Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
Poiché anche la parziale esecuzione dei lavori appaltati, secondo le specifiche previsioni contrattuali, può determinare l'insorgere del diritto dell'appaltatore al corrispettivo, qualora tra la stipula del contratto di appalto e il maturare dell'ultimo rateo di pagamento intervenga cessione del credito e il debitore ceduto manifesti volontà contraria all'accettazione, il giudice di merito deve accertare, sulla base delle clausole contrattuali, se il credito dell'appaltatore per il corrispettivo sia venuto ad esistenza, pro quota, in data antecedente o successiva alla manifestazione di volontà del debitore e se l'effetto traslativo della cessione si sia o meno consolidato precedentemente ad essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA, (Gruppo BA IC VA) in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Piermaria Pacchioni, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio DEavvocato RICCIO GIANFRANCO, che la difende unitamente agli avvocati VALSERIATI FLAMINIO, MACCARI ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO Officine MECCANICHE MANTOVANE SPA, in persona del curatore rag. Annibale Cortesi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio DEavvocato ALDO SIMONCINI, che lo difende unitamente all'avvocato FAUSTO AMADEI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO SAN GERMINIANO SAN PROSPERO Soc. Coop. di credito a.r.l.) in persona del Vice Presidente e legale rappresentante avv. Carlo Fratta Pasini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio DEavvocato PAOLO PICOZZA, che lo difende unitamente all'avvocato MATTEO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SIIRTEC NIGI SPA, BN SPA, CENTRO FACTORING SPA, BANCA ROMA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 10985/99 proposto da:
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio DEavvocato PROPERZI PATRIZIA, che lo difende unitamente all'avvocato LIETO MODESTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO OF.MEC.- OFFICINE MECCANICHE MANTOVANE S.P.A. in persona del curatore rag. Annibale Cortesi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio DEavvocato ALDO SIMONCINI, che lo difende unitamente all'avvocato FAUSTO ARADEI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO SAN GEMINIANO SAN PROPSERO (COOP di CREITO A.RL); GRUPPO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio DEavvocato PAOLO PICOZZA, che la difende unitamente all'avvocato MATTEO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SCARL, SIIRTEC NIGI SPA, BANCA ROMA SPA, CENTRO FACTORING SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso no 11353/99 proposto da:
BANCA POPOLARE DI VERONA BANCA SAN GEMINIANO SAN PROSPERO (Soc. Coop. di credito a r.l.), elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGTI 20, presso lo studio DEavvocato PICOZZA PAOLO, che la difende unitamente all'avvocato ROSSI MATTEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO OF MEC - OFFICINE MECCANICHE MANTOVANE SPA, in persona del curatore, rag. Annibale Cortesi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio DEavvocato ALDO SIMONCINI, che lo difende unitamente all'avvocato FAUSTO AMADEI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
BN, BANCA AGRICOLA MANTOVANA, CENTRO FACTORING SPA, SIIRTEC NIGI SPA, BANCA ROMA;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^ 11993/99 proposto da:
CENTRO FACTORING SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Giampiero Busi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio DEavvocato TORNABUONI GIAN GIACOMO, che la difende unitamente all'avvocato MALESCI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO OF.MEC - OFFICINE MECCANICHE MANTOVANE S.p.A., in persona del curatore rag. Annibale Cortesi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio DEavvocato ALDO SIMONCINI, che lo difende unitamente all'avvocato FAUSTO AMADEI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO SA GERMINIANO SAN PROSPERO (Soc. Coop. di credito a r.l.), elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio DEavvocato PAOLO PICOZZA, che la difende unitamente all'avvocato MATTEO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
SIIRTEC NIGI SPA, BANCA AGRICOLA MANTOVANA SCARL, BN SPA, BANCA ROMA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 26/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione Seconda civile emessa il 14/10/1998, depositata il 14/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
udito l'Avvocato MARIA TROPIANO (per delega Avv. Gianfranco Riccio);
udito l'Avvocato FAUSTO AMADEI;
udito l'Avvocato PAOLO PICOZZA;
udito l'Avvocato PATRIZIA PROPERZI;
udito l'Avvocato PAOLO MALESCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per ricorso n. 10966/99 accoglimento p.q.r. del 1^ motivo ed accoglimento 2^, rigetto 3^ e 4^; ricorso 10985/99 rigetto 1^, accoglimento 2^ e 3^, assorbito 4^, rigetto 5^;
ricorso n. 11353/99, rigetto 1^ e 2^ motivo, assorbiti il 3^ e il 4^, accoglimento 5^, assorbito il 6^; ricorso n. 11993/99: rigetto 1^ e 2^ motivo, accoglimento 3^, assorbito il 4^, accoglimento del 5^. Assorbito ricorso incidentale del "fallimento".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 687 c.p.c. DE8 ottobre 1992 al Presidente del Tribunale di Mantova, la società IR IG chiese il sequestro liberatorio della somma di lire 731.500.000 della quale era debitrice in forza del contratto in data 10 giugno 1991 con cui aveva commissionato alla società EC - Officine Meccaniche Mantovane - la costruzione di quattro preraffreddatori a gas per il prezzo di lire 728.000.000 (successivamente come sopra elevato a seguito di modifiche richieste da essa committente), da corrispondere in due ratei di lire 364.000.000 ciascuno, il primo "dopo l'arrivo dei principali materiali con pagamento a 120 gg. data fattura fine mese, ma non prima di 60 gg. dalla consegna degli scambiatori", e, il secondo, alla consegna - poi avvenuta il 15 maggio 1992 - delle apparecchiature ultimate "con pagamento a 60 gg. data fattura fine mese".
