Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15653 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
LLO .374 BO Z 1-11-1991. N Ý ) ENN E C PA I D 2 E IC L 35 D IU £ G . 46 H E REPUBBLICA ITALIANA N ART T HA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA CORTE Oggetto SE ONE TERZA CIVILE 3 expetizione Composta dagli Ill.m gg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 7570/00 Consigliere Cron. 31834 Dott. Ernesto LUPO Con gliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rep. Rel. Consigliere Ud.14/05/03 Dott. Bruno DURANTE - ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BA US, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio CARACCIOLO, che lodell' avvocato ANTONIO GIOVANNI difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA IN;
- intimato avverso la sentenza n. 401/99 del Giudice di pace di CARINOLA, emessa il 19/11/1999, depositata il 2003 19/11/99; RG.1037/1999; 1147 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/ DURANTE;
udito il P.M. Generale Dott. accoglimento del 05/03 dal Consigliere Dott. Bruno in persona del Sostituto Procuratore Aurelio GOLIA che ha concluso I motivo, assorbito il resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OD CE conveniva innanzi al giudice di pace di Cerinola Barbagallo Giuseppe, chiedendone la condanna al pagamento di lire 1.900.000 3 titolo di ripetizione di indebito. A sostegno della domanda deduceva che aveva rilasciato effetti cambiari per pari importo a Master tecniche nuove s.r.l. in esecuzione di contratto inefficace per vessatorietà delle clausole che lo componevano;
che gli effetti erano stati azionati dai Barbagallo, il quale oltre ad intimare precetto aveva proceduto a pignoramento mobiliare, sicché egli si Pra visto costretto a pagare onde evitare la vendita dei beni воини pignorati. I l convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva 1) i'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come giudice competente il giudice di pace di Taranto;
2) legittimazione siccome possessore il proprio difetto di di buona fede del titolo. Alla prima udienza il giudice si riservava sulle richieste formulate dalle parti, concedendo termine per note;
quindi con sentenza resa il 19.11.1999 decideva la causa, respingendo l'eccezione di incompetenza ed accogliendo la domanda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorsO per cassazione il Barbagallo, deducendo tre motivi;
1'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Precede per ragioni di ordine logico l'esame lei terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e talsa applicazione degli artt. 84 156 ss. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, sostenendo che tutti gli atti processuali, a cominciare introduttivo, sono nulli per essere stati dall'atto compiuti da soggetto (Costantino D'Onofrio De Meo) che e qualificato legale, ma non figura iscritto all'albo si degli esercenti la professione forense presso gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere e dei luoghi vicini. [ 1 motivo è privo di fondamento per l'assorbente auc ragione che tutta l'attività processuale riconducibile al Brodelia e stata svolta anche da altro soggetto (il dr. Giuseppe D'Amico), di cui non viene contestata l'abilitazione ad assistere la parte. Senza dire che ai sensi dell'art. 317 c.p.c. lo "ius postulandi" nei giudizi innanzi al giudice di pace può essere conferito а chiunque e quindi anche તે chi non tivesta la qualità di legale, almeno nelle cause nejle quali è ammessa la difesa personale, con mandato che per l'attore deve risultare dalla citazione oppure, nell'ipotesi di proposizione orale della domanda, da un atto separato da presentare in udienza. Tornando al primo motivo, Va rilevato che con il ricorrente denuncia violazione degli artt. 181, 311 c.p.c. per avere il giudice pronunciato la sentenza senza invitare prima le parti a precisare le conclusioni, di modo che é risultato impedito il pieno esercizio del diritto di difesa €, particolarmente, non e stato possibile chiedere mezzi di prova e produrre documenti. Il motivo è fondato. L'art. 320 c.p.c., che come norma speciale prevale consente la complet sull'art. 180 stesso codice, trattazione della causa alla prima udienza (Cass. Bonum 1.2.1999, n. 835), sicché in tale udienza il giudice può invitare le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, assumendola. in decisione;
non puo, invece, decidere la causa senza avere posto le parti nelle condizioni di esercitare questa 1010 imprescindibile attività difensiva er se la decide ogualmente, La sentenza nulla per violazione de] diritto di difesa ex art. 24 Cost. (Cass. 23.7.2002, 11. 10753) la E poiché nella specie il giudice ha pronunciato sentenza dopo essersi riservato sulle richieste istruttorie senza avere invitato le parti a precisare le conclusioni, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;
ritiene la Corte di dovere provvedere sulle spese del giudizio di Z1 , compensandole interamente stante concorso di giusti motivi. Kimane assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice "a quo" abbia disattes0 L'eccezione di incompetenza territoriale.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo;
rigetta il terzo;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 14.5.2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Я абал Вчино ди ний IL CANCELLERE C1 innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 OTT. 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista