Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
È viziata da nullità di ordine generale la dichiarazione di contumacia emessa dal giudice solo in base ad un giudizio di genericità del certificato medico attestante il legittimo impedimento dell'imputato, in quanto il giudice deve effettuare la necessaria valutazione dell'impedimento addotto dall'imputato, e la probabilità che esso determini l'assoluta impossibilità a comparire (nel caso di specie, il certificato medico attestava uno stato di "iperpiressia", ossia la condizione in cui la temperatura corporea è molto elevata, ed indicava un giudizio prognostico sulla durata dell'impedimento).
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- 1. L'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattiaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 dicembre 2018
A sostegno dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: C.p.p art. 420-ter) Il fatto La Corte di appello di Milano confermava la condanna di E. A. L. per i reati di furto (capo A) e di utilizzo …
Leggi di più… - 2. Difensore malato non deve nominare sostituto (Cass. 55243/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2004, n. 17706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17706 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 17/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 462
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 46493/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO MA, n. a Roma il 3.1.1967;
avverso la sentenza in data 17.9.2003 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello ROSSI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
1. AO MA, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 17.9.2003 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p.. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 177, 178 lett. c), 179, comma 2,
c.p.p. con riferimento agli artt. 598, 486, 487 c.p.p. sul rilievo che la Corte territoriale, in sede di atti introduttivi del giudizio, non ha ravvisato il legittimo impedimento del MA a comparire in dibattimento e ne ha dichiarato la contumacia, nonostante che questi avesse prodotto certificazione medica dalla quale risultava che era affetto da sindrome iperpirettica, con prognosi di cinque giorni. Premesso che la Corte ha motivato la sua determinazione sostenendo che non era stato indicato il grado di temperatura febbrile, il ricorrente osserva che i medici, rivendicando l'equivalenza della terminologia medico legale alla indicazione numerica della temperatura, ritengono che per indicare uno stato febbrile molto elevato, ad. es. superiore ai 40 gradi, sia appropriato indicare l'esistenza di una sindrome iperpirettica o di iperpiressia (che nel linguaggio medico significa: febbre molto alta).
Ne consegue che deve essere ritenuta nulla l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia dell'imputato e tutti gli atti conseguenti. DIRITTO
1. Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Roma - di fronte alla produzione di certificato medico recante la data del giorno precedente al giorno dell'udienza e l'attestazione che l'imputato, AO MA, era affetto da sindrome iperpirettica e necessitava di cinque giorni di riposo - ha ritenuto che si trattasse di "un certificato medico generico, privo di stato febbrile" ed ha poi dichiarato la contumacia dell'imputato.
2. Il collegio ritiene che, così operando, la Corte territoriale abbia del tutto omesso di effettuare la necessaria valutazione dell'impedimento addotto dall'imputato e della "probabilità" che esso determinasse la sua assoluta impossibilità di comparire, come previsto dall'art. 420 ter c.p.p. Valutazione, questa, che l'ordinamento vuole libera ed insuscettibile di successive discussioni ed impugnazioni, ma proprio per questo "effettiva" ed attenta.
Ora, tale valutazione non poteva mancare a fronte di un certificato medico attestante iperpiressia se si considera che (come questa Corte ha già avuto modo di affermare , sulla scorta dell'insegnamento della scienza medica) "l'iperpiressia indica la condizione in cui la temperatura corporea si mantiene molto elevata" (Cass., 3^, sent. n. 3515 del 6.3.1996). Essendo la formula adottata dalla Corte di appello meramente di stile, nella fattispecie risulta del tutto omessa l'attività valutativa dell'impedimento addotto dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 420 ter c.p.p.. E poiché tale disposizione attiene all'intervento dell'imputato nel processo, dalla sua violazione deriva la nullità della dichiarazione di contumacia (ai sensi dell'art. 420, quater, comma 4, c.p.p. e dell'art. 178 lett. c) c.p.p.) e degli atti successivi. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004