Sentenza 18 marzo 1997
Massime • 1
In tema di violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, la legge 5 novembre 1971, n.1086 stabilisce l'obbligo di un previo progetto esecutivo redatto da professionista qualificato ( art.2 ) e di una previa denuncia al competente ufficio del Genio Civile ( art.4 ) per tutte le opere in conglomerato cementizio specificate nell'art.1. Tra queste sono comprese le opere in conglomerato cementizio armato normale, che sono definite come "quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono a una funzione statica" ( comma primo ). Gli elementi essenziali di tale definizione sono quello materiale ( struttura in conglomerato cementizio armato ) e quello funzionale ( destinazione a una funzione statica ): è quindi estranea al concetto la funzione di sorreggere pesi o sopportare spinte, che è solo una, e non essenziale, delle possibili funzioni statiche della struttura. ( Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il pretore aveva assolto perché, pur avendo accertato che il muro di cinta era stato costruito con cemento armato, aveva altresì verificato che il conglomerato cementizio non era una struttura complessa destinata "a sorreggere pesi o sopportare spinte" ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/1997, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1997 |
Testo completo
3950 massimmis
543 Registro Generale n. 30193/96 Sentenza n.
Udienza pubblica del 18.3.1997 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio LIRE 1500 REPUBBLICA ITALIANA CANCELLERIA dal Sig. O T MOS AL
1300 per diritti L. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il 29 APR 1997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIERE
TERZA SEZIONE PENALE
Gilovano A. C.R.Composta dagli Ill.mi Signori CORTE CAP AN DI CASSAZIC
UFFICIO) CCPIE Dott. APADIA Umberto Presidente Consign copla stuc Richies Dott. HOLETTI Consigliere CROS Dott.
Consigberdiritti L. 1500 Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere 20 SET. 1999 Dott. ha pronunciato la seguente ONORATO Pierluigi IL CANCELLIEF
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Napoli nel procedimento penale
contro
TI AL, nato a [...] il [...],
اول هذا
avverso la sentenza resa il 6.4.1996 dal pretore di S.Maria Capua Vetere, sez. dist. di Trentola,
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito per la parte civile l'avv.1
FranjiniUdito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Bun che ha concluso chiedendo l'a bamento convinvio duhen souſeum impugnate,
Udito il difensore
-
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con la epigrafata sentenza il pretore di Trentola ha dichiarato non doversi procedere
contro
AL CA perché il fatto non costituisce reato in ordine a) alla contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) della legge 47/1985, b) alla contravvenzione di cui agli artt. 2 e 13, 4 e 14 legge 1086/1971, c) alla contravvenzione di cui agli artt. 1, 2 e 20 legge 64/1974.
Il CA era stato imputato delle contravvenzioni predette per aver costruito un muro di recinzione in Casapesenna il 7.1.1994. Il pretore ha assolto l'imputato dal reato sub a) perché depenalizzato per effetto del d.l.
154/1996 e dal reato sub c) per aver accertato che la zona non era ricompresa fra quelle sismiche. Ha infine assolto dal reato sub b) perché, pur avendo accertato che il muro di cinta
era stato costruito con cemento armato, ha altresì verificato che il conglomerato cementizio non era una struttura complessa destinata “a sorreggere pesi o sopportare spinte".
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale di Napoli, limitatamente al reato sub b), lamentando erronea applicazione della norma incriminatrice.
Motivi della decisione
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, la legge 1086/1971 stabilisce l'obbligo di un previo progetto esecutivo redatto da professionista qualificato (art. 2) e di una previa denuncia al competente ufficio del genio civile (art. 4) per tutte le opere in conglomerato cementizio specificate nell'art.
1. Tra queste sono comprese le opere in conglomerato cementizio armato normale, che sono definite come "quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono a una funzione statica" (comma primo).
Gli elementi essenziali di tale definizione sono quello materiale (struttura in conglomerato cementizio armato) e quello funzionale (destinazione a una funzione statica). E' quindi estranea al concetto la funzione di sorreggere pesi o sopportare spinte, che è solo una delle possibili funzioni statiche della struttura, e che è stata invece ritenuta essenziale dal pretore.
4 - Per conseguenza, limitatamente al capo b) della imputazione, la sentenza va annullata con rinvio al pretore per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura di S. Maria Capua Vetere per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 18.3.1997.
Il Presidente
(Papadia) Il Consigliere estensore
(Onorato) биогал Il Cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA E
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O il 29 APR 1997 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIALABORATORE
IL FUNZIONATG LLEERIA