Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7888 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
07 888/02 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Dichiarazione giudiziale paternità. Ricorso ex art. 111 Cost. Pretese nullità della IN NOME DEL POPOLO ITALIANO notifica e del decreto di ammissibil. dell'azione. SSAZIONE Ricetto del ricorso LA CORTE SU ! SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.148/01 Presidente Dott. Antonio Saggio 2309/01 Cons. Rel. Dott. Giuseppe Vito A Magno 21807 Cron. Consigliere Felicetti Dott. Francesco 1602 Consigliere Rep. Dott. Sergio Di Amato Ud. 13/03/02 Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio dal Sig. Sale SE N TENZA per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: 130 MRG 2002 IL CANCELLIERE FI NF, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso, n. 71, presso l'avvocato Giovanni Arieta, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Flamini, CANCELLERIA giusta procura speciale in calce al ricorso;
I D ricorrente 1 7
contro
RI IO, ammesso al gratuito patrocinio con C V decreto 23.6.1999, elettiv. domiciliato in Roma, via della Mercede, n.52, presso l'avvocato Mario Menghini, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Molinelli, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente ricorrente incidentale - 587 2002 avverso il decreto reso inter partes dalla Corte d'appello di Ancona e depositato il 19.9.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi gli avvocati Antonio Flamini e Renzo Molinelli;
ProcuratoreUdito il P.M., in persona del Sostituto Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto depositato il 19.9.2000, la corte d'appello di Ancona rigettò il reclamo proposto da FI NF avverso il decreto con cui il tribunale di Macerata aveva accolto la domanda di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, esperita ai sensi dell'articolo 274 C.C. da RI IO (ammesso al gratuito patrocinio con decisione 23.6.1999 dell'apposita commissione presso 10 stesso tribunale) nei confronti del nominato FI. Ritenne la corte che i due motivi in rito del reclamo (nullità della notifica del decreto del tribunale, per mancata indicazione del richiedente, e nullità dello stesso decreto, per mancata partecipazione al r 2 procedimento del pubblico ministero) erano infondati, giacché l'eventuale irregolarità della notifica era sṭata sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'att> (il resistente aveva infatti conosciuto il 2 provvedimento del giudice, ed aveva presentato puntuale reclamo anche nel merito) e poiché, contrariamente all'affermazione del reclamante, il pubblico ministero era stato posto nella condizione di intervenire nel processo, mediante avviso, con congruo anticipo, dell'udienza di discussione del ricorso, non risultando necessaria, ai fini della regolarità della procedura, l'effettiva partecipazione ad essa dell'organo pubblico. Quanto al motivo di reclamo nel merito, la corte anconetana lo respingeva, perché l'approfondita istruzione svolta dal tribunale aveva posto in evidenza - riesaminati peraltro dalla una serie di elementi in virtù dei quali non si può escludere stessa corte - con sufficiente certezza l'attendibilità dell'afferma- zione del RI circa la paternità del FI: il che era ritenuto bastante a costituire quel fumus boni juris che rende ammissibile l'azione. Propone ricorso FI NF per la cassazione di tale decreto, formulando due motivi. Resiste RI IO mediante controricorso e ricorso incidentale, fondato su un solo motivo. Entrambe le G 3 _ parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi preliminarmente disporre la riunione del ricorso principale e di quello ai sensi incidentale, dell'articolo 335 c.p.c.. Va chequindi precisato il ricorso di per sé - inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 274, secondo comma, C.C., e 739, terzo comma, -c.p.c. può ritenersi proposto ai sensi dell'articolo 111 Cost. (anche se tale norma non è espressamente invocata), in virtù di costante giurisprudenza di questa suprema corte, per cui il decreto pronunziato dalla corte d'appello in sede di reclamo, ai sensi dell'articolo 274, secondo comma, C.C., nel giudizio concernente l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, ha natura decisoria e definitiva (Cass. nn. 2287/2001, 7558/2000, 4641/1999, 9442/1992) ed è quindi ricorribile per cassazione in base alla norma costituzionale citata. Sussistono, peraltro, i limiti peculiari di questo tipo di ricorso, proponibile soltanto per violazione di legge ovvero per nullità della sentenza, determinata da difetto assoluto о mera apparenza della motivazione (cfr., in