A sostegno DEistanza dedusse che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 8 delle "condizioni generali di approvvigionamento", la creditrice aveva ceduto quote del proprio credito alla BA IC VA (d'ora in poi: BA), alla BA NA DEUR (d'ora in poi: BN), al Banco di Roma, alla BA LA di ON (d'ora in poi: PV) ed alla società CE AC (d'ora in poi:
CF), cessionari i quali avevano notificato ad essa istante le avvenute cessioni per un importo complessivo di lire 914.375.000, pertanto superiore al proprio debito;
aggiunse che in data 22 maggio 1992 la EC era stata dichiarata fallita e che il curatore aveva a sua volta richiesto all'istante il pagamento integrale del prezzo convenuto.
Il fallimento chiese che la somma messa a disposizione dalla committente fosse ad esso versata, con facoltà per gli altri creditori interessati di insinuare eventualmente il proprio credito al passivo della procedura.
Al contrario i suindicati cessionari - nel corso del procedimento cautelare o del successivo giudizio di merito e, peraltro, alla stregua di argomentazioni non del tutto convergenti - domandarono il versamento a loro favore, pro quota, della somma dovuta dalla IR IG, ed a sostegno della domanda dedussero che al momento della cessione dei crediti essi non erano a conoscenza del divieto di cessione di cui all'art. 8 delle menzionate condizioni generali, e che la cessione stessa era opponibile al fallimento. Autorizzata, in data 10 novembre 1992, la misura cautelare richiesta fino alla concorrenza di lire 731.500.000, all'esito del successivo giudizio di merito con sentenza del 14 agosto 1995 il Tribunale di Mantova convalidò il sequestro, dispose la liberazione della IR IG da ogni obbligo scaturente dal contratto di cui sopra, dichiarò inopponibili al fallimento le cessioni di credito effettuate dalla EC, ordinò al custode di versare al fallimento la somma in sequestro e pose a carico dei soccombenti le spese del giudizio:
pervenne a tale decisione sul rilievo che, avendo la IR IG e la EC stipulato un contratto di compravendita il credito di quest'ultima era insorto contestualmente alla sua conclusione, con conseguente inopponibilità ai cessionari del patto di incedibilità, di cui al n. 8 delle condizioni generali, loro comunicato il 14 febbraio 1992, e cioè in data posteriore ai singoli negozi di cessione delle quote fatturate del prezzo globale della fornitura;
le cessioni erano a loro volta inopponibili al fallimento o perché non notificate al debitore ceduto ovvero dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 2914 n. 2 c.c.) o - ed era il caso delle cessioni al CF ed alla PV - per effetto del disposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52. Tale decisione, impugnata dalla BA, dalla BN, dalla PV e dal CF, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata, peraltro con diversa motivazione.
Secondo la Corte, tra la IR GÌ e la EC era infatti intervento un contratto di appalto, giacché a quest'ultima era stato affidato l'incarico di procedere, con la propria organizzazione imprenditoriale ad una speciale elaborazione della materia necessaria per la costruzione dei manufatti si da realizzare una res dotata di caratteristiche strutturali e funzionali non rinvenibili nella normale produzione del fornitore officiato. Da tale qualificazione la stessa Corte ha tratto che il credito della EC insorse, a norma DEultimo comma DEart. 1665 c.c., soltanto allorché l'opera fu accettata dal committente, il che avvenne nel maggio del 1992, con la conseguenza che le cessioni di credito erano inopponibili al fallimento: essendo intervenute precedentemente, esse avevano infatti efficacia meramente obbligatoria, e furono seguite, sempre prima DEaccettazione DEopera, dalla lettera in data 14 febbraio 1992 con la quale il debitore ceduto comunicò ai cessionari, ai sensi del secondo comma DEart. 1260 c.c. e prima, quindi, che si fosse realizzato l'effetto traslativo delle cessioni, il divieto di cui all'art. 8 delle condizioni generali.
