione del reato. Passando all'esame della fattispecie concreta, occorre precisare che la corte del merito ha escluso che il IN - nel corso di un procedimento nel quale figuravano come imputati di vari reati tale OA ed il PA - abbia ordinato la cattura di quest'ultimo per motivi di risentimento personale, e, quindi, al fine di conseguire un personale vantaggio idoneo a configurare il delitto di interesse privato. Ha, invece, ritenuto che il provvedimento restrittivo, sotto ogni profilo illegittimo, era al di fuori del sistema processuale, poiché era stato adottato al solo scopo di impartire al prevenuto "una lezione" e, quindi, con una finalità punitiva estranea alla funzione propria delle misure cautelari di natura personale. Questo convincimento, essendo adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Questa corte ha già avuto modo di precisare che,come risulta dell'art. 357 (vecchio e nuovo testo) cod. pen., le norme del titolo II del codice, rivolte ad assicurare il corretto funzionamento della P. A. da ogni turbativa posta in essere da soggetti legati a quest'ultima da un rapporto organico, non si riferiscono soltanto alla funzione amministrativa intesa stricto sensu, ma all'intera attività dello Stato e, quindi, anche alla funzione giudiziaria (cfr., per tutte, Cass.VI, 19 dicembre 1981 n. 11200, Grisolia). Poichè l'atto giurisdizionale illegittimo non assume, nella specie, rilievo quale provvedimento e, cioè, quale atto processuale che esprime la volontà autoritativa dello Stato, bensì quale condotta tenuta dal pubblico ufficiale per la realizzazione di uno scopo illecito, non assumono rilievo, ai fini dell'accertamento del reato, contrariamente a quanto assume il ricorrente IN;
la previsione ed il mancato esperimento di specifici rimedi giuridici previsti per l'eliminazione del provvedimento dal mondo del diritto. Qualora, come nel caso in esame, si verta in tema di delitto a dolo specifico, l'elemento soggettivo del reato deve essere accertato attraverso un'accurata indagine sui motivi e sui fini, che hanno indotto il soggetto attivo ad emanare il provvedimento giurisdizionale illegittimo;
indagine a svolgersi mediante una valutazione dell'atto sia in se medesimo che in rapporto alla particolare situazione di fatto in cui è stato adottato, ed avendo altresì cura di distinguere le ipotesi di dolo dai casi di errore di diritto o di inadeguato apprezzamento dei fatti dovuti a mera negligenza o ad imperizia.
Invero, in tanto il reato può ritenersi consumato in quanto la pluralità o la gravità dei vizi che inficiano l'atto e l'assenza di una possibile spiegazione alternativa, rendono evidente che l'unica ragione dell'atto debba essere individuata nel perseguimento di un fine illecito.
Nella specie, l'impugnata sentenza si è puntualmente attenuta ai principi sopra enunziati. I giudici del merito, invero, hanno, innanzi tutto, sottolineato come l'ordine di cattura 17 gennaio 1986 fosse stato emesso nell'inosservanza delle direttive impartite dal procuratore della repubblica CO in tema di misure cautelari. La Corte ha, altresì, rilevato che la stessa formulazione a carico della OAo e del PA di imputazioni contrarie ed alternative, dimostrava l'insussistenza di sufficienti indizi di responsabilità a carico dell'ultimo e quindi, già di per sè, non giustificava la scelta dello strumento più drastico di contestazione degli addebiti. È stato, inoltre, ritenuto che non sussistessero in concreto le esigenze di prevenzione sociale, richieste dall'allora vigente art. 253 cod. proc. pen., in rapporto sia alla personalità dell'imputato, che era incensurato, sia alla natura dei fatti ascrittigli, i quali non erano obiettivamente gravi, si erano esauriti da tempo e non erano suscettibili di ulteriori sviluppi. La corte ha, altresì, negato che il provvedimento in esame mirasse in realtà a prevenire l'inquinamento delle prove, poichè il sostituto aveva consentito che il catturato avesse un colloquio con la madre il 18 gennaio, prima ancora di procedere all'interrogatorio e, inoltre, non aveva citato altri testi, oltre ai due denunzianti, suscettibili di essere in qualche modo subordinati. La Corte non ha, inoltre, mancato di evidenziare la fretta inconsueta e del tutto ingiustificata con la quale il IN aveva emesso l'ordine di cattura, sino al punto di assentarsi, durante gli intervalli, dalla pubblica udienza per curare la redazione e la spedizione del provvedimento.
