Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 4955
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Sentenza 21 maggio 1999

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In tema di appalto, nel caso in cui il contratto preveda il diritto dell'imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo, pagati sulla base delle risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, quest'ultimo in nessun caso sostituisce la verifica dell'opera che il committente ha diritto di eseguire una volta che essa sia ultimata, ne' costituisce prova legale, in favore dell'appaltatore, nemmeno quando sia formato dal committente o da persona da lui incaricata, dell'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure ivi indicate e per i prezzi ivi liquidati. Ne consegue che, in caso di contestazione, da parte del committente, delle risultanze degli stati di avanzamento, l'appaltatore non è esonerato dal provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura dallo stesso richiesta, in presenza di una domanda fondata esclusivamente su tale stato di avanzamento, potendo la prova della sussistenza del diritto in questione essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 4955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4955
    Data del deposito : 21 maggio 1999

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