Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal cod. stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2010, n. 42993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42993 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 1288
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 7571/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., nel proc. c/o:
IZ O\, nato a *Cividale del Friuli l'11.3.77*, indagato art. 189 C.d.S.;
avverso la Sentenza del Tribunale di Udine in data 17.9.09;
Sentita la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Visto il parere scritto del P.G., che ha chiesto una declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Udine.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con sentenza del 7.7.07, il Tribunale di Udine aveva applicato al ricorrente la pena di mesi 4 di reclusione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 (omissione dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza dopo un incidente con danno alle persone), per fatti commessi il *30.7.03*.
Su ricorso del P.G., motivato dalla mancata applicazione della sanzione amministrativa, la Corte di Cassazione, in data 28.1.09 ha annullato quella sentenza con rinvio "limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria". Il Tribunale di Udine si è, quindi, pronunciato nuovamente e - con la decisione qui impugnata - ha applicato a IZ O\ la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sette.
Avverso tale decisione, il P.G. proposto ricorso per violazione di legge deducendo che il Tribunale ha imposto una sanzione inferiore al minimo previsto perché, nel caso -come quello di specie - in cui siano più di uno i reati che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, i tempi di applicazione della stessa si cumulano come asserito da giurisprudenza della S.C. (Sez. 4, 9.4.09, n. 15283). Conseguentemente, nella specie, la sanzione della sospensione avrebbe dovuto essere imposta nella misura di anni 2 e mesi 7 (1 a. e 6 m. + 1 a.).
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso è fondato.
Il ragionamento in base al quale il Tribunale ha determinato la sanzione accessoria nella misura di 1 anno e 7 mesi si è basato sul rilievo che le due violazioni al C.d.S. erano state unificate dalla continuazione;
conseguentemente, anche la sanzione amministrativa è stata commisurata fissando il massimo per la violazione più grave, 1 anno e sei mesi, ed aumentandola di un mese per quella satellite. Sulla scorta dell'indirizzo espresso dai precedenti di questa S.C., si è trattato, però, di percorso non corretto perché è stato, fin qui, affermato che la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, in caso di pluralità di reati, è pari al cumulo di periodi previsti in riferimento a ciascun reato (sez. 4, 24.3.09, p.m. in proc Simoncioni, Rv. 243877); e ciò, è stato detto, discende dalla considerazione che, al cumulo delle sanzioni amministrative, sono inapplicabili le discipline tipicamente penalistiche, finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive - art. 81 c.p. - o ad evitare restrizioni troppo ampie delle libertà personali - art. 307 c.p.p., comma 1 bis) (v. anche Conf. Sez. 4, 3.6.03, P.G. in proc. Consani,
Rv. 229097). La questione è stata approfondita, in altra occasione (sez. 4, 6.5.09, El Khanza, n. 25933) anche per puntualizzare che detto principio non contrasta neppure con la L. n. 698 del 1981, art.8 e che "la differenza morfologica tra reato ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi". Essendosi, quindi in presenza di una errata applicazione della norma penale, la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Udine per una nuova pronuncia che si uniformi ai principi appena enunciati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e seg. c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010