La Corte ha aggiunto che tale conclusione doveva essere tenuta ferma quand'anche il rapporto IR IG - EC dovesse essere qualificato di vendita: trattandosi, in tal caso, di vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), il trasferimento della proprietà sarebbe infatti pur sempre avvenuto nel maggio del 1992, così come alla stessa data sarebbe insorto l'obbligo del compratore di pagamento del prezzo, con conseguente "inopponibilità al fallimento del venditore di cessioni di crediti non ancora insorti effettuate in violazione del patto di incedibilità regolarmente eccepito e portato a conoscenza dei cessionari, ai sensi del comma 2^ DEart. 1260 c.c., in epoca anteriore alla nascita delle poste creditorie in discussione".
La Corte ha infine ritenuto non dovuti dalla IR IG gli interessi legali per il periodo luglio - 25 novembre 1992 (rispettivamente di scadenza della propria obbligazione nei confronti della EC e di deposito della somma dovuta nelle mani del custode sequestratario), con il rilievo che la debitrice, a fronte di richieste molto discutibili e, per di più di importo superiore a quanto da essa dovuto, mise prontamente a disposizione degli aventi diritto gli importi effettivamente a suo debito, sì da conseguire una definitiva ed incondizionata liberazione.
Per la cassazione di tale decisione hanno proposto separati ricorsi la BA, la BN la PV ed il CF, rispettivamente affidati a quattro, cinque, sei e sei motivi. A tutti resiste, con distinti controricorsi, il fallimento, il quale deduce contestualmente un unico complesso motivo di ricorso incidentale condizionato;
nei distinti controricorsi ai ricorsi della BA, della BN e del CF, la PV ne chiede l'accoglimento; ad eccezione della BN tutte le altre parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza.
2. Il fallimento ha eccepito l'inammissibilità degli avversi ricorsi sul rilievo che nessuno di essi ha ad oggetto la revocabilità delle singole cessioni (ai sensi DEart. 67 l.f., come deve intendersi) e l'applicabilità della legge n. 52/1991: punti che sostiene - sono stati pure decisi dalla Corte di Appello e sono di per sè soli idonei a sorreggere la relativa pronuncia.
L'eccezione - sollevata solo nella memoria ex art. 378 c.p.c. ma nondimeno da esaminare perché intesa in realtà a sollecitare i poteri d'ufficio della Corte, come, in rito, rettamente ha rilevato lo stesso difensore nel corso della odierna discussione è infondata. Essa pone il problema DEaccertamento DEeffettiva ratio decidendi: DEindividuazione, cioè, delle ragioni per le quali la sentenza impugnata ha ritenuto di dover ribadire la già affermata inopponibilità alla società fallita delle cessioni di credito precedentemente intervenute tra la stessa società in bonis e gli odierni ricorrenti.
Orbene, è da escludere anzitutto che tale conclusione sia stata fatta derivare di per sè sola dalla comunicazione in data 14 febbraio 1992 del debitore ceduto ai cessionari del patto di incedibilità del credito - ne', del resto, tale punto forma oggetto al ricorso incidentale da parte del fallimento, unico interessato a sollevare siffatta questione -, giacché la sentenza impugnata è ad essa pervenuta anche alla stregua della qualificazione giuridica del rapporto principale (appalto ovvero vendita di cosa futura) e DEaffermato insorgere del credito DEappaltatore (o venditore di cosa futura) in epoca successiva allo conclusione del contratto ed a detta comunicazione.
