Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB01 367 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: www Presidente Dott. TE CICIRETTI R.G.N. 17044/00 Consigliere Cron. 2939 Dott. AL SPANO' Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO Ud.04/12/02 Consigliere Dott. Amoroso GIOVANNI I ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RO NA, SC LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li all'avvocato VITO rappresenta e difende unitamente GALLOTTA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA, in LA DIREZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2002 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE 5138 DELLO STATO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 337/99 del Pretore di FERRARA, depositata il 13/08/99 R.G.N. 2213/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 14 maggio/13 agosto 1999 il Pretore di Ferrara ha rigettato le opposizioni proposte da CI RA, IN RA e CA AR avverso le ordinanze ingiunzione emesse nei loro confronti dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ferrara. Il Pretore ha ritenuto la natura subordinata del lavoro svolto da LU NE ed altri dieci lavoratori all'interno della sala da ballo Kontiki, gestita dalla s.n.c. Kontiki di RA CI & C.; ha poi rilevato che alcuni di questi lavoratori venivano pagati parzialmente in nero, con fuori busta. Ha quindi affermato la fondatezza delle contestazioni mosse dall'Ispettorato del Lavoro. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, formulando due motivi di ricorso, IN RA, CA AR e CI RA, quest'ultimo rappresentato dal procuratore speciale IN RA. La Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia;
nonché violazione dell'art. 23, comma 12, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Deduce che la motivazione con la quale il primo giudice ha ritenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro è insufficiente e contraddittoria, in quanto il fatto che CI RA controllasse l'attività dei lavoratori, sovrintendendo alla gestione del locale nel suo complesso, che la retribuzione 3 venisse corrisposta a cadenza fissa e che i lavoratori non avessero alcuna ingerenza nelle scelte organizzative, non è determinante per la qualificazione del rapporto come subordinato. Sostiene che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nella organizzazione aziendale;
gli altri elementi avrebbero natura sussidiaria e non decisiva. Assume che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori non è emersa la subordinazione;
che è emerso, "per esempio", che NE LU ha lavorato per un periodo di circa tre mesi svolgendo attività di promozione, senza vincolo di subordinazione, e che poi è stato assunto come barman;
che RG TE, dipendente di una impresa di installazione di impianti elettrici, ha dichiarato di aver lavorato sporadicamente, solo per sostituire lavoratori assenti, ad ha inoltre curato l'installazione dell'impianto luci della discoteca;
che RA SS ha dichiarato che lavorava circa mezz'ora in ciascuna serata, che nessuno gli diceva quali dischi mettere, che non aveva un orario rigido di lavoro e nessuno controllava il suo orario di entrata e di uscita;
che RA AL, che svolgeva mansioni di maschera, ha dichiarato che non aveva un orario fisso ed aveva già una stabile occupazione quale titolare di una azienda agricola;
che nemmeno gli altri lavoratori hanno potuto riferire che il RA avesse mai esercitato nei loro confronti potere disciplinare. Deduce che, non avendo la Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara assolto all'onere probatorio in ordine alla subordinazione, l'opposizione doveva essere accolta, anche in ordine ai compensi erogati fuori busta, atteso che, se i lavoratori erano autonomi, le somme non dovevano essere denunciate nei prospetti paga. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa dei ricorrenti deduce che la Amministrazione non ha fornito la prova della natura ed entità dei rimborsi spese, sostenendo solo che si trattava di rimborsi non documentati e che la mancanza di documentazione impediva di accertare se si trattava di spese rimborsabili e in quale misura. Assume che i giudice ha confuso i rimborsi spese corrisposti ai collaboratori e quelli pagati ai lavoratori subordinati, e non ha neppure indagato, nell'esame dei lavoratori interessati, sulla natura ed entità di tali rimborsi. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che l'art. 2094 del codice civile statuisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. L'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, che lo distingue da quello di lavoro autonomo, è l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, della quale diventa un fattore dinamico con la prestazione delle sue energie, in funzione dei risultati che il datore di lavoro si propone di conseguire a suo esclusivo rischio. Conseguente e connesso al predetto inserimento è il vincolo di subordinazione che lega il lavoratore al 5 datore di lavoro, subordinazione che può manifestarsi in vari modi, anche implicitamente nelle direttive programmatiche coincidenti nella stessa struttura aziendale, e quindi non necessariamente in espressi e continui ordini e controlli del datore di lavoro, attinenti all'orario o ad altre modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, variabili secondo il contenuto e le circostanze o la stessa fiducia riposta nel lavoratore (cfr., fra le tante, Cass., 3 febbraio 1986 n. 648; 6 novembre 1992 n. 12033; 9 gennaio 2001 n. 224). Nella fattispecie in esame il giudice del merito ha accertato che i lavoratori interessati dal verbale ispettivo erano occupati nella sala da ballo gestita dal signor RA nella qualità di barman, cassieri, addetti alla pulizia ed alla pubblicizzazione del locale;
