Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10016 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
1 0016/0 2 ) I 4 E A 7 D . S n S O A 7 T A R 8 9 S T T 1 O S I o ITALIANA REPUBBLICA Oggetto A P z r G Assegno di divorzio. R M a I E ' T m Modifica. L R L Rigetto ricorso. IN NOME DEL 8 L A I A e I D u D CORTE SU CASSAZIONE N g , a E G L O T L 9 O N 1 L : SEZIONE PRIMA CIVILE t E r A O S A ( D B E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.13196/01 Dott. Antonio Saggio Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. Consigliere Cron. 27285 Felicetti Dott. Francesco Di Amato Consigliere Rep. Dott. Sergio Ud. 13/03/02 Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TU HE, elettivamente domiciliato in Roma-Ostia, p. A. Marzio, n.13, presso il dottor Fabio Maria Galiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Siciliano giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SC PA - intimata - avversO la sentenza non definitiva n.828/2001 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 23.3.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito 586 1 2002 ----- - Antonio Magno;
Udito l'avvocato Alberto Siciliano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 18.10.2000, il tribunale di Napoli dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da TU HE e SC PA il 5.2.1987, e pose a carico del primo l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ex moglie un assegno di divorzio pari a Lire 300.000, oltre Lire 500.000 per il mantenimento della figlia minore Nilde;
entrambe le somme rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, a partire dal 1°.
1.2002. Con ricorso in data 13.12.2000, TU HE propose appello avverso tale sentenza, chiedendo l'eliminazione dell'assegno di divorzio e la riduzione a Lire 250.000 mensili del contributo per il mantenimento della figlia, previo accertamento a mezzo della polizia tributaria della situazione patrimoniale della SC, che aveva asseritamente ereditato beni da tal BO PA, deceduto il 29.9.1995. Sulle conclusioni precisate dalle parti e dal pubblico minister, che aveva chiesto la conferma integrale 2 della sentenza di primo grado, о almeno in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia minore, la corte d'appello di Napoli, esclusa la necessità dell'indagine fiscale chiesta dall'appellante, in quanto emergevano dagli atti indizi di non veridicità delle affermazioni del TU riguardo al valore dell'eredità ricevuta dalla SC, pronunziò sentenza in data 23.3.2001 con cui, in parziale riforma della sentenza appellata, ridusse a Lire 150.000 mensili l'assegno di divorzio, confermò le rimanenti disposizioni e compensò interamente fra le parti le spese di giudizio. TU HE ricorre per la cassazione di detta SC sentenza, formulando un motivo di gravame. PA non si è costituita in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame il ricorrente TU HE censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n.898, modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74, nonché insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controversia, non essendo state disposte le richieste indagini fiscali sulla situazione patrimoniale della Criscuol', nonostante le contestazioni insorte fra le 3 parti in proposito, ed avendo poi la corte d'appello ritenuto contraddittoriamente che dagli atti emergevano indizi di non veridicità dell'assunto di esso ricorrente. Il ricorso è infondato. In materia di determinazione dell'assegno di divorzio, la norma citata dispone che i coniugi debbono presentare la dichiarazione personale dei redditi ed ogni altra documentazione utile al fine di far conoscere la capacità economica e la consistenza patrimoniale di ciascuno. Se vi è contestazione, possono essere disposte, d'ufficio, indagini sui redditi, sui patrimoni e sul tenore di vita, anche, "se del caso", tramite la polizia tributaria. La giurisprudenza costante di questa suprema corte ha chiarito che la "contestazione", per poter essere considerata ai fini di detta norma, deve essere supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza (Cass. n. 496/1996); che l'indagine ufficiosa sui redditi e sui patrimoni dei coniugi, anche in caso di contestazioni, non costituisce un adempimento imposto a pena di nullità, ma rientra nella discrezionalità del giudice (Cass. nn. 11059/2001, 8417/2000); che egli, tuttavia, proprio perché investito, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, di un potere Я ufficioso, non può ritenere indimostrate le pretese delle parti, quando abbia deciso di non esercitarlo (Cass. nn. 8417/2000, 6087/1996); che, infine, allo scopo di accertare le situazioni economiche dei coniugi, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, fare uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di comune esperienza, non essendo tenuto ad ammettere o disporre nuovi mezzi di prova, se elementi adeguati per laritiene che sussistano formazione del suo convincimento, sottratto al sindacato di legittimità, se logicamente e congruamente motivato (Cass. n.11059/2001). Nel caso di specie, la corte partenopea ha escluso la necessità dell'indagine fiscale, reputando di avere idonei elementi in atti per ritenere provata "la circostanza che effettivamente dall'anziano BO la SC ebbe ad ereditare i modesti risparmi". "Si tratta aggiunge la corte d'appello - di evento che, pur se comporta un beneficio minimo, costituisce indubbio fattore di attenuazione del dovere di solidarietà dell'ex coniuge". La successione ereditaria di SC PA al defunto PA BO è, dunque, un fatto accertato, senza bisogno di ulteriori indagini, e produce come conseguenza, secondo il giudice dell'appello, la 5 possibilità di ridurre la misura dell'assegno di divorzio fino a dimezzarla. L'indagine tramite la polizia tributaria, richiesta dal ricorrente, non avrebbe riguardato, quindi, il fatto (certo) della successione ereditaria, bensì la pretesa maggiore entità dei cespiti ereditati dalla donna. - con apprezzamento discreziona- La corte però ritenne le, congruamente e logicamente motivato che l'indagi- ne non fosse necessaria, perché sussistevano indizi sufficienti in atti (analizzati in sentenza) per valutare non tanto floride le condizioni economiche dell'anziano defunto, da determinare un lascito ereditario di valore molto rilevante, capace di far venir meno affatto l'obbligo del TU di versare un sia pur modesto assegno. Per le ragioni esposte, non si ravvisano nella sentenza impugnata i vizi di violazione di legge e di difetto o illogicità della motivazione denunziati. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla devesi disporre riguardo alle spese, perché 1'intimata non ha svolto alcuna difesa in questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. r Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 marzo 2002. Il consigliere est. Il presidente Querefpe Megur писи IL CANCELLIERE Andrea Bianchi il 10 146. 2002 Day CANCELLIERE I D F A S O T S R S A T O 7 T 8 S P I 9 1 M G I A ' o E R L z r L R T a L A m I A D 6 D I E , e N T g O g N G L e E L L O S 9 O 1 E . A B t r D A ( 7