Risulta dalla stessa sentenza che il Tribunale ritenne di risolvere a favore del fallimento il conflitto tra cessionari e cedente (poi fallito) in ordine all'attribuzione del credito in questione, e che pervenne a tale decisione sulla premessa della inopponibilità delle singole cessioni al fallimento ai sensi, per taluni cessionari, DEart. 2914 n. 2 cod. civ. (pacificamente applicabile anche in caso di fallimento del creditore cedente: Cass. nn. 1413 e 9997 del 1996 e nn. 10668 e 10788 del 1999) e, per altri, della legge 21 febbraio 1991 n. 52. La Corte di Appello, pur ribadendo la già affermata inopponibilità, ha però seguito un percorso argomentativo in parte diverso e, sulla base della già richiamata qualificazione giuridica del rapporto principale, ha supportato tale conclusione con i rilievi (pp. 20-22 sentenza) che nel contratto di appalto il credito DEappaltatore non sorge contestualmente alla conclusione del negozio ma solo quando l'opera è accettata dal committente (art. 1665 ult. comma c.c.), che nella specie la consegna dei preraffreddatori, corredati della prevista documentazione, avvenne il 15 maggio 1992, che il credito ceduto venne pertanto ad esistenza solo allora e che l'effetto traslativo delle relative cessioni, destinato a prodursi alla stessa data, fu impedito dalla comunicazione del debitore ceduto ai cessionari (racc. del 14.2.1992) del patto di incedibilità:
comunicazione che ha ritenuto validamente intervenuta ai sensi del secondo comma DEart. 1260 c.c. La stessa Corte ha quindi testualmente aggiunto (a pag. 24) che restava pertanto "assorbita ogni altra questione (ed in particolare quella attinente alla compresenza di atti a titolo oneroso revocabili a norma del comma 2^ DEart. 67 L.F., atti nell'ambito dei quali devono farsi rientrare le cessioni in esame, estrinsecatesi, in sostanza, in anticipazioni di somme nettamente inferiori a quelle di cui alle fatture cedute) ", ed ha dunque ritenuto decisivo un momento della complessa sequenza diverso da quelli considerati invece dal Tribunale. Il dichiarato assorbimento di tale questione manifestamente esclude che, sul punto, come del resto, sull'applicabilità della legge n. 52 del 1991 e DEart. 2914 n. 2 cod. civ., non richiamati dalla sentenza impugnata neppure implicitamente, sia o ravvisabili, come invece pretende il fallimento, autonome ed ulteriori rationes decidendi: che pertanto non formano, ed a ragione, oggetto dei ricorsi, conseguentemente ammissibili.
3. In rito, la qualificazione come appalto del rapporto tra la IR IG e la EC, e le conseguenze che da tale qualificazione sono state tratte dalla Corte territoriale, sono investite dal primo motivo del ricorso della PV e dal primo motivo di quello del CF:
motivi che per ragioni di ordine logico (ragioni che impongono altresì la delibazione degli altri motivi, degli stessi e degli altri ricorrenti, nell'ordine di cui ai successivi punti 4 e ss.) devono essere in primo luogo esaminati, congiuntamente perché strettamente connessi.
La PV, con rifer4ento all'art. 360 n. 4 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione e/o violazione del giudicato interno, ed a sostegno di esso rileva che l'affermazione del giudice di primo grado - secondo la quale il credito della EC sorse immediatamente alla conclusione del contratto, anche se divenne esigibile successivamente, con la conseguenza che il patto di incedibilità, comunicato ai cessionari successivamente alle singole cessioni, non era loro opponibile - non poteva essere riesaminata in appello perché non investita da specifico motivo di gravame ne' quivi riproposta, ai sensi DEart. 346 c.p.c., dalle parti vittoriose;
precisa che il giudizio di appello era invece limitato alle sole questioni riguardanti l'applicazione della legge n. 52 del 1991 ed i requisiti necessari per rendere opponibili al fallimento le cessioni di credito dichiarate efficaci dal giudice di primo grado.
A sua volta il CF, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., allega la violazione degli artt. 329 secondo comma e 346 c.p.c. con il rilievo che, in difetto di appello sul punto, era precluso alla Corte territoriale riesaminare la questione della qualificazione giuridica del rapporto, affermata dal Tribunale, il quale aveva ritenuto trattarsi invece di compravendita.
Entrambi i motivi sono infondati.
Il fallimento - vittorioso all'esito del giudizio di primo grado, e come tale non tenuto a proporre appello incidentale - aveva però l'onere, ai sensi DEart. 346 c.p.c., di riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (Cass. sez. un. 27.1.1993 n. 1005 nonché, da ultimo, Cass. 25.1.2000 n. 824 e 18.4.2000 n. 5065: queste ultime precisano essere al riguardo sufficiente che la parte non rinunci, espressamente od implicitamente, alle ragioni pretermesse, e manifesti in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame).
Tale volontà risulta nella specie manifestata già nella comparsa di costituzione in appello, nella quale il fallimento espressamente si dolse della mancata qualificazione del rapporto come appalto:
ritualmente, pertanto, la sentenza impugnata ha deciso in conformità, traendo da tale qualificazione le conseguenze giuridiche del caso anche in punto di inopponibilità del patto.
Deve, comunque, ribadirsi che il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 25.9.1998 n. 9597). E poiché, nella specie, l'inopponibilità delle cessioni di credito al fallimento, già affermata dalla sentenza di primo grado e censurata dagli appellanti principali, necessariamente imponeva il riesame del rapporto donde era scaturito il credito ceduto, tale questione ben poteva essere presa in esame dalla Corte territoriale, perfino indipendentemente dalla posizione difensiva assunta in appello dal fallimento.
4. Nel merito, la qualificazione del rapporto principale quale appalto forma oggetto di censure da parte soltanto della BN (primo motivo) e del CF (secondo motivo) giacché BA e PV mostrano invece di condividerla.