Sulla base di altri rilievi, dai quali, era emersa l'evidente anomalia del provvedimento, la corte ha ritenuto che l'unica logica spiegazione di esso dovesse essere rinvenuta soltanto nella testimonianza resa dalla madre di PA, la quale aveva dichiarato che il sostituto IN le aveva detto di avere inteso impartire una "lezione" al figlio.
Nessuno degli argomenti opposti dal ricorrente a tale conclusione appare fondato.
Si oppone dal IN che l'autorizzato colloquio di PA con la madre non sarebbe stato incompatibile con il fine di prevenire l'inquinamento delle prove, poichè posteriore all'escussione dei due denunzianti.
Ma è sufficiente osservare che, come risulta dagli atti richiamati dalle due sentenze di merito, il colloquio precedette sia l'interrogatorio del prevenuto, rinviato ed espletato dopo la concessione della libertà provvisoria, sia l'interrogatorio della OAo, coinvolta come soggetto passivo nei delitti di estorsione e calunnia e come soggetto attivo nel reato di furto, poichè la stessa venne sentita soltanto due giorni dopo (il 20 gennaio). Non è, pertanto, censurabile il convincimento del giudice del merito che il sostituto non aveva emesso l'ordine di cattura per assicurare la genuinità delle prove, poichè le scelte operate dal ricorrente dopo l'arresto di PA non collimavano con le misure normalmente adottate per evitare il pericolo dell'inquinamento delle prove: l'interrogatorio del prevenuto in stato di isolamento e l'esame dei coimputati o dei testimoni con le precauzioni necessarie per evitare che lo stesso possa tentare di influire su di essi direttamente o anche tramite terzi. Non sussiste, infine, alcun contrasto fra l'esclusione della pericolosità di PA e l'affermazione, pur essa contenuta in sentenza, che il IN conosceva il prevenuto soprattutto come individuo petulante o seccatore, oltre che violento e prepotente.
Invero, la Corte nel descrivere la personalità del PA ha innanzi tutto dato, e non a caso, particolare risalto alle due prime annotazioni soggettive rispetto alle altre, ma, nel valutare tali connotazioni alla stregua dell'incensuratezza del catturato e della scarsa rilevanza dei fatti ascrittigli, non soltanto ha escluso che le stesse potessero giustificare una seria prognosi di pericolosità, ma ha rinvenuto in esse esclusivamente gli specifici moventi che avevano persuaso il ricorrente ad impartire al PA una "lezione", privandolo del bene fondamentale della libertà personale. Deve, quindi, concludersi che nel fatto così come contestato ed accertato ricorrono gli estremi sia del delitto di abuso innominato di ufficio descritto nel testo previgente del cit/ art. 323 cod. pen. sia del delitto di abuso di ufficio di cui al nuovo testo della stessa disposizione (da considerarsi norma più favorevole sotto il profilo sanzionatorio) e, cioè, l'esercizio abusivo di un pubblico potere al fine di arrecare al terzo un danno ingiusto. Ne consegue che difettando, nella specie, i presupposti per il proscioglimento con formula piena a norma dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930, il reato deve essere dichiarato estinto in virtù dell'amnistia concessa con il D.P.R. n. 75 del 1990, alla quale, come si è già detto, il IN non ha rinunziato.
Peraltro, l'estinzione del reato non esime questa Corte, a norma dell'art. 578 nuovo codice di rito (applicabile ex-art. 245 disp trans, anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del codice) dal pronunziare sulla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile, contenuta nella sentenza di primo grado e confermata in appello.
La norma citata, ampliando il precetto già contenuto nell'art.12 della Legge 3 agosto 1978 n.405, prescrive che, qualora nei confronti dell'imputato sia stata emessa condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni, il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, debbono decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli effetti civili.
Peraltro, con il secondo motivo, il IN contesta che tale principio possa essere applicato al procedimento in corso. Si assume, invero, che il cit. art.12 (e, quindi, anche l'art.578 cod. proc. pen.) riferendosi alle sole amnistie posteriori alle statuizioni civili, non riguarderebbe il caso in esame, poichè l'entrata in vigore del provvedimento di clemenza applicato in sede di appello (D.P.R. n. 865 del 1986), a seguito di una diversa qualificazione del reato, aveva preceduto la condanna al ristoro dei danni pronunziata dal giudice di primo grado.
Questa doglianza - la quale si richiama ad un orientamento di questa Corte (Cass., III, 23 gennaio 1988 n. 807, Potenza), che valorizza l'automatismo dell'efficacia estintiva dell'amnistia, ancorchè disapplicata per errore dal giudice di primo grado, e la conseguente irrilevanza di un condanna risarcitoria pronunziata per un reato già estinto oper legis- è stato erroneamente invocato.
Infatti, l'espressa rinunzia all'amnistia concessa con il citato decreto ne ha impedito l'applicazione. Ne deriva che la condanna al risarcimento dei danni è stata ritualmente emessa dal Tribunale e confermata in appello e che tale pronunzia in seguito della declaratoria di estinzione del reato in virtù del successivo decreto n.75 del 1990, deve costituire oggetto della decisione di questa Corte a mente del cit. art.578 cod.proc.pen. Tanto premesso, occorre precisare che la fondatezza della pretesa al risarcimento del danno avanzata dalla parte civile, deve essere valutata alla luce dell'art.55 cod. proc. civ., abrogato dalla legge 13 aprile 1988 n.117 (sulla responsabilità civile dei magistrati), la quale, a mente dell'art. 19, non si applica ai fatti illeciti posti in essere, come quello di specie, anteriormente alla sua entrata in vigore.
A norma del cit. art.55 cod. proc. civ. è civilmente responsabile il giudice che, nell'esercizio delle sue funzioni, sia imputabile di dolo. Trattasi, secondo la più accreditata dottrina, di un ipotesi di responsabilità aquiliana, sussumibile nello schema generale dell'art. 2043 cod. civ., la quale richiede quantomeno che il magistrato abbia consapevolmete posto in essere una violazione dei suoi doveri di ufficio, da cui sia derivato per l'imputato, o, in genere, per una delle parti, un danno ingiusto.
Si è, peraltro, sostenuto da una parte della dottrina che la norma citata richiedesse, altresì, un dolo di specie, inteso come deliberata volontà di produrre il danno anzidetto.
La particolare natura della fattispecie esime questa Corte dal prendere partito in ordine a tale problema ermeneutico, poichè gli apprezzamenti incensurabili compiuti dal giudice del merito in ordine alla sussistenza del delitto di abuso di ufficio hanno dimostrato che il IN non soltanto violò consapevolmente i suoi doversi di ufficio, ma emise il provvedimento restrittivo proprio al fine di arrecare al PA un danno ingiusto, privandolo illegalmente della libertà personale. Le statuizioni civili contenute nell'impugnata sentenza debbono essere, quindi, confermate. Con la terza censura il P.G. si duole che la sentenza impugnata abbia modificato la qualificazione giuridica dei fatti ascritti al CO da interesse privato in atti di ufficio in abuso innominato di ufficio, pur avendo accertato che i comportamenti tenuti dall'imputato nell'esercizio dei suoi poteri di procuratore della Repubblica, fossero stati strumentalizzati al conseguimento di un vantaggio personale, costituito dalla riaffermazione del prestigio gerarchico, leso dal IN.
A sua volta il CO contesta che nei medesimi fatti ricorrano gli estremi del delitto di abuso di ufficio sotto il duplice profilo della piena legittimità delle misure da lui adottate nei confronti del sostituto e, comunque, dell'assenza del dolo specifico rappresentato dal fine di arrecare a quest'ultimo un danno ingiusto. Quanto alla doglianza proposta dal P.G. è sufficiente richiamare i rilievi già svolti in ordine all'abrogazione dell'art.324 cod. pen., alla relazione di questa norma con il nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., nonchè ai presupposti necessari perchè i fatti, consumati sotto la previgente normativa come delitti di interesse privato o di abuso innominato di ufficio, possano ritenersi punibili anche in base alla norma da ultimo menzionata.
