Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
In tema di appalto, nel caso in cui il contratto preveda il diritto dell'imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo, pagati sulla base delle risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, quest'ultimo in nessun caso sostituisce la verifica dell'opera che il committente ha diritto di eseguire una volta che essa sia ultimata, ne' costituisce prova legale, in favore dell'appaltatore, nemmeno quando sia formato dal committente o da persona da lui incaricata, dell'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure ivi indicate e per i prezzi ivi liquidati. Ne consegue che, in caso di contestazione, da parte del committente, delle risultanze degli stati di avanzamento, l'appaltatore non è esonerato dal provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura dallo stesso richiesta, in presenza di una domanda fondata esclusivamente su tale stato di avanzamento, potendo la prova della sussistenza del diritto in questione essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PONTE NUOVO SRL, in persona del suo legale rapp.te p.t. geom. Targusi Giovanni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato MARSILIO CASALE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND VIA S PIERO Di BASTELICA 38 ROMA, in persona del suo Amministratore Sig. Antonio EL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENDICINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1084/97 della Corre d'Appello di ROMA, emessa il 20/3/97; depositata il 08/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo, VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via preliminare l'inammissibilità ex art.365 c.p.c; rigetto II, accoglimento II;
nel merito.
Svolgimento del processo.
1. - Il Condominio di Roma, via Pietro di Bastelica 38, conveniva in giudizio la società Ponte VO S.r.l. e, con la citazione a comparire davanti al tribunale, notificata il 19.1.1987, proponeva una domanda di risoluzione per inadempimento e condanna al risarcimento del danno.
Esponeva che la Ponte VO aveva eseguito in appalto opere di impermeabilizzazione e pavimentazione dei terrazzi di copertura, della cabina idrica e dei lavatoi. I lavori erano terminati in aprile, ma già nel novembre di quello stesso anno 1985, in occasione delle prime piogge, s'erano manifestate copiose infiltrazioni negli appartamenti sottostanti. Sebbene invitata a farlo, la Ponte VO aveva rifiutato di eliminare i difetti.
Il Condominio chiedeva che la Ponte VO fosse condannata a restituire la somma di L. 45.372.426, ricevuta in pagamento delle opere, ed a risarcire il danno rappresentato dal costo del loro rifacimento, pari a L. 57 milioni;
chiedeva però anche che tale suo credito fosse conteggiato sulla somma ancora dovuta alla Ponte VO come corrispettivo dell'appalto dei lavori di rifacimento delle tinteggiature delle facciate esterne del fabbricato e di ristrutturazione dei cornicioni.
2. - La società Ponte VO S.r.l. si costituiva in giudizio, resisteva all'accoglimento della domanda e proponeva dal canto suo una domanda riconvenzionale.
Esponeva d'aver eseguito lavori per un corrispettivo di L. 186.735.900 e d'aver ricevuto in pagamento la sola somma di L. 107.360.000.
Chiedeva che il contratto d'appalto fosse dichiarato risolto e che il Condominio fosse condannato a pagarle la somma residua di L. 79.369.493.
3.1. - Il tribunale di Roma, con sentenza del 10.3.1992, dichiarava che il Condominio aveva diritto al risarcimento del danno, che liquidava in L. 71.184.581, mentre la Ponte VO aveva diritto al pagamento del residuo corrispettivo, che era di L. 30.904.600. Il tribunale condannava perciò la società a pagare la differenza di L. 40.279.981, rivalutata in L. 48 milioni ed aumentata di interessi legali dalla data della domanda.
3.2. - Il tribunale, provvedendo sulla domanda principale, dichiarava che i lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione erano stati eseguiti dalla Ponte VO in modo tale da non consentire al Condominio di conseguire il risultato atteso e che, per il loro rifacimento, esso avrebbe dovuto affrontare una spesa risultante da due addendi, l'uno di L. 52.184.581, l'altro di L. 19.000.000. Di qui il danno complessivo di L. 71.184.581.
3.3. - Il tribunale, provvedendo poi sulla domanda riconvenzionale, accertava:
- che secondo la documentazione esibita il prezzo pattuito per i due lavori, con l'IVA, era stato rispettivamente di L. 62.689.688 e di L. 106.288.788, e perciò ammontava in totale a L. 168.978.476;
- che il Condominio aveva versato acconti per L. 138.673.876;
- che era perciò debitore per L. 30.904.600.
3.4. - Detratta la seconda dalla prima somma, - ne era risultata la differenza di L. 40.279.981, rivalutata a L. 48.000.000. 4.1. - La decisione del tribunale, impugnata dalla Ponte VO, è stata parzialmente riformata dalla corte d'appello, con sentenza dell'8.4.1997, che ha ridotto da L. 48.000.000 a L. 29.000.000 il capitale dovuto dalla Ponte VO.
