Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10209 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
1020 9 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Azione risarcitoria per danni da muro sul confine. SEZIONE TERZA CIVILE Dies a quo della Prescrizione. Giudicato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: esterno. R.G.N. 16045/98 NICASTRO PresidenteDott. Gaetano 16674/98 Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron. 22819 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Rep. 3428 © Consigliere Dott. Francesco SABATINI Ud. 27/02/01 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN T ENZA Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE -- per diritti L. x o 2S LUG 2001 DE ND SPA, (già Impresa Pessima SpA), in persona il IL CANCELLIERE dell'A. U. Massimo SI, elettivamente domiciliata in €1,55 L.3000 ROMA VIA G SEVERANO 35, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA CIANFONI GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato SAVASTA ROBERTO, giusta delega in atti;
DF022017 - ricorrente
contro
CONDOMINIO LA RISERVA VIA PASCOLI 30 SAN DONATO MILANESE, in persona dell'Amministratore pro tempore rag. Fernando Della Rosa, elettivamente domiciliato in 2001 ROMA VLE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato 405 RADIUS RODOLFO, che lo difende unitamente all'avvocato CASARANO FRANCO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COND VIA MATTEI 62 SAN DONATO MILANESE;
intimato e sul 2° ricorso n° 16674/98 proposto da: CONDOMINIO LA RISERVA VIA PASCOLI 30, VIA PASCOLI 30, SAN DONATO MILANESE, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato RADIUS RODOLFO, che la difende unitamente all'avvocato CASARANO FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
COND VIA MATTEI 62 SAN DONATO MILANESE;
intimato avversO la sentenza n. 2109/97 della Corte d'Appello di MILANO, SEZIONE PRIMA CIVILE emessa il 27/5/1997, RG.729+1048/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato ROBERTO SAVASTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha conclusoper il 2 M rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Per la migliore comprensione delle vicende profes- sionali occorre esporre il cd. antefatto. Nel 1981 la Impresa SI PA (poi divenuta DE ND PA) Costruiva e vendeva un immobile di San Donato Mila- nese, via Pascoli 30, i cui proprietari si costituivano شد الفاعل nel condominio La Riserva. La costruzione veme effet- tuata sulla base di una convenzione di lottizzazione che prevedeva la costruzione, a spese e cura dell'im- presa, di una strada privata di uso pubblico. Detta strada venne costruita su un terrapieno, dotato di in- tercapedine, appoggiato al muro di confine del Condomi- nio di via Mattei. Con citazione del 2 settembre 1983 il Condominio di via Mattei conveniva in giudizio il Condominio La Ri- serva (che chiamava in garanzia l'impresa SI) chiedendo la condanna del Condominio convenuto al paga- mento della somma di lire 10 milioni, nonché chiedendo venisse accertata la comunione del muro di cinta che conseguente condanna al pagamento della spessa di con costruzione. Con sentenza n. 7588 del 22 settembre 1986 il Tribu- nale di Milano respingeva le domande attrici e compen- M 3 sava tra le parti le spese del giudizio. Detta sentenza passava in giudicato. E sulla inter- pretazione di tale giudicato esterno ancora di disputa nel corso del giudizio in esame dinanzi alla S. Corte. Con successiva citazione il Condominio di via Mat- tei 62 conveniva in giudizio il Condominio La Riserva chiedendone la condanna alla demolizione del terrapieno ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni provocati dal terra- pieno. I l Condominio La Riserva si costituiva, contestando il fondamento delle domande ed eccependo la prescrizio- ne (in relazione alla decorrenza del dies a quo dal 1981 ed in mancanza di un fatto interruttivo); chiamava in garanzia l'impresa SI. Questa si costituiva ed eccepiva la prescrizione per tutte le azioni proposte. I l Tribunale di Milano emetteva dapprima una sentenza non definitiva (n.5467/89) sul punto della eccezione di prescrizione (che veniva rigettata) e quindi sul merito (sentenza n.8917 del 4 novembre 1991) che condannava il Condominio La Riserva al risarcimento dei danni liqui- dati in 30 milioni oltre interessi ed alle spese di li- te;
ma nello stesso tempo condannava l'impresa SI a rifondere al Condominio La Riserva quanto lo stesso, in forza della sentenza, doveva pagare alla parte at- 4 今 trice. Contro tali decisioni hanno proposto appello sia la DE CO (avente causa dalla impresa SI) sia il Condominio La Riserva, riproponendo le eccezioni di prescrizione, di re giudicata esterna, di eccessiva li- quidazione del quantum e delle spese processuali. Anche il Condominio di Via Mattei proponeva appello inciden- tale sulla quantificazione dei danni in relazione agli interventi necessari per eliminare le lesioni e gli in- convenienti al muro condominiale interessato dal terra- pieno e dalla strada. Con sentenza del 5 luglio 1997 la Corte di appello di Milano, decidendo sui gravami riuniti, così provve- deva: a. rigetta l'eccezione di prescrizione proposta dalla PA DE ND e dal Condominio La Riserva;
