Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
Il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 19 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per mancanza del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356; tale preclusione sussiste, invece, nel caso in cui la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2016, n. 23040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23040 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
23040- 1 7 SD REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.1971 Domenico Carcano Andrea Tronci -CC 07/12/2016 Giorgio Fidelbo - Relatore - R.G.N. 18557/16 Laura Scalia Antonio Corbo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da ON AN, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2016 emessa dal Tribunale di Foggia;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia disponeva, ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, il sequestro a fini di confisca di diversi beni intestati ad AN ON o comunque a lui riferibili perché intestati ai suoi го congiunti, in riferimento ai reati di ricettazione di beni per un valore di circa euro 600.000, nell'ambito di un procedimento penale in cui è contestata anche l'associazione a delinquere, di cui il ON sarebbe stato il promotore.
2. In sede di riesame il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo la restituzione dei beni acquistati negli anni 1991, 1993 e 1995, ritenendo che tali acquisti fossero eccessivamente risalenti rispetto all'epoca in cui ON avrebbe commesso le condotte di ricettazione, riferibili all'anno 2011. Per il resto il sequestro veniva confermato.
3. Sul ricorso del ON la Corte di cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale ritenendo carente il criterio della ragionevolezza temporale, in quanto, senza una adeguata motivazione, il sequestro aveva riguardato beni acquistati in epoca precedente al 2011, data dei commessi reati di ricettazione.
4. In sede di rinvio il Tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha preliminarmente confermato la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati di ricettazione;
ha ritenuto che tutti gli acquisti presi in esame sono rispettosi del criterio di ragionevolezza temporale;
ha stabilito che, anche per i beni risultati intestati a terzi, sussiste a carico del ON una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale;
ha, quindi, confermato il sequestro finalizzato alla confisca, disponendo la restituzione dell'appartamento in Cerignola alla via Monte Bianco n. 6 (distinto al foglio 203, particella 1430, sub 34 e 29) e del terreno con uliveti situato pure in Cerignola alla Contrada MI (distinto in catasto al foglio 307, particelle 67, 68, 69).
5. L'avvocato Giancarlo Chiariello, difensore del ON, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge sotto diversi profili. Rileva come il Tribunale, quale giudice di rinvio, non si sia attenuto ai principi fissati dalla Corte di cassazione in relazione al dato temporale da prendere in considerazione, ma abbia forzato l'indagine riferendosi a periodi 2 del tutto scollegati all'oggetto della contestazione, costituita dall'epoca di commissione dei reati di ricettazione, risalenti al 2011, (agosto novembre - 2011), spingendosi a analizzare episodi criminosi eccentrici rispetto al thema decidendum, addirittura risalenti agli anni '80. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente ipotizzato la possibilità di operare l'ablazione in relazione a reati diversi da quelli oggetto di contestazione (ricettazione), allargando le basi operative dell'istituto di cui all'art. 12-sexies cit., in contrasto con la legge e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. L'aver ignorato il principio della ragionevole correlazione temporale ha determinato l'illegittimità del sequestro del compendio aziendale risalente al 1992, vent'anni prima delle condotte di ricettazione contestate;
stesso discorso per i due trattori agricoli, confluiti nella disponibilità del ON in epoca risalente e per gli altri beni, anche quelli acquistati nel 2008. Il ricorrente, poi, censura una serie di incongruenze nella ricostruzione dei redditi del ON effettuata nelle perizie e riprese dal Tribunale, ribadendo una assoluta compatibilità dei redditi con l'attività di imprenditore agricolo svolta dall'imputato. Infine, il ricorrente sottopone a critica il provvedimento del Tribunale là dove afferma, apoditticamente, che i terzi interessati sono semplici prestanome del ON, senza alcuna verifica sull'esistenza della interposizione fittizia, come invece richiesto dalla sentenza di annullamento della Cassazione.
6. Nella sua richiesta il Sostituto Procuratore generale ha ritenuto che il Tribunale abbia risposto correttamente alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
7. Con la memoria depositata il 25 novembre 2016 l'avvocato Chiariello ha rappresentato che nel procedimento di prevenzione personale la Corte d'appello di Bari, con provvedimento del 5 luglio 2016, divenuto irrevocabile, ha escluso la pericolosità sociale del ON, decisione che porta ad escludere in radice la possibilità di individuare fonti inquinate di reddito che abbiano alimentato le disponibilità finanziarie dell'imputato. 3 Nello stesso tempo, ha sottolineato che, nella procedura di prevenzione patrimoniale, il Tribunale di Foggia ha restituito tutti i beni oggetto del vincolo cautelare disposto ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011, provvedimento che dimostra la fonte lecita degli acquisti oggetto di contestazione nel presente procedimento. Tenuto conto della sostanziale coincidenza e sovrapponibilità tra i presupposti del sequestro ex art. 12-sexies cit. e dei provvedimenti ablatori di cui all'art. 19 d.lgs. cit. deve ritenersi ormai consumata l'actio in rem nei confronti degli stessi beni oggetto della previsione dell'art. 12-sexies cit., essendosi realizzata una preclusione pari a quella dell'art. 649 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del motivo del ricorso con cui si censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto la sussistenza dell'interposizione fittizia dei beni in favore di terzi, considerati semplici prestanomi. Si rileva come il ricorrente non abbia alcun interesse a sollevare una tale contestazione, in quanto legittimati a censurare la ritenuta esistenza di una fittizia interposizione sarebbero semmai i terzi estranei al procedimento penale, facendo valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'indagato.
