Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
L'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, non è applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l'intero. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato legittimo il cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie nel caso di condanna per reati previsti dal Cod. strada ritenuti in continuazione tra loro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2009, n. 25933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25933 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
25933 09 REPUBBLICA ITALIANA 33 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/05/2009
SENTENZA
N. 1244/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
CONSIGLIERE1. Dott. CAMPANATO GRAZIANA REGISTRO GENERALE
N. 024577/2008 2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE -
3. Dott. MASSAFRA UMBERTO "I
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI 4.Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA 11
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dakSig ITAYA 0451 SENTENZA /
0,88 per diriti
11/19/06/09 sul ricorso proposto da :
IL CANCELLIERE
1) EL HA DR N. IL 11/06/1973
avverso SENTENZA del 28/04/2008
TRIBUNALE di TRENTO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MASSAFRA UMBERTO
Buy
Sentenze.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Dr. AURELIO GALAsso con rinvio sellSell'inefuguata
My 2 Fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di El KH IS avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento che, tra l'altro, applicava al medesimo El KH, con attenuanti generiche, la pena condizionalmente sospesa di mesi uno e giorni dodici di reclusione e, ritenuta l'ipotesi di cui all'artt. 81 co. 1
c.p., in ordine al reato di cui all'art. 189, co. 7 C. di S (contenuto in fatto nel capo sub 1, assieme a quello esplicitato di cui all'art. 189 co. 1 e 6 C. di S.) e quella di giorni 15 di arresto euro 400,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186 co. 2 C. di S., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni 30 in relazione al reato di cui al capo 2 (art. 186 co. 2 C. di S.), di anni uno per il reato di cui all'art. 189, co. 6 C. di S. e di anni uno e mesi sei per il reato di cui all'art. 189 co. 7 C. di S. (fatti del 4 e 5.11.2006).
Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per la mancata applicazione della disciplina del concorso formale (la cui operatività è stata espressamente esclusa dal giudice a quo in relazione alle pene o sanzioni amministrative accessorie) anche alle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'art. 8 L. 689/81.
Diritto
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Correttamente il Giudice a quo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 81 c.p., applicando distinte sanzioni per ogni violazione, in quanto l'art. 8 L. n. 689 del 1981, richiamato dal ricorrente, testualmente prevede la possibilità di irrogare un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale) ma non consente affatto l'applicazione dell'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p..
In altri termini, l'art. 8 1. 24 novembre 1981 n. 689, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni - senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale
3 vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. civ., Sez. I,
25.3.2005, n. 6519)
Nel caso di specie, è palese come le violazioni contestate corrispondano a distinte condotte
(inottemperanza al dovere di fermarsi, mancata assistenza alla persona ferita e guida in stato di ebbrezza), onde ad ognuna di esse deve necessariamente corrispondere un autonomo periodo di sospensione della patente di guida che il Giudice del merito ha ritenuto di contenere nel minimo edittale o in misura ad esso prossima.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n.
186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6.5.2009.
Il Presidente Consigliere estersore Umberto Massafra Dott Piero Mocali
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 GIU. 2009 FREC/1
ILCANCE ERIO
Giulio