Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2002, n. 40939
CASS
Sentenza 16 ottobre 2002

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore. Ne consegue che, nel caso in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2002, n. 40939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40939
    Data del deposito : 16 ottobre 2002

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