4.2. - La corte d'appello ha considerato che il danno subito dal Condominio era espresso dalla prima delle due somme prese in considerazione dal tribunale, ovverosia da L. 52.184.581: l'altra somma, quella di L. 19 milioni, rappresentava il costo di una variante esecutiva di una parte del complesso dei lavori necessari alla riparazione dei terrazzi, che nell'insieme erano costati L. 52.184.581.
4.3. - La corte d'appello ha poi considerato che era bensì vero ciò che aveva sostenuto la Ponte VO, che il corrispettivo degli appalti era stato stabilito a misura e non a forfait, ma dagli stati di avanzamento risultavano eseguiti lavori per un ammontare pari a quello ritenuto dal tribunale, così come dalle quietanze rilasciate e dalle cambiali incassate dalla società risultava che avesse ricevuto il pagamento accertato dal tribunale.
4. 4. - La corte d'appello ha perciò considerato che tutto si riduceva a depennare dal capitale stabilito dal tribunale la somma di L. 19.000.000.
5. - La società Ponte VO S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione.
Il Condominio di Roma, via S. Pietro di Bastelica 38, ha resistito con controricorso, che ha poi illustrato con memoria. Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene un motivo.
La ricorrente denunzia l'esistenza di vizi della motivazione (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). La sentenza - secondo la ricorrente - si presenta viziata in due punti.
Il primo, che a sua volta si articola in due parti, riguarda l'accertamento delle somme dovute e pagate dal Condominio e quindi l'ammontare del credito della ricorrente;
il secondo, indipendente dal primo, concerne l'operazione compiuta dalla corte d'appello per eliminare dal computo della somma dovuta al Condominio la cifra di 19 milioni di lire.
2.1. - La corte d'appello, a base del proprio accertamento circa l'ammontare del credito maturato dalla Ponte VO, ha posto gli stati di avanzamento dei lavori.
La ricorrente osserva che dagli stati di avanzamento da lei prodotti risultava maturato un corrispettivo di L. 179.197.564, anziché quello di L. 168.978.476 accertato dalla corte d'appello;
aggiunge che quanto ne risultava non aveva costituito oggetto di contestazione.
Questa critica non è fondata.
Le parti, nel corso del giudizio, non avevano concordato sul fatto che la Ponte VO avesse eseguito, per le quantità misurate ed i prezzi applicati, i lavori che risultavano dagli stati di avanzamento cui la ricorrente si richiama nel motivo. La corte d'appello ha quindi ritenuto che la Ponte VO avesse provato d'aver eseguito quei lavori solo nei limiti dell'ammontare corrispondente a quanto il Condominio aveva ammesso. Si tratta di stabilire se tale ragionamento sia viziato sotto l'aspetto logico e giuridico.
Orbene, il contratto d'appalto può prevedere che l'imprenditore abbia diritto al pagamento di acconti sul corrispettivo (art. 1665, ult. comma, cod. civ.).
Gli acconti divengono esigibili ogni volta che sia decorsa l'unità di tempo o sia stata eseguita la quantità di lavori che le parti hanno stabilito nel contratto.
Sono pagati sulla base del risultato della misurazione delle quantità di lavori eseguiti.
La constatazione misurazione e contabilizzazione dei lavori, se non è fatta direttamente dal committente o dall'appaltatore, lo sarà ad opera di un direttore dei lavori nominato dall'una o dall'altra parte, o comunque da persona che rappresenti le parti. L'operazione che consiste nel constatare, misurare e contabilizzare è completata da una dichiarazione che ne riflette i risultati: questa dichiarazione è il certificato sullo stato di avanzamento dei lavori o più stringatamente lo stato di avanzamento. Anche quando il contratto preveda che l'operazione sia compiuta da persona incaricata dal committente, essa non costituisce ne' sostituisce la verifica dell'opera, che il committente ha diritto di eseguire una volta che l'opera stessa sia ultimata (art. 1665 cod. civ.). Sicché, lo stato di avanzamento, il pagamento e la riscossione dell'acconto non ingenerano alcuna preclusione rispetto al diritto delle parti, in caso di controversia, di provare che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle rilevate in sede di pagamento degli acconti o di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi contrattuali.
Lo stato di avanzamento, anche quando è formato dal committente o da persona da lui incaricata, non costituisce perciò prova legale, in favore dell'appaltatore e contro il committente, del fatto che il primo ha eseguito, nelle misure indicatevi e per i prezzi liquidativi, i lavori di cui si dichiara constatata l'esecuzione. Escluso che lo stato di avanzamento abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, si tratta di stabilire in quali limiti possa essere assunto a fonte di prova del diritto al pagamento del corrispettivo dedotto in giudizio dall'appaltatore. Gli stati di avanzamento formati dal committente o nel suo interesse possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità di lavori eseguiti e prezzi applicati, l'esecuzione dell'opera non è quella riflessa dagli stati di avanzamento. Quando siano stati formati dall'appaltatore o nel suo interesse, varrà per contro come prova il fatto che il committente non contesti quanto da essi risulta.