La censura della BN è inammissibile perché apodittica e priva delle specifiche censure richieste dall'art. 366 n. 4 c.p.c. Con il proprio motivo di ricorso il CF afferma invece che il rapporto integra una vendita di cosa futura (anche se, con il successivo quarto motivo, trae da ciò conseguenze diverse da quelle cui è pervenuta la Corte territoriale), ed allega al riguardo, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1655, 1470, 1472, 1322, 1362, 1363 e 1371 c.c. nonché vizio di motivazione.
Pur così prospettato, il motivo è a sua volta inammissibile perché sostanzialmente diretto al riesame del fatto.
Premesso infatti che la qualificazione giuridica del rapporto involge in primo luogo l'accertamento DEeffettiva volontà delle parti così come da esse manifestata all'atto della conclusione del contratto e, dunque, una questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, deve rilevarsi che nella specie la Corte territoriale ha compiuto una penetrante ed accurata disamina delle clausole contrattuali, ed è quindi pervenuta alla conclusione, ora censurata, in piena aderenza ad esse, al paradigma dettato dall'art. 1655 c.c. ed ai criteri distintivi tra appalto e vendita.
Parimenti inammissibili sono le censure (terzo motivo PV e quarto motivo CF) elevate ai sensi DEart. 1472 c.c.: l'affermazione del rapporto come vendita di cosa futura si risolve infatti in una ulteriore ratio decidendi, con la conseguenza che, essendo la qualificazione giuridica di appalto di per sè sola idonea a sorreggere la decisione sul punto, i ricorrenti non hanno interesse ad avanzare censure che investono l'ulteriore ratio giacché, se pure esse fossero fondate, la decisione sotto tale profilo, resterebbe pur sempre ferma (vedasi al riguardo, tra le altre, Cass. 23.7.1999 n. 7948).
5. Sono a loro volta inammissibili il secondo ed il quarto motivo del ricorso BN, con i quali rispettivamente si sostiene che è ammissibile la cessione di un credito futuro purché esso sia determinabile e si deduce la violazione DEart. 2914 n. 2 c.c.: la sentenza impugnata non ha infatti affermato il contrario di quanto allega la ricorrente con il secondo motivo - avendo ritenuto valida la cessione, avente peraltro effetti obbligatori e non immediatamente traslativi -, ed è pervenuta alla conferma della già dichiarata inopponibilità al fallimento delle cessioni di credito sulla base di argomentazioni affatto diverse e che non comprendono il richiamo all'art. 2914 n. 2 c.c. (supra, sub 2): norma, quest'ultima, della quale, del resto e non a caso, la sola BN duce la violazione.
6. La PV denuncia, con il sesto motivo del proprio ricorso e con riferimento agli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione in relazione all'eccezione di cui all'art. 1260 secondo comma c.c., ed a sostegno di esso rileva che la Corte
bresciana - nell'affermare che le parti avevano escluso la cedibilità del credito e che tale patto era opponibile ai cessionari - ha provveduto d'ufficio su questione che avrebbe dovuto formare oggetto, ma non lo fu, di eccezione, ai sensi DEart. 2697 comma secondo c.c., del debitore ceduto.
Il motivo è infondato: i giudici del merito erano infatti chiamati a risolvere il conflitto tra cessionari e cedente, denunciato dal debitore ceduto - destinatario di richieste di pagamento da parte sia degli uni che DEaltro - con l'istanza di sequestro liberatorio, che ha dato inizio al processo, con la conseguenza che essi ben potevano esaminare anche tale questione, costituente uno degli snodi della controversia.
Già, del resto, il Tribunale aveva affrontato tale profilo, pur pervenendo riguardo ad esso a conclusioni opposte (pag. 16 sent. impugnata) rispetto a quelle assunte poi dalla Corte di Appello: la questione formava dunque oggetto della materia del contendere, ne', in rito ed ai sensi DEart. 112 c.p.c., alcuna censura risulta ne' si afferma essere stata sul punto sollevata in appello, con la conseguente preclusione a prospettarla per la prima volta in questa sede (Cass. 10.5.1999 n. 4612).
7. L'affermazione in diritto della sentenza impugnata - secondo la quale le cessioni, avendo ad oggetto un credito futuro, avevano efficacia meramente obbligatoria ed erano destinate a produrre l'effetto traslativo sol quando il credito stesso fosse venuto ad esistenza -, mentre ha trovato l'espressa adesione della BA (pag. 12 ricorso) e sembra essere condiviso anche dagli altri ricorrenti, che sul punto nulla obiettano, viene invece censurata dalla PV con il secondo motivo del proprio ricorso, con il quale tra l'altro si deduce che l'effetto traslativo si produsse al momento stesso della conclusione dei negozi di cessione: tesi a fondamento della quale la ricorrente pone la natura sinallagmatica DEappalto, dalla quale fa derivare che il credito DEappaltatore nasce al momento stesso della conclusione del contratto, e che il quinto comma DEart. 1665; c.c. - del quale allega la violazione - disciplina la mera esigibilità del credito stesso.