2. Sono invece fondate le doglianze relative all'omessa considerazione della correlazione temporale con riferimento ad alcuni beni oggetto del sequestro. Già la precedente sentenza n. 4424 del 2016 di questa Corte aveva rilevato l'erronea applicazione del criterio di ragionevolezza temporale, in relazione al sequestro che aveva avuto ad oggetto beni acquistati in epoca precedente ai reati di ricettazione, presupposto del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992. Il Tribunale, pur prendendo atto del dictum della Corte, ha tuttavia confermato il sequestro riguardante il compendio aziendale, nonostante si tratti di un'attività risalente al 1992, cioè ad un'epoca molto precedente rispetto ai reati di ricettazione, commessi nel 2011. I giudici hanno giustificato tale decisione considerando che il criterio temporale deve ritenersi rispettato 4 anche per i cespiti acquistati molto tempo prima della commissione dei reati spia, a condizione che vi sia stato un incremento negli anni per effetto di nuovi investimenti. Invero, si osserva che la giurisprudenza ritiene che per il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr. Sez. 1, n. 1100 del 16/04/2014, Persichella;
Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano;
Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella). Inoltre, in alcune decisioni quelle cui sembra riferirsi il Tribunale - si è confermato il sequestro su beni aziendali acquistati in epoca assai risalente rispetto al tempus commissi delicti, ma in quanto su essi sono risultati effettuati nel corso degli anni successivi investimenti non giustificati dai redditi dichiarati (Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre). Nel caso in esame il Tribunale si è limitato a registrare l'incremento del compendio aziendale sorto nel 1992 per effetto di nuovi investimenti, ma non ha indicato alcun elemento da cui desumere che si è trattato di investimenti ingiustificati rispetto ai redditi del ricorrente, né risulta effettuata alcuna verifica sui tempi in cui si sono avuti tali investimenti e, conseguentemente, sui redditi di cui disponeva il ON a quell'epoca. Ne consegue, che la misura cautelare disposta relativamente al compendio aziendale della ditta individuale ON è stata applicata senza rispettare alcun criterio cronologico e, comunque, omettendo ogni verifica sugli investimenti effettuati nel corso degli anni in rapporto al reddito del ricorrente. Analogo discorso deve essere fatto per il sequestro del trattore agricolo targato AN548M acquistato nel 2000: in questo caso il Tribunale ha giustificato il sequestro facendo riferimento al momento dell'effettivo pagamento. Tuttavia, anche utilizzando questo criterio deve rilevarsi l'irragionevolezza della relazione temporale rispetto al reato di ricettazione, considerando che il pagamento risale al 2005, cioè sei anni prima. Peraltro, i giudici in questo caso hanno fatto riferimento ad attività delittuose attribuibili ها 5 al ON e risalenti agli anni '80, che però non risultano essere state mai poste a fondmento del sequestro in questione. Invece, appare corretta la motivazione in relazione all'altro trattore agricolo, il cui pagamento è stato effettuato con cambiali aventi scadenze fino al 2011. 3. I motivi con cui nel ricorso si censurano i risultati delle perizie che hanno ricostruito i redditi del ON, poste a base della decisione del Tribunale, sono infondati, in quanto attengono a valutazioni di merito e a eventuali vizi di motivazione non deducibili in questa sede.
4. Infine, sono infondate le doglianze contenute nella memoria difensiva, in cui si rappresenta che il parallelo procedimento di prevenzione si sarebbe definito con l'esclusione della pericolosità sociale del ON e la restituzione dei beni sequestrati. Si rileva che nel rapporto tra misura di prevenzione patrimoniale e misura emessa ai sensi dell'art. 12-sexies cit. non vi è spazio per parlare di preclusione da giudicato, dal momneto che si tratta di provvedimenti che vengono adottati su presupposti diversi, sicché deve escludersi che si possa ipotizzare un ne bis in idem. E' invece prospettabile una forma di preclusione processuale, sul tipo di quella che si può realizzare in materia cautelare, suscettibile di essere messa in discussione dalla sopravvenienza di fatti nuovi. Tuttavia, tale forma di pregiudizialità opera solo se le decisioni sono intervenute su presupposti comuni, come ad esempio la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito oppure la titolarità del bene, ma deve essere esclusa negli altri casi relativi ad altri aspetti che caratterizzano le singole misure patrimoniali. Così deve escludersi che vi sia preclusione quando le diverse valutazioni sui provvedimenti risultino ascritte al presupposto diverso delle due misure, ad esempio responsabilità penale per l'art. 12-sexies e pericolosità sociale per la misura di prevenzione, anche se proiettate a livello di misure cautelari (cfr. Sez. 6, n. 872 del 2013, Barbaro). Nella specie, deve negarsi ogni interferenza del procedimento di prevenzione, in quanto la misura risulta revocata perché il proposto non è stato ritenuto pericoloso, per cui deve ritenersi legittimamente disposto il sequestro ex art. 12-sexies legge 356/1992. го 6 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al compendio aziendale della ditta individuale ON AN e al trattore agricolo targato AN548M acquistato in data 5 giugno 2000, beni di cui si dispone la restituzione, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al compendio aziendale della ditta individuale ON AN e al trattore agricolo targato AN548M acquistato in data 5 giugno 2000, di cui ordina la restituzione. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 7 dicembre 2016 Il Presidence Il Presidente Il Consigliere eştensore Domenico Carcano Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAG 2017 IO] IL FUNZIONAR A Piste Experto M E 7