Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
AULA A 06 51 0 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 8897/2001 Dott. Massimo Genghini - Presidente z 66 Donato Figurelli - Consigliere 66 Guido Vidiri Rep. Cron. 18586 66 Pasquale Picone Relatore 66 4 366 Paolo Stile 66 Ud. 20.3.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1168 CO EO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietralata, n. 320, presso l'Avv. Michele Ricci, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Monteleone con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE FG/1 di San Severo, in persona del direttore generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Paisiello, n. 55, presso l'avv. Franco Gaetano Scoca, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mescia con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari n. 772 in data ☑31 OTTOBRE aprile 2000 (R.G. 7072000); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.3.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
usivi gli avv. Morkhane e Mescia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso e lette le osservazioni per iscritto presentate dal PE a norma dell'art. 379, comma 3°, c.p.c. Svolgimento del processo La Corte di appello di Bari ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, che, pronunciando sull'opposizione proposta dalla ASL FG/1 contro il decreto che le ingiungeva il pagamento di £ 1.527.750 in favore del dott. EO PE, aveva rigettato sia l'opposizione che le ulteriori domande di pagamento proposte dall'opposto. Il PE, medico professionista in regime di convenzione con l'azienda sanitaria, aveva agito mediante domanda di ingiunzione per il pagamento della somma che asseriva dovutagli a titolo di compenso per "spese di accesso", somma che indebitamente gli era stata decurtata nel pagamento delle competenze del gennaio 1998. Instaurato il giudizio di opposizione, con la comparsa di costituzione l'opposto aveva chiesto, oltre alla conferma del decreto, che l'azienda opponente fosse 2 condannata al pagamento per lo stesso titolo delle somme dovute per i successivi mesi di febbraio-ottobre del 1998. La Corte di appello ha ritenuto che correttamente il giudice di primo grado non aveva accolto le ulteriori domande dell'opposto perché nuove rispetto a quella chefer la ragione fatta valere con il ricorso per ingiunzione, anche per il presupposto di fatto del diritto alle "spese di accesso" è costituito dall'elemento della residenza in un certo luogo, sicché sarebbe stato necessario accertarlo con riferimento a periodi diversi rispetto a quello relativo al credito fatto valere con l'ingiunzione. Per la cassazione della sentenza ricorre EO PE con ricorso per un unico motivo articolato in più profili di censura. Resiste con controricorso la ASL FG/1 di Sansevero. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, privo peraltro di indicazioni specifiche in ordine ai vizi della sentenza impugnata che si intendono denunciare, si deduce in sostanza l'error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la sentenza nel qualificare nuova la domanda di condanna dell'ASL all'erogazione del “rimborso spese di accesso" per i mesi successivi al gennaio 1998. Si sostiene che l'onere di provare l'inesistenza del credito all'indennità spettava all'azienda, in quanto assumeva di averla corrisposta indebitamente e ne pretendeva la restituzione mediante ritenute operata sulle competenze mensili;
che, di conseguenza, accertato l'elemento di fatto della residenza per il mese di gennaio, l'eventuale successivo mutamento avrebbe dovuto essere dedotto dal debitore;
che, in definitiva, si era semplicemente in presenza di una precisazione del quantum sulla base di un'unica causa pretendi. 3 Il ricorso non può trovare accoglimento perché la sentenza impugnata, sebbene la motivazione vada in parte corretta ed integrata (art. 384, secondo comma, c.p.c.), ha deciso in modo conforme al diritto, dovendosi escludere l'error in procedendo denunciato dal ricorrente. Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito di opposizione a decreto di ingiunzione, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio (cfr., tra le tante, Cass. 19 maggio 2000, n. 6528; 10 agosto 2001, n. 11053; 6 aprile 1990, n. 2875), né, in via generale, può proporre domande riconvenzionali, poiché l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore, fatta eccezione, ovviamente, per il caso in cui una domanda riconvenzionale sia stata proposta dall'opponente, a fronte della quale ben può che assume la posizione di convenuto rispetto a tale domandal'opposto- opporre a sua volta una controdomanda (Cass. 9 ottobre 2000, n. 13445). La giurisprudenza della Corte ha altresì precisato che le modificazioni del petitum, consistenti nella sua riduzione ad un ambito più ristretto sulla base della stessa causa pretendi, non concretano neppure semplici modificazioni della domanda, lasciando, agli effetti del rispetto del principio del contraddittorio, sostanzialmente inalterata la pretesa originaria (cfr. Cass. 9 febbraio 1999, n. 1104). Ma è altrettanto pacifico che l'ipotesi opposta di modificazione del petitum consistente nel suo ampliamento, pur restando identica la causa petendi, si risolve in tutti i casi in emendatio libelli, cioè in una modifica dell'originaria domanda (Cass. 14 marzo 1991, n. 2693; 25 luglio 1984, n. 4370; 30 novembre 1982, n. 6517; 24 giugno 1968, n. 2112). Ne discende, con riguardo alle controversie assoggettate, come la presente, al rito del lavoro, l'applicabilità del disposto dell'art. 420 c.p.c., comma primo, ultimo 4 periodo, il quale subordina l'ammissibilità della modificazione delle domande (ovvero delle eccezioni e conclusioni) già formulate all'autorizzazione data dal giudice in presenza di gravi motivi. La giurisprudenza della Corte ha precisato al riguardo che il potere di autorizzazione può essere esercitato, in senso positivo o negativo, anche implicitamente, ma in ogni caso, poiché concerne l'ordinato svolgimento delle attività processuali nel rispetto del principio del contraddittorio, si risolve in apprezzamento discrezionale di opportunità sul quale resta escluso il controllo in sede di legittimità (Cass. 8 novembre 1997, n. 11007; 25 ottobre 1995, n. 11081; 16 luglio 1984, n. 4148; 10 gennaio 1983, n. 153; 7 dicembre 1982, n. 6700; 20 gennaio 1979, n. 464;13 febbraio 1978, n. 681). Nel caso di specie, prima il Pretore e poi il giudice dell'appello non hanno ritenuto, sia pure implicitamente, di accordare la necessaria autorizzazione alla modificazione dell'originaria domanda fatta valere con il ricorso monitorio. Ciò è sufficiente, rendendo del tutta superflua l'indagine sulla novità della domanda per modifica della causa petendi, per rendere conforme al diritto la statuizione di inammissibilità della domanda di pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle ingiunte con il decreto e di rigetto dell'appello sul punto. La correzione della motivazione della sentenza impugnata induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del processo di cassazione.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del processo di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002. HConsigliere estensore Il PresidenteЛагиттеруки as Dec 37 MIS 2012 P