La censura è infondata.
Come, infatti, questa C.S. ha già avuto occasione di affermare (tra le altre con sent. del 17.3.1995 n. 3099 nonché, in motivazione, con la già citata sent. n. 9997/96), e va qui ribadito, la natura consensuale del contratto di cessione di credito importa che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti - cedente e cessionario - senza, tuttavia, che al perfezionamento del contratto consegua necessariamente il trasferimento del credito dall'uno all'altro: nel caso in cui oggetto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento di esso si verifica infatti soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza giacché prima di allora il contratto, ancorché perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
Del pari rettamene la corte territoriale ha qualificato appunto come futuro il credito DEappaltatore al pagamento del corrispettivo, nè vale invocare, in senso contrario, la natura sinallagmatica DEappalto: così come infatti, l'opera od il servizio, che al momento della conclusione del contratto l'appaltatore assume di compiere dietro corrispettivo (art. 1655 c.c.), sono prestazioni future e non certo attuali, parimenti futuro è il credito dello stesso, come univocamente si desume dall'ultimo comma del successivo art. 1665.
Proprio il sinallagma contrattuale rinvia dunque ad un momento successivo alla stipulazione l'ultimazione della prestazione ed il correlativo insorgere del diritto alla controprestazione.
8. La Corte di appello ha tratto, dalla qualificazione come appalto del rapporto principale, che, a norma DEultimo comma DEart. 1665 c.c., il credito DEappaltatore EC sarebbe venuto ad esistenza quando l'opera fosse stata accettata dalla committente IR IG, il che - ha precisato - si verificò nel maggio del 1992; avendo però la stessa committente comunicato ai cessionari, alla precedente data del 14 febbraio 1992, il divieto di cessione di cui alla ripetuta clausola contrattuale n. 8, l'effetto traslativo delle cessioni, normalmente conseguente all'accettazione DEopera, non si realizzò, dal che la stessa Corte ha fatto derivare, come dianzi esposto (sub 2), l'inopponibilità delle cessioni al fallimento.
Tali argomentazioni, sono investite dal primo e dal secondo motivo del ricorso BA, dal terzo motivo del ricorso BN, dal secondo (in parte già esaminato: supra sub 7), quarto e quinto motivo del ricorso PV, e dal terzo e quinto motivo del ricorso CF: da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi.
La BA deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 5 e 3 c.p.c., vizio di motivazione su punto decisivo e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1265 c.c. ed a sostegno di essi afferma: alla data
(11.11.1991) di stipulazione della cessione del credito, il credito, stesso, che si riferiva al primo rateo del corrispettivo previsto dal contratto IR IG - EC, era già sorto sicché, essendo stata comunicata al debitore ceduto senza che questi sollevasse obiezioni, la cessione si era perfezionata e su di essa non potevano spiegare influenza le successive vicende del rapporto principale;
quanto, poi, al patto di non cedibilità, opposto dalla IR IG il 14.2.1992, richiamata la natura consensuale e gli effetti meramente obbligatori del contratto di cessione di un credito futuro, afferma che, alla data di questa, essa ricorrente non aveva notizia del divieto di cessione del credito;
la Corte territoriale ha confuso tra la questione del perfezionamento del rapporto cedente-cessionario (sul quale incide l'art. 1260 secondo comma c.c.) e la venuta ad esistenza del credito futuro;
essendo il credito sorto anteriormente al fallimento, la cessione di esso era a questo opponibile anche perché portata a conoscenza del debitore ceduto;
richiama infine l'art. 5 legge 21.2.1991 n. 51.
La BN - premesso che a seguito di presentazione della fattura del 1^.11.1991 di lire 182.875.000, si era resa cessionaria del credito, del che aveva dato comunicazione, il 18 successivo, al debitore ceduto - afferma essere pretestuoso l'assunto del fallimento secondo il quale il pagamento della prima tranche, e con esso l'esigibilità del credito, non era ancora venuto in essere.