condanna questo ultimo Condominio al risarcimento 62, dei danni in favore del Condominio di Via Mattei liquidati in complessive L.17.500.000, con gli interes- si legali dal 28 settembre 1990 al saldo;
condanna il medesimo condominio La Riserva a rimborsare al Condominio di Via Mattei le spese dei due gradi del giudizio (v. amplius in dispositivo); ponendo a carico solidale del detto condominio e della Desa CO le spese delle esperite CTU;
5 condanna la PA DE a rifondere al condominio La Riserva le somme, che in forza della presente pronuncia dovrà pagare al Condominio di via Mattei 62. Contro la decisione hanno proposto ricorso: a. la DE CO PA, con atto notificato il 25 settembre 1998, alle controparti, affidato a due mo- tivi di censura;
a tale ricorso resiste con controri- corso il Condominio La Riserva, eccependo un giudicato interno parziale sulla condanna alla manleva. b. Il Condominio "La Riserva" con atto notifi- cato il 30 settembre 1998 al solo Condominio di via Mattei 62, deducendo gli stessi due motivi di censura di cui al ricorso della DE PA;
a tale ricorso il condominio di Via Mattei non ha resistito. I ricorsi sono stati previamente riuniti per ragio- ni di connessione MOTIVI DELLA DECISIONE moth. M Entrambi i ricorsi, fondati sui medesimij di censu- non meritano accoglimento. ra, Con il primo motivo si deduce l'error iuris per la falsa applicazione delle norme sul dies a quo della prescrizione (art.2947 e 1669 cc) nel caso di fatto il- lecito istantaneo con effetti permanenti. La tesi è che esiste un giudicato esterno (sent. T. Milano, passata in giudicato) tempestivamente 7758 3 6 dedotto e che i danni successivamente verificatisi а carico del muro rimasto di proprietà del Condominio Mattei deriverebbero dalla costruzione della strada (avvenuta nel 1981) in violazione delle istanze legali, ma su autorizzazione del comune, ovvero da vizi di CO- struzione dell'impresa (1669 c.C.) con prescrizione de- cennale. Il motivo è infondato: ed in vero i giudici del merito, con valutazione adeguata sugli elementi costitutivi della re giudicata, che si sottrae al sindacato di legittimità, risolvendo- si in un apprezzamento in fatto (conf. Cass.9 marzo 1984 n. 1638 e 17 maggio 1997 n. 4393) hanno rimarcato la diversità del petitum e della causa petendi rispetto alla domanda "pregiudicata" riguardante il risarcimento dei danni prodottisi nel 1997 sul muro del condominio a causa delle pressioni determinate dal terrapieno su cui scorre la strada. Non operando la re giudicata, 1'apprezzamento del- l'esistenza dello illecito, è avvenuta in relazione al momento consumativo dello illecito aquiliano, che si perfeziona o con l'evidente messa in pericolo del bene della vita (danno ingiusto come messa in pericolo di un bene materiale e persino immateriale), o con la lesione in concreto che produce il danno ingiusto. 7 Poiché la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ed un'azione di danno presuppone che il danno esista, almeno in poten- za, Occorre considerare, nell'ambito della fattispecie а struttura complessa dell'illecito di cui all'art. 2043 c.C., che il dies a quo decorre dal momento in cui il danneggiato abbia una seria conoscenza del danno о della possibilità di danno (come situazione concreta di pericolo in atto) che determina la possibilità legale dell'esercizio del diritto. (Cass. 6 ottobre 1975 n. 3161; Cass. 24 marzo 1979 n.1716; Cass. 15 gennaio 1990 n. 124; Cass. 18 settembre 1997 n. 9291). Non sussiste dunque la violazione della re giudica- ta né delle norme sostanziali richiamate. Con il secondo motivo si insiste nella violazione della re giudicata, ponendo a sostegno del motivo, al- cuni passi della sentenza che evidenziano come il ter- rapieno venne realizzato senza rispettare le distanze legali. Il motivo è assorbito dagli argomenti già esposti. Corte non ha ritenuto che tali argomenti abbiano La avuto incidenza sulla formazione della re giudicata. Il motivo difetta inoltre di specificità; ed in ve- ro il giudizio di danno si è fondato sugli accertamenti tecnici peritali che avevano posto in evidenza le cause 8 Z determinanti con riferimento al tempo del realizzarsi del danno (1987), sicchè in relazione a tale dies a quo nessuna prescrizione si era verificata. Il fatto illecito considerato dai giudici del meri- diverso da quello oggetto della re giudicata to è esterna. I ricorsi devono essere pertanto rigettati. Nulla per le spese non avendo svolto difese la con- troparte.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
nulla per 109T 250.000) 456T 60000 le spese. TOT. 310.000 Roma 27 febbraio 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. inchi ikl свитаси Івати IL CANCELLIERE C1 Giovanni GiambattistaMigrattista 5.11.02. Depositata in Cancelleria 47205 oggi, lì 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 300 9