che gli stessi svolgevano la loro attività sotto il controllo diretto di CI RA;
che gli stessi percepivano una retribuzione fissa, pagata a cadenze prefissate;
che gli stessi non avevano alcun potere in ordine alle scelte organizzative del locale. Sulla scorta di tali elementi ha ravvisato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, atteso che i lavoratori erano inseriti strutturalmente nell'attività di impresa esercitata dal RA, e rendevano prestazioni dirette e coordinate da costui. Posto che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, non risulta che il primo giudice abbia fatto uso di criteri non corretti e, in particolare, che abbia tralasciato il fondamentale requisito della cd. subordinazione. La subordinazione, infatti, si concretizza nella prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo;
indubbiamente vi è compreso il potere disciplinare, ma non è certamente richiesto uno specifico accertamento della irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che l'illecito disciplinare attiene all'aspetto patologico del rapporto. Solo l'accertamento della mancanza di un potere disciplinare potrebbe risultare in contraddizione con l'asserito carattere subordinato del rapporto, ma non è ciò che viene dedotto nella fattispecie in esame. Nel caso in esame, come sopra rilevato, l'inserimento dei barman, cassieri ecc. nell'organizzazione imprenditoriale, sotto la diretta vigilanza e il coordinamento di CI RA, è stato accertato dal Pretore sulla scorta delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed acquisite agli atti, nonché confermate dall'esame testimoniale degli stessi lavoratori;
dichiarazioni definite in sentenza "assai precise e concordanti". Si tratta di un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in questa sede;
e, di fatto, neppure sindacato, atteso che i ricorrenti si limitano a dedurre, “per esempio", che NE LU ha lavorato per un periodo di circa tre mesi svolgendo attività di promozione, senza vincolo di subordinazione, e che poi è stato assunto come barman;
che RG TE, dipendente di una impresa di installazione di impianti elettrici, ha dichiarato di aver lavorato sporadicamente, solo per sostituire lavoratori assenti, ed ha inoltre curato l'installazione dell'impianto luci della discoteca;
che RA SS ha dichiarato che lavorava circa mezz'ora in ciascuna serata, che nessuno gli diceva quali dischi mettere, che non aveva un orario rigido di lavoro e nessuno controllava il suo orario di entrata e di uscita;
che RA 7 AL, che svolgeva mansioni di maschera, ha dichiarato che non aveva un orario fisso ed aveva già una stabile occupazione quale titolare di una azienda agricola. Si tratta, con tutta evidenza, di elementi irrilevanti ai fini della possibile instaurazione di un lavoro subordinato, che non è certamente impedito dal fatto che il lavoratore abbia già un altro lavoro dipendente o un'attività autonoma diversa, quale agricoltore, o che nessuno dica al d.j. quali dischi inserire. Anche il secondo motivo è infondato. La corresponsione di fuori busta non è contestata. Si assume che la stessa non avrebbe rilievo se i soggetti destinatari del compenso non registrato sono autonomi. Il rigetto della censura relativa al preteso carattere autonomo delle prestazioni dei lavoratori travolge, peraltro, questo motivo di doglianza;
e, comunque, la contestazione della corresponsione di compensi fuori busta, vale a dire non registrati, non può che riguardare solo quelli, fra i lavoratori occupati nel locale, che risultavano regolarmente assunti e registrati sui libri paga e matricola. Quanto, poi, alla mancata prova delle causali del compenso erogato in nero, i ricorrenti non considerano che, una volta accertata la natura subordinata del rapporto, si considera retribuzione, come tale assoggettata alle relative contribuzioni, tutto ciò che il lavoratore riceve, in danaro o in natura, in relazione al rapporto di lavoro (vedi artt. 46 e 48 d.P.R. 22.12.1986, n. 917, e succ. modif.); e che, di conseguenza, il mancato accertamento sulla natura degli extra ricade non a danno della parte che ne 8 assume il carattere retributivo, ma a danno del datore di lavoro che ne sostenga, invece, il carattere di rimborso spese, come tale non assoggettato a contribuzione. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei soccombenti (art. 375 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 10,00 per spese ed in € 1.500,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. II Presidente Il cons. estensore ciciz J elenia CANCELLIERE Depositato in Campelleria BEN. 2003 A agi, P ILCANCELLIERE4803 9.