A sua volta la PV allega la violazione degli artt. 1655 e ss. c.c., ed in particolare del quinto comma DEart. 1665, degli artt. 1362 e ss. c.c., DEart. 1260 secondo comma c.c., nonché vizi di motivazione su punti decisivi, ed afferma: l'effetto traslativo si produsse all'atto stesso delle cessioni, e comunque il 15 maggio 1992, prima del fallimento, talché le cessioni erano ad esso opponibili;
il patto di incedibilità si riferisce esclusivamente ai crediti derivanti dall'ordinazione, non già dall'esecuzione DEordinazione;
la raccomandata del debitore ceduto del 14.2.1992 è successiva alla data di cessione dei crediti, data che solo rileva agli effetti di cui al secondo comma DEart. 1260 c.c.; l'eventuale opponibilità del patto di incedibilità non comportava l'invalidità della cessione, ma solo luna inefficacia relativa al debitore ceduto;
il patto era nullo perché privo del requisito della meritevolezza di tutela e della specifica approvazione per iscritto. Infine il CF denuncia la violazione degli artt. 1665 ult. comma e 1260 secondo comma c.c. nonché vizi di motivazione su punti decisivi e rileva che la prima norma fa espressamente salva l'ipotesi di diverse pattuizioni - che nella specie erano intervenute -, per cui il credito DEappaltatore-cedente era venuto ad esistenza in epoca ben anteriore alla data indicata dalla sentenza impugnata;
sostiene poi che alla data della cessione (4.12.1991) essa ricorrente non era a conoscenza del patto di incedibilità, ad essa comunicato il 14.2.1992.
I motivi sono inammissibili nelle parti in cui svolgono doglianze non esaminate dalla Corte territoriale, che non si affermano ad esse sottoposte, e pertanto non deducibili per la prima volta in questa sede, quali la questione, sollevata dalla PV della riferibilità del patto di incedibilità ai soli crediti derivanti dall'ordinazione, la nullità del patto stesso, eccepita dalla medesima, e l'applicabilità, allegata invece dalla BA, DEart. 5 legge n. 512 del 1991 e DEart. 1265 c.c.: norma, quest'ultima, che, per di più, disciplina il conflitto tra cessionari del medesimo credito, conflitto anch'esso non esaminato dalla Corte territoriale, la quale ha limitato il proprio assorbente esame al diverso conflitto tra cedente e cessionari.
Per il resto, gli stessi motivi sono invece fondati nei limiti di seguito precisati.
Come già esposto, la Corte territoriale - qualificato il rapporto principale quale appalto e ritenuto conseguentemente e rettamente applicabile, quanto all'insorgere del credito DEappaltatore, l'ultimo comma DEart. 1665 c.c. - ha, del pari rettamente, affermato che le singole cessioni di credito, di per se aventi efficacia obbligatoria avendo esse ad oggetto crediti futuri, erano destinate a produrre l'effetto traslativo soltanto in epoca successiva: effetto traslativo che - ha precisato - si sarebbe potuto verificare nel maggio del 1992 ma in realtà non si produsse perché impedito dalla comunicazione del 14 febbraio precedente del debitore ceduto.
Orbene, nel determinare il momento in cui il credito DEappaltatore divenne attuale - e, dunque, si sarebbe potuto verificare l'anzidetto effetto traslativo -, la stessa Corte è incorsa in un duplice errore, in diritto ed in fatto.
Da un lato, infatti, essa ha mostrato di ritenere che il citato art. 1665 ult. comma sia norma imperativa e non già dispositiva - come invece si desume dall'espressa salvezza di una diversa pattuizione o di usi contrari - e, dall'altro, e conseguentemente, nessuna attenzione ha prestato ai termini e modalità di pagamento del corrispettivo, quali fissati nel contratto di appalto: che pure ha riportato nella parte narrativa ed anche ai quali si richiamano i ricorrenti, i quali rilevano che le conseguenti cessioni di credito intervennero in date comprese tra il settembre ed il novembre del 1991, coeve o successive all'insorgere del credito concernente il rateo iniziale ed al prodursi DEeffetto traslativo della relativa cessione, e comunque anteriori al sopravvenuto fallimento (22 maggio 1992).
Segue da ciò che se, per il rateo finale - venuto ad esistenza, come la Corte territoriale ha motivatamente ed insindacabilmente accertato, nel maggio del 1992, dopo che il debitore ceduto aveva comunicato ai cessionari (14.2.1992) il divieto convenzionale di cessione comunicazione cui la stessa Corte ha, come esposto (supra sub 2), attribuito la già richiamata efficacia impeditiva - le argomentazioni svolte in sentenza resistono alle censure mosse dal ricorrenti, non altrettanto può dirsi per il rateo od i ratei iniziali, riguardo ai quali la stessa sentenza è incorsa negli errori, di diritto e di fatto, già evidenziati: errori che comportano, in relazione ad essi, la cessazione della decisione, dovendosi qui ribadire che anche la parziale esecuzione dei lavori appaltati, secondo le specifiche previsioni contrattuali, può determinare l'insorgere del diritto DEappaltatore al corrispettivo (Cass. 14. 10. 1998 n. 10141; vedasi anche Cass. 21.5.1999 n. 4955). Non sussiste la dedotta violazione del secondo comma DEart. 1260 c.c. giacché la Corte territoriale non ha affatto posto in dubbio che, alla data delle singole cessioni, i cessionari non fossero a conoscenza del patto di incedibilità del credito - loro comunicato come detto, successivamente (febbraio 1992) -, ma ha attribuito a tale comunicazione in tal senso implicitamente richiamando altresì l'art. 1264 primo comma c.c., l'anzidetta efficacia impeditiva, in definitiva ad e sa attribuendo, con giudizio di fatto che non forma oggetto di specifiche doglianze, volontà contraria all'accettazione prevista dalla stessa norma, dalla quale volontà la stessa Corte ha tratto l'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e la persistenza DEobbligazione di pagamento di questi nei soli confronti del creditore cedente, al fallimento del quale ha pertanto attribuito le somme in contestazione.
