Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2002, n. 9468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9468 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
E N 6 ITALIANA O 8 C.C. 74763 I 9 Z 1 5 / A . /4 R BLICA N T 6 S E 2 I B . G .R . A E L .P L R T D A U . A L B 0 9 4 6 8 70 2 I B E D D R A T T E I S T 1 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 N E A 1 E S I S I R E A CORTE SUPREMARICAS E T Oggetto A M 09 TRIBUTI SEZIONE RIU ARTA AGEVOLAZIONI TERREMOTO 1.mi Sigg.ri Magistrati: Compost R.G.N. 4172/01 Presidente SACCUCCI Dott. Bruno Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Cron. 25478 Rep. Consigliere Dott. Nino FICO Ud. 26/02/02 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE ALNA DI CASSATION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 74763 sul ricorso proposto da: ENTRATE, in MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE persona del Ministro pro tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso domiciliati in ROMA VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EL IA;
intimato avverso la sentenza n. 351/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 1055 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di Consigliere Dott. Antonio consiglio il 26/02/02 dal MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. HE LU, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere bene- ficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle 2 finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Il P.G. ha richiesto il rigetto del ricorso per ma- nifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. no- vellato.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare manifestamente infondato, così come rilevato dal P.G., in conformità alla costan- te giurisprudenza di questa Corte.
2.2. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante 1'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- 3 gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SO- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, atteso che la PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE parte vittoriosa non si è costituita. 28 GIU. 2002
P.Q.M.
IL CANCELLIERE C1 Roma, I Ho Casano La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente A M (dr. Antonio Merone мис Driver, E Bruno Sa B IL CANCELLIERE CL Arnaldo Casano Oggi 28 GIU. 2002 Apwobl лоех DEPOSITATO A dd our