Giova comunque, ricordare che il delitto di abuso di ufficio, così come descritto dal testo abrogato e da quello in vigore del cit. art. 323 cod. pen., è connotato sotto il profilo oggettivo dall'illegittimo esercizio del potere e sotto quello soggettivo, dal fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio ovvero di arrecare ad altri un ingiusto danno;
vantaggio o danno che, come è espressamente richiesto dall'art. 323 (muovo testo) debbono essere ingiusti. E sotto questo profilo occorre avvertire che, secondo l'orientamento della più qualificata dottrina, che questa Corte condivide, non ricorre il delitto in esame qualora il danno altrui non sia stato preso di mira dal soggetto attivo, ma integri soltanto una mera conseguenza accessoria del fine realmente perseguito dall'agente. Premesso che per effetto della citata Novella, l'unica qualificazione giuridica astrattamente ipotizzabile, in ordine agli episodi ascritti al CO è quella di abuso di ufficio a norma del primo comma del cit. art.323 cod. pen., pichè all'imputato è stato contestato il fine di danneggiare il IN, occorre verificare se in tali fatti, così come ricostruiti dai giudici del merito, ricorrano, o meno, gli elementi costitutivi di detto reato. Esaminando la fattispecie sotto questa visuale, nessuna illegittimità può essere rinvenuta nelle indagini preliminari disposte dal Procuratore della Repubblica CO nei confronti del IN in seguito ad un esposto anonimo che aveva segnalato il coinvolgimento del sostituto in un commercio di beni di antiquariato. Invero l'art.41/bis cod. proc. pen. del 1930, all'epoca in vigore, attribuiva la competenza territoriale al giudice del capoluogo del più vicino distretto di Corte di Appello in ordine ai soli procedimenti nei quali un magistrato avesse assunto la qualità di imputato o almeno di indiziato, poichè da una notitia criminis o da un qualsiasi atto del processo, ivi comprese le indagini preliminari, fossero derivati a suo carico quantomeno indizi di reità. Ricorrendo tale presupposto l'ufficio giudiziario, competente per territorio secondo le regole generali, doveva immediatamente spogliarsi del procedimento, essendogli interdetto, così come ritenuto sotto la vigenza del precedente art.60 cod. proc. pen. (Cass. S.U. 29 aprile 1978), di svolgere o di disporre anche indagini preliminari dirette a saggiare la la consistenza degli indizi acquisiti. Anche tali indagini, invero, rientravano nella nozione di procedimento, inteso in senso lato, quale complesso degli atti posti in essere dall'Autorità giudiziaria per l'accertamento dei reati.
Questi principi non risultano, però applicabili al caso di specie, nel quale le accuse mosse al IN erano state formulate in uno scritto anonimo. Invero, secondo il combinato disposto degli artt.8 e 141 cod. proc. pen. del 1930, le delazioni anonime integrano notitiae criminis illegittime, le quali, in quanto sfornite del requisito dell'autenticità, sono prive di qualsiasi efficacia sul piano probatorio o indiziario in ordine al fatto denunziato ed all'autore che lo avrebbe commesso e, pertanto, non valgono, di per sè sole ad attribuire a costui la qualità di indiziato (Corte Cost.27 dicembre 1974 n. 300; Corte Cost. 18 gennaio 1977 n. 29; Cass.,
I.30 aprile 1988 n.853).
Ne consegue che il CO, dopo aver acquisito lo scritto anonimo, era legittimato a disporre, nei confronti del sostituto IN indagini preliminari - di per sè esperibili anche in presenza di delazioni anonime (confr. Cass. n. 853 del 1988 cit.)- salvo a dismettere il procedimento ed a trasferirlo alla Procura competente ex-art.41/bis cod. proc. pen., una volta acquisiti a carico del sostituto indizi di reità.
È, invece, illegittima l'inserzione nel fascicolo personale del IN di un esposto al C.S.M., di due note di rilievi e di una denunzia penale.
Tali atti, invero, non rientrano fra quelli previsti dall'art.24 del D.P.R. 3 maggio 1957 n.686 (sulla formazione dei fascicoli personali dei dipendenti dello Stato) ed, a norma degli artt.2 e 3 della Circolare approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 4 luglio 1985, non potevano essere inseriti nel fascicolo personale senza l'autorizzazione del Consiglio.
Del pari non è immune da censure, sotto il profilo dell'arbitrarietà, l'ulteriore comportamento del CO, il quale, oltre ad adottare un provvedimento generalizzato ed immotivato di revoca della delega conferita al sostituto, emise ed eseguì disposizioni interne di servizio non collimanti con un corretto esercizio del potere gerarchico, prelevando, senza preventivamente avvisarne l'interessato e con l'intervento della Forza Pubblica, tutti i fascicoli processuali custoditi dal IN ed isolando, inoltre quest'ultimo all'ambito dell'ufficio.
Peraltro tali comportamenti, valutati nel loro complesso e nello scopo che li aveva ispirato non valgono a concretare, malgrado i suindicati profili di illegittimità, il delitto di abuso di ufficio per l'assenza dell'elemento psicologico necessario per la sussistenza di tale reato. Infatti, dalla stessa motivazione dell'impugnata sentenza emerge con evidenza che il CO non agì al fine deliberato di arrecare danno IN e, quindi, con il dolo specifico richiesto dall'art.323 (nuovo testo) cod. pen. La Sentenza, invero, pur attribuendo al CO il solo scopo di danneggiare il IN, anche se al fine di ristabilire il (proprio) prestigio gerarchico, pone in evidenza alcune decisive circostanza di fatto, le quali sicuramente collidono con tale conclusione. La Corte ha, innanzi tutto, escluso che fra i due magistrati esistessero motivi privati di rancore. Ha, invece, rilevato che il contrasto improvvisamente intervenuto fra i due ricorrenti era imputabile alle disfunzioni verificatesi nella Procura per effetto del contegno riottoso ed intemperante del IN, il quale aveva violate le direttive impartitegli in tema di misure cautelari, aveva emanato l'illegittimo ordine di cattura a carico di PA ed, aveva, altresì, alimentato un dissidio con il giudice istruttore UB, sfociato in reciproche denunzie, seguite da sentenze di proscioglimento. A questo riguardo, la Corte ha, in particolare, sottolineato che il CO aveva posto in essere i fatti ascrittigli perchè angustiato dal carattere e dal comportamento tenuto dal suo collaboratore nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, e perchè spinto dalle preoccupazioni nascenti sia dallo "scalpore" causato dal suddetto ordine di cattura, sia dalle assillanti richieste del IN per un suo intervento contro il UB, le quali non potevano non incidere negativamente su quei rapporti di reciproca fiducia e collaborazione che debbono sussistere fra uffici giudiziari, in special modo se strettamente connessi. Può convenirsi che alcune delle iniziative del CO non collimano con i criteri di prudenza ed oculatezza che debbono improntare la direzione di uffici di particolare rilievo, quali le Procure della Repubblica, ma non è possibile, nel contempo non rilevare come dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulti evidente la prova che il ricorrente non agì per il deliberato fine di arrecare al sostituto un danno ingiusto, ma per la tutela di un interesse generale. Invero, come evincesi dalle surricordate valutazioni della Corte di Appello, lo scopo che ispirò il CO consiste - da un lato - nel riportare alla normalità il funzionamento della Procura, impedendo ulteriori intemperanze del IN e, riconducendolo all'osservanza dei suoi doversi e - dall'altro - nel restituire all'ufficio affidatogli il prestigio offuscato presso l'opinione pubblica dall'ordine di cattura. Valutato in questa prospettiva la difesa del prestigio gerarchico, cui allude l'impugnata sentenza, assume una valenza diversa da quella prospettata dalla Corte del merito. Essa, invero, va intesa non tanto come salvaguardia di una propria prerogativa personale, quanto come ricostituzione della funzionalità dell'ufficio nel rispetto della regola gerarchica che, sia pure con gli adattamenti imposti dalla specialità della funzione, presiede ai rapporti fra il Procuratore della Repubblica ed i suoi sostituti.
Ne consegue che, nella specie, difetta il dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di abuso di ufficio e che, pertanto, a norma dell'art.152 cod. proc. pen. del 1930. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti del CO, poichè i fatti ascrittigli non costituiscono reato.
P.Q.M.
Visti gli artt.537 e 539 cod. proc. pen. del 1930:
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di CO LA, perchè il fatto non costituisce reato.
In accoglimento del primo motivo del ricorso del Procuratore Generale, annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di IN VA, perchè il reato si è estinto per amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990 n.75, ferme restando le statuizioni concernenti gli effetti civili.
Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta il ricorso di IN che condanna al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di L. 500.000= da versare alla Cassa delle Ammende, nonchè, in favore delle parti civili, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 1.595.000=, di cui L. 1.500.000= per onorario.
Così deciso nella pubblica udienza del 20 giugno 1990.