Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/1997, n. 3950
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Sentenza 18 marzo 1997

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In tema di violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, la legge 5 novembre 1971, n.1086 stabilisce l'obbligo di un previo progetto esecutivo redatto da professionista qualificato ( art.2 ) e di una previa denuncia al competente ufficio del Genio Civile ( art.4 ) per tutte le opere in conglomerato cementizio specificate nell'art.1. Tra queste sono comprese le opere in conglomerato cementizio armato normale, che sono definite come "quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono a una funzione statica" ( comma primo ). Gli elementi essenziali di tale definizione sono quello materiale ( struttura in conglomerato cementizio armato ) e quello funzionale ( destinazione a una funzione statica ): è quindi estranea al concetto la funzione di sorreggere pesi o sopportare spinte, che è solo una, e non essenziale, delle possibili funzioni statiche della struttura. ( Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il pretore aveva assolto perché, pur avendo accertato che il muro di cinta era stato costruito con cemento armato, aveva altresì verificato che il conglomerato cementizio non era una struttura complessa destinata "a sorreggere pesi o sopportare spinte" ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/1997, n. 3950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3950
    Data del deposito : 18 marzo 1997

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