Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 1
Ai fini della responsabilità per colpa professionale del medico,deve essere considerato obbligatorio un intervento terapeutico che, pur avendo scarse probabilità di successo, non è comunque dannoso per il paziente.Tuttavia dalla doverosità dell'intervento non si può far derivare la necessaria imputazione dell'evento dannoso, dovendosi accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione addebitata all'imputato e l'evento. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di merito per omessa motivazione sul punto relativo al nesso di causalità tra l'applicazione di una sonda nasale per effettuare lo svuotamento gastrico ed il decesso della paziente avvenuto a seguito di sommersione interna per reflusso di materiale alimentare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/1998, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno SATTA FLORES Presidente del 15 maggio 1998
1. Dott. Paolo FATTORI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ennio MALZONI Consigliere N. 1114
3. Dott. Antonio MERONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio SPAGNUOLO Consigliere N. 38529/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 24 giugno 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza La relazione fatta dal Consigliere A. MERONE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Renato CALDERONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Francesco TAGLIAFERRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito Il difensore Avv. PE MIUCCIO che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO
In entrambi i gradi di merito, AC PE, nella qualità di medico di guardia del pronto soccorso dell'ospedale di Palestrina, è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 589 c.p. in danno di LA EL, ricoverata di urgenza per un grave ed evidente addome acuto, con momenti di perdita di conoscenza, stato generale di prostrazione fisica e ricorrenti conati di vomito, per negligenza, imprudenza ed imperizia nell'espletamento dell'incarico. In particolare, è stato addebitato al AC di aver causato il decesso della LA, avvenuto "a seguito di sommersione interna per reflusso di abbondante materiale alimentare", per avere omesso a) di vigilare sul decorso della patologia e sullo stato generale della paziente b) di adottare le misure di profilassi idonee ad evitare l'insorgere di gravi complicanze asfittiche.
Avverso la sentenza specificata in epigrafe, il AC lamenta che la decisione impugnata è stata adottata senza tenere conto delle argomentazioni prospettate dal perito, prof: Fiori, sui punti specifici relativi alla pretesa tassatività dell'obbligo di procedere allo svuotamento gastrico a mezzo di una sonda e della consequenzialità del decesso rispetto a tale omissione, nonostante le puntuali censure già prospettata con i motivi di appello.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata appare lacunosa sul punto relativo al nesso di causalità tra il decesso e l'omesso svuotamento gastrico mediante sonda nasale.
In concreto, l'addebito che viene mosso al ricorrente è quello di non aver provveduto ad effettuare una aspirazione gastrica (mediante l'applicazione di una apposita sonda), al fine di evitare il prevedibile reflusso di materiale alimentare nell'alveo respiratorio con il conseguente soffocamento. Su questo punto il ricorrente, sostanzialmente, si è difeso adducendo che l'applicazione della sonda sarebbe stata insufficiente per l'aspirazione di materiali non liquidi e che, comunque, tale intervento non poteva essere effettuato proprio perché la LA era in preda a vomito. Semmai, lo svuotamento doveva avvenire chirurgicamente, tant'è che aveva, appunto, interpellato il chirurgo, dr. Pinna.
I giudici di appello si sono soffermati sul punto relativo alla doverosità della applicazione della sonda, ma non hanno speso una sola parola sul punto della concreta (o quanto meno probabile) utilità di tale applicazione nel caso di specie. Ritiene il Collegio che non vi è dubbio che il ricorrente, in presenza del quadro clinico accertato, dovesse tentare di procedere immediatamente allo svuotamento gastrico utilizzando lo strumento rapido della sonda nasale (a meno che tale pratica non fosse resa impossibile in fatto dal persistere dei conati di vomito). Tale convincimento è basato sul fatto che, a prescindere dagli effetti risolutori o meno di tale intervento, non pare che siano emerse controindicazioni a tale pratica. Se l'applicazione della sonda non era indispensabile, perché non era certa la sua efficacia nel caso di specie, a causa della presenza nello stomaco di materiali solidi (come è stato accertato, a posteriori, in sede autoptica) è però altrettanto vero che non risulta che l'applicazione della sonda potesse essere dannosa. Anzi, il AC, che ignorava, ovviamente, se stomaco della paziente contenesse materiali non aspirabili con la sonda, utilizzando questo strumento poteva soltanto correre il rischio di effettuare una operazione inutile, ma non certo dannosa. Vale a dire che se il AC avesse proceduto allo svuotamento gastrico mediante sonda e la LA fosse deceduta ugualmente, sarebbe stata acquisita la prova della inutilità dell'intervento, Così come se lo svuotamento fosse riuscito, si sarebbe ottenuta la prova della sua utilità (ma il' processo non sarebbe mai sorto).
