Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore. Ne consegue che, nel caso in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2002, n. 40939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40939 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni - Presidente - del 16/10/2002
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1167
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 010940/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AR N. IL 26/01/1949;
2) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 07/12/2001 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO US;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonino ABATE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
LA CORTE OSSERVACA AR ha proposto ricorso avverso la sentenza 7 dicembre 2001 della Corte d'appello di Catania che ha parzialmente confermato (dichiarando estinte per prescrizione alcune contravvenzioni e riducendo conseguentemente la pena inflitta in primo grado) la sentenza 17 settembre 1999 del Tribunale di Catania che lo aveva condannato per il delitto di lesioni colpose in danno di LA RU LA infortunatosi il 23 giugno 1996 a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi all'interno del reparto officina dell'Azienda municipale Trasporti di Catania, dalla quale entrambi dipendevano, durante i lavori di riparazione di un autobus cui la persona offesa era addetta.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e del c.p.p., per mancanza di motivazione sui motivi di appello concernenti la sua responsabilità e perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse il destinatario delle norme antinfortunistiche. In realtà, si afferma nei motivi, il ricorrente era un semplice capo operaio che aveva l'esclusivo compito di riferire le direttive del capo officina agli altri operai;
per altro verso l'azienda aveva nominato un responsabile del servizio di protezione e prevenzione che avrebbe dovuto rispondere delle eventuali violazione delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Con i motivi di appello il ricorrente aveva infatti lamentato che il primo giudice l'avesse ritenuto responsabile dell'infortunio occorso sol perché egli rivestiva la qualifica di capo operaio senza però considerare che a lui era attribuito l'esclusivo compito di trasmettere le direttive del capo officina, GA US, agli altri lavoratori con i quali prestava poi la sua opera senza alcun vincolo di sovraordinazione.
A queste doglianze il giudice d'appello ha fornito questa risposta:
"Non vi è dubbio che, nell'affidare l'incarico in questione, il OL agì nella sua qualità di capo operaio e nell'ambito dei poteri di diritto e di fatto connessi alla suddetta qualifica, e dunque in forza della sua posizione, rispetto ai suddetti operai, di sovraordinazione e di preminenza: a cagione della quale egli era anche tenuto a sorvegliare affinché il lavoro venisse eseguito con l'ausilio di attrezzatura adeguata e con l'osservanza delle norme e cautele di cui sopra."
È evidente che la motivazione sul motivo d'appello è del tutto apparente. L'imputato con l'impugnazione mirava a far accertare che egli era un semplice nuncius delle direttive del capo officina ma che non aveva alcun potere di sovraordinazione nei confronti degli operai ai quali aveva trasmesso gli ordini. In definitiva l'oggetto della censura era costituito dall'accertamento relativo alla sua qualità di preposto al settore nel quale venivano svolti i lavori (qualità, peraltro, che neppure risulta riportata nel capo d'imputazione della sentenza di primo grado). La Corte di merito, invece di spiegare le ragioni per le quali riteneva esistente la qualità di preposto e di indicare le fonti di prova idonee a dimostrare tale qualità, l'ha data invece per presupposta continuando a parlare di poteri connessi alla sua qualifica senza indicare la fonte del suo convincimento. Non ha infatti considerato, la sentenza impugnata, che per istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore. Se al dipendente è attribuito esclusivamente il compito (come in questo caso sostiene il ricorrente) di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro non può invece egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti. Tanto più che la sentenza di primo grado (che peraltro aveva anch'essa eluso il problema ricordato) aveva posto in evidenza come inspiegabilmente l'azione penale non fosse stata esercitata nei confronti di persone (in particolare il capo officina che avrebbe dato l'ordine di esecuzione del lavoro poi eseguito con modalità ritenute pericolose) che certamente ricoprivano la posizione di garanzia.
Non avendo, la Corte di merito, accertato questo elemento di fatto che, solo se ritenuto motivatamente esistente, poteva fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002