generale, Cass. S.U., n. 10892/2001 e Cass. n. 2754/1993). Tanto premesso, si osserva che, col primo motivo, il ricorrente deduce nullità della notifica "del provvedimento che si impugna", cioè del decreto della corte d'appello, "poiché non risulta dalla copia inviata chi ne ha fatto richiesta all'ufficiale giudiziario". L'esposizione del motivo conclude, però, lamentando il fatto che "...la Corte di Appello ha respinto l'eccezione", nonostante che l'individuazione del richiedente non sia "rilevabile dall'atto notificato". Tali ultime espressioni si riferiscono al decreto del tribunale, com'è reso ancor più evidente dalla lettura della memoria illustrativa, laddove si tratta espressamente di "nullità della notifica del provvedimento del Tribunale di Macerata". Il motivo è inammissibile, per carenza d'interesse del ricorrente. La censura relativa alla nullità degli atti di notifica dei provvedimenti, infatti, rileva soltanto al fine di stabilire se le impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) esperite dal ricorrente potevano essere proposte nel termine lungo (articolo 327 c.p.c.) (articolo 325 dovevano esserlo entro quello breve nullità della c.p.c.), a seconda che la dedotta notificazione sussista realmente ovvero non sussista o sia stata sanata. Quest'ultima ipotesi è giustamente accolta dalla corte d'appello, trattandosi di nullità che - se realmente riscontrabile è stata comunque superata per avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato, ai sensi degli articoli 156, terzo comma, e 160 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 770/1999, 5662/1997, 2264/1996 e, incidentalmente, ma in termini, 5526/2001). preliminarmente, a In entrambi i casi, si riscontra - dellaprescindere anche dall'esame di ammissibilità domanda sotto altri profili (Cass. nn. 4984/2001, 486/1998) la totale mancanza d'interesse del ricorrente a dedurre la questione, atteso che la notifica (a parte l'identificazione del richiedente) ha raggiunto pienamente 10 scopo di consentirgli la conoscenza integrale del provvedimento, che è stato da lui effettivamente impugnato anche nel merito, provocando il riesame da parte della corte d'appello; e tenuto conto del fatto che un eventuale astratto interesse all'esatta applicazione della legge non soddisfa la norma stabilita dall'articolo 100, c.p.c. (Cass. n. 1616/2000). La censura è, quindi, inammissibile, per carenza d'interesse da parte del ricorrente. Col secondo motivo, il ricorrente ripropone la censura r 6 di nullità del procedimento davanti al tribunale di Macerata, a causa del riferito omesso intervento del pubblico ministero. Tale censura, disattesa motivatamente dalla corte d'appello, è del tutto infondata. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata e dagli atti di cui è consentita la lettura in questa sede, che il ricorso iniziale ed il pedissequo decreto presidenziale recante fissazione dell'udienza 22.9.1999, per la comparizione delle parti davanti al tribunale in camera di consiglio, furono tempestivamente trasmessi al pubblico ministero, che li acquisì in data 17.7.1999 (col n.187/99) e, in pari data, vi appose il visto. Il secondo visto, cui fa riferimento il ricorrente, fu apposto dal pubblico ministero, in data 11.4.2000, sul provvedimento del tribunale. La visione del provvedimento ovviamente posteriore al medesimo nulla toglie al fatto certo (e sufficiente, ai fini della regolarità della procedura), attestato dal visto in data 17.7.1999, che la procura aveva avuto cognizione degli atti ben prima dell'udienza, alla quale, volendo, sarebbe potuta intervenire. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, articolato in un solo mezzo, s 05 con cui si chiede la reiezione del ricorso principale per mancata impugnazione della sentenza d'appello nel merito, è chiaramente assorbito. Consegue al rigetto del ricorso principale la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate (tremilacentocinquanta),complessivamente in Euro 3.150 109T129,11 di cui Euro 3.000 (tremila) per onorari. 456T 20,66 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TOT. 149,77 prima sezione civile, il 13 marzo 2002. Оренду едио Il presiden te Il consigliere est. Bush Lip CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERS Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria Lisa Passin 30 MAG. 2002 11 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in dat2.6 SET.2002 Serie 4. aln. 40312. versate € 149.77 (euro CENTOGUARANTANOVE/77 6 p. 11 Dirigente Area Servizí 2 T (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO E 2 0 S Responsabile Servizio Anti Giudadan A 0 DELLE R (Dr. M. RACOCHINI T N E L