In sostanza, se, come nella specie, un intervento terapeutico, pur avendo scarse probabilità di successo, non è dannoso, deve essere considerato obbligatorio ai fini penali. Perché è comunque doveroso effettuare ogni intervento che presenti anche una minima probabilità di salvare una vita o di evitare una lesione, quando i mezzi siano disponibili e non vi siano rischi di sorta. Soltanto se la terapia presenti rischi o difficoltà si pone un problema di "bilanciamento", tra rischi dell'intervento e pericoli connessi alla patologia da fronteggiare.
Tuttavia, dalla doverosità dell'intervento (fosse pure in considerazione della sua remota possibilità di successo;
specialmente in base ad una valutazione ex ante) non si può far conseguire la necessaria imputazione dell'evento letale. La non inutilità dell'intervento non può essere equiparata alla indispensabiiità dello stesso. Non è detto, cioè, che l'applicazione della sonda (soltanto perché non dannosa) avrebbe certamente evitato quella invasione degli alveoli polmonari da materiale alimentare che ha determinato il decesso. Su questo punto, della correlazione necessaria tra l'omissione, giustamente addebitata al AC, ed il decesso della LA, (a motivazione della sentenza impugnata appare carente. Tanto più che il perito prof. Fiori (i cui argomenti secondo il ricorrente sono stati ignorati) ha affermato e ribadito in maniera ferma che l'applicazione della sonda non avrebbe consentito l'aspirazione dei materiali solidi che hanno invaso poi gli alveoli polmonari determinando il soffocamento (v. pp. 34-41 della trascrizione della registrazione verbale di udienza del 26 aprile 1996)
Non sopperisce la sentenza di primo grado che sul punto si limita ad affermare che "se il cibo è penetrato negli alveoli polmonari (la cui dimensione è di 0,60 micron) poteva penetrare anche nel sondino consentendo di evitare le complicazioni" (p. 12 della sentenza pretorile). Infatti, questo argomento non tiene conto del rilievo del prof. Fiori, il quale dichiara di aver "preso atto delle risultanze dell'esame istologico del consulente, del dottor EL, il quale parlava di aree atelettasia, cioè che vuoi dire collasso degli alveoli polmonari o di una dilatazione, enfisema, con qualche residuo di materiale" (p. 16 della trascrizione della udienza 26 aprile 1996). In sostanza, senza entrare nel merito della vicenda, l'argomento secondo cui i frammenti di cibo dovevano avere necessariamente dimensioni tali da poter essere aspirati con la sonda nasale, soltanto perché quegli stessi frammenti sono stati rinvenuti negli alveoli polmonari, è del tutto fallace perché gli alveoli sono stati trovati dilatati a causa dell'invasione dei frammenti di cibo. Pertanto, sulla base del solo argomento utilizzato dal Pretore, non è possibile raggiungere la certezza che l'applicazione della sonda avrebbe scongiurato ogni pericolo.
Conseguentemente, occorre rinviare il giudizio ai giudici di merito, perché motivino sul punto relativo al nesso di causalità tra la omessa applicazione della sonda ed il decesso della LA. Le spese, in conseguenza dell'esito del giudizio di merito, saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata per vizio di motivazione e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rimette al giudice del rinvio ogni pronuncia sulle spese anticipate per il presente grado dalle parti civili costituite. Così deciso in Roma, il 15 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998