Ciò detto, va considerato che, nel caso, la Ponte VO non ha dedotto che gli stati di avanzamento cui si è richiamata nel motivo fossero stati formati dal committente o da un direttore dei lavori da esso nominato.
Sicché, è possibile si sia trattato di stati di avanzamento formati dalla stessa ricorrente o da un direttore dei lavori da essa nominato, per essere presentati al Condominio committente, al fine di documentare la maturazione del diritto al pagamento degli acconti. Ed allora la conclusione cui è pervenuta la corte d'appello è affatto priva di vizi sul piano giuridico e su quello logico. Ciò in base al principio per cui, siccome gli stati di avanzamento formati dall'appaltatore o nel suo interesse, se il committente ne contesti le risultanze, non esonerano l'appaltatore dal provare il fondamento del suo diritto, in presenza di una domanda fondata esclusivamente su tali stati di avanzamento, la prova del diritto, se vi sono contestazioni del committente, può essere considerata acquisita solo per la parte in cui la contestazione è mancata.
2.2. - La corte d'appello, quanto all'ammontare dei pagamenti ricevuti dalla Ponte VO, ha dichiarato d'averne compiuto l'accertamento in base alle quietanze rilasciate ed alle cambiali incassate dalla stessa società appaltatrice.
ST sostiene d'aver invece ricevuto acconti per somma inferiore, ma a tale riguardo neppur indica in qual modo il giudice di secondo grado sarebbe incorso nell'errore denunciato, ovverosia quali documenti non sarebbero stati considerati o in cosa sarebbero stati mal valutati.
Per questa parte la critica è dunque inammissibile.
2.3. - Il motivo è quindi sul primo punto nel suo complesso infondato.
3.1. - La corte d'appello - e si viene qui al secondo punto in contestazione - dopo aver riconosciuto che il tribunale aveva accreditato al Condominio un duplice risarcimento quanto alla somma di L. 19 milioni, l'ha detratta dalla somma capitale che lo stesso tribunale aveva definitivamente liquidato, cioè da 48 milioni, pervenendo a ritenerne dovuti dal Condominio 29.
La ricorrente osserva che l'operazione avrebbe dovuto essere compiuta in altro modo.
Si sarebbero dovuti detrarre i 19 milioni dall'ammontare del risarcimento che il tribunale aveva riconosciuto: in tal modo la somma di L. 71.184.581 sarebbe risultata ridotta a L. 52.184.581. Da questa somma si sarebbero dovute ancora detrarre L. 30.904.600, cioè il proprio credito residuo quale accertato dai giudici di merito.
Ne sarebbe risultato un ammontare di L. 21.279.981 e non quello di L. 29 milioni.
3.2. - Il ragionamento svolto dalla ricorrente è esatto, ma solo in parte.
E questo perché non tiene conto del fatto che la somma da lei dovuta lo era a titolo di risarcimento del danno e dunque avrebbe dovuto essere rivalutata, ed avrebbe dovuto esserlo non più solo alla data della sentenza del tribunale, ma a quella della sentenza della corte d'appello.
Sicché, come il tribunale aveva rivalutato la somma di L. 40.279.981 a 48.000.000, così avrebbe dovuto ed in misura corrispondente essere rivalutata la somma di L. 21.279.281 sino al 10.3.1992, data della sentenza del tribunale, e la somma rivalutata avrebbe dovuto esserlo poi ulteriormente sino all'8.4.1997, data della sentenza della corte d'appello, cioè per un ulteriore quadriennio.
Operando come ha fatto la corte d'appello ha commassato in una sola le tre operazioni di calcolo.
Ma dato per dimostrato che il ragionamento seguito dalla corte d'appello si presenti viziato dal punto di visto logico non è ancora dimostrato ne' è stato allegato che il risultato finale non sia egualmente congruente al caso.
La ricorrente, nel formulare il motivo, avrebbe dovuto indicare quale cifra, diversa da quella di 29 milioni, sarebbe stata ottenuta una volta eseguite le due indicate operazioni di rivalutazione: e ne avrebbe dovuto dare la dimostrazione attraverso il richiamo agli indici della svalutazione della moneta relativi agli anni in considerazione.
Siccome non l'ha fatto non è possibile affermare che il vizio di motivazione sia caduto su un punto decisivo.
3.3. Il motivo non è dunque fondato neppure su questo secondo punto. 4. - Il ricorso è rigettato.
5. - La Corte ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999