Sentenza 29 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 589 cod. pen. non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente la inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza recepite e trasfuse nel suddetto codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2004, n. 21748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21748 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 29/03/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 466
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 003636/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IB IO N. IL 15/02/1956;
avverso SENTENZA del 11/03/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSTANZO ENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15/11/1994, il Tribunale di Brescia condannava IB IO in ordine al reato di cui all'art. 589, 1^ e 2^ c. C.P. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata ed applicata la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P.; concedeva entrambi i benefici di legge e disponeva,
altresì, la sospensione della patente di guida dell'imputato per un periodo di analoga durata. Con la sentenza in epigrafe riportata, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa concessione dell'attenuante del risarcimento del danno da ritenersi unitamente alle già concesse attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi due di reclusione, disponendo la sospensione della patente di guida per analogo periodo e confermando nel resto. Ricorre in Cassazione il IB per un duplice ordine di censure. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia difetto di motivazione in quanto l'avvenuta concessione delle due attenuanti (generiche e dell'avvenuto risarcimento) avrebbe dovuto comportare un giudizio di prevalenza delle stesse sulla contestata aggravante. La censura deve ritenersi manifestamente infondata in quanto non è stata addotta alcuna ragione a sostegno della dedotta doglianza;
invero, la Corte di merito, con congrua ed adeguata motivazione, ha escluso in modo esplicito l'ipotesi sostenuta dal ricorrente in considerazione dell'elevatissimo grado di colpa attribuito al IB, in ordine al reato contestato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, consistita nell'avere lo stesso intrapreso una manovra di sorpasso in un tratto di strada ove la stessa era vietata, a fari spenti ed in una galleria priva di illuminazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce errore di diritto in quanto la violazione prevista dall'art. 589/2 C.P. non rappresenterebbe (contraddicendo quanto dedotto nel primo motivo), un'aggravante bensì una autonoma fattispecie di reato;
pertanto, la Corte di merito sarebbe incorsa in errore considerando le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante: non essendovi aggravanti, le attenuanti applicate avrebbero dovuto comportare la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto, secondo il costante indirizzo di questo S.C., in tema di omicidio colposo deve ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 589/2 C.P. allorquando pur non violandosi una norma di comportamento contenuta nel Codice della Strada, vi sia stata inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza, recepite e trasfuse nel suddetto Codice (Cass. 17/1/1991 n. 476 RV 186245; Cass. 16/6/1989 n. 8589 RV 181579). La manifesta infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 C.P.P. (Cass. sez. un. 21/12/2000 n. 32 RV 217266).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese giudiziali e tenuto conto della condotta processuale dello stesso, non esente da colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di cinquecento Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004