Nessun ricorrente allega la violazione del primo comma DEart. 1264 c.c., talché non possono essere esaminati i problemi interpretativi posti dalla norma.
Deve qui soltanto rilevarsi che, mentre - come già accennato - coerenti con la così affermata inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto sono le conseguenze tratte dalla Corte territoriale in ordine al rateo finale DEappalto essendo esso venuto ad esistenza in data successiva al 14.2.1992, tale coerenza non è invece riscontrabile quanto al rateo iniziale per effetto del duplice errore, di fatto e di diritto, sopra evidenziato: delle relative questioni deve essere pertanto investito il giudice del rinvio.
9. Il terzo motivo del ricorso BA concerne la pretesa violazione DEart. 1282 c.c. e con esso si afferma che il debitore ceduto doveva essere condannato al pagamento degli interessi legali per il periodo compreso tra la scadenza DEobbligazione ed il deposito della somma dovuta nelle mani del custode sequestratario. Sul punto, la Cote territoriale ha motivato che non era possibile addossare al committente oneri aggiuntivi, essendo stato esso destinatario di richieste molto discutibili e per somme superiori al dovuto, ed avendo lo stesso prontamente messo a disposizione degli aventi diritto la somma effettivamente dovuta: motivazione ineccepibile stante il più volte menzionato e tuttora persistente conflitto tra cedente e cessionari in ordine alla titolarità del credito ceduto, nonché il tempestivo ricorso, da parte del debitore, alla inusuale procedura del sequestro liberatorio. E poiché è ravvisabile, nella richiamata motivazione, la ritenuta implicita applicabilità, anche riguardo all'art. 1282 c.c., della causa di non imputabilità prevista dall'art. 121S c.c., la censura è inammissibile perché quest'ultima norma non forma oggetto di ricorso.
10. Con l'unico motivo dei ricorsi incidentali condizionati, contestuali ai quattro controricorsi da esso prodotti, il fallimento deduce l'inopponibilità allo stesso della cessione, in applicazione, in via gradata DEart. 6 7 l.f. ovvero DEart. 2914 n. 2 c.c. ovvero della disciplina della legge n. 52 del 1991. Il ricorso - da esaminare stante il parziale accoglimento dei ricorsi dei cessionari - è inammissibile: non essendo state, infatti, come già esposto (supra sub 2), tali norme applicate dalla Corre d'appello, il ricorso incidentale condizionato non può essere proposto dalla parte vittoriosa nel giudizio di appello per sollevare questioni non decise in quella sede in quanto assorbite, restando, peraltro, salva la facoltà della parte di riproporre le medesime questioni dinanzi al giudice del rinvio (da ultimo, Cass. 13 maggio 1999 n. 4756). 11. Il parziale accoglimento, nei limiti di cui sopra (sub 8), dei ricorsi dei quattro cessionari comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il conseguente assorbimento dei motivi di ricorso (quarto BA, quinto BN e sesto CF) che investono il regolamento delle spese da essa disposto.
Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della stessa Corte territoriale: riesaminerà la controversia limitatamente al rateo od ai ratei precedenti quello finale di appalto;
accerterà, alla stregua delle clausole del contratto di appalto se il credito DEappaltatore per il corrispettivo venne ad esistenza in data antecedente o successiva alla comunicazione del 14 febbraio 1992 e se l'effetto traslativo della cessione si consolidò o non precedentemente ad essa;
nel caso in cui riterrà di risolvere il quesito in senso affermativo, prenderà in esame i profili rimasti assorbiti e che abbiano formato oggetto delle conclusioni già rassegnate (art. 394 terzo comma c.p.c); all'esito, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione i ricorsi della BA IC VA, della BA NA DEUR, della BA LA di ON e della s.p.a. CE AC, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali del fallimento EC, cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della corte, il 13 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002