Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA N NO ED POR O ITALIANO04374/0 1 E LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 9544/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Cron.9448 GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: BUDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 201 presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIO ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, 167 -1- CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 05/08/98, rep. 66941; resistente con procura avversO la sentenza n. 1199/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 09/04/98 R.G.N. 3363/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.7.1996 il Pretore di Catania rigettava le opposizioni proposte dalla soc. Autolinee Buda r.l. avverso 6 atti di precetto ed un decreto ingiuntivo per importi vari notificati dall'Inps, disattendendo in tal modo la pretesa della società di porre in compensazione degli importi richiesti, un proprio anteriore credito vantato nei confronti del medesimo Istituto previdenziale per oltre seicento milioni indebitamente versati per contribuzione contro la disoccupazione dal 1 agosto 1981 al 31 maggio 1991. L'appellante rinnovava la richiesta di estinzione, per compensazione, dei crediti vantati dall'Inps, con annullamento dei titoli opposti, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.3 del d.l. 22.3.1993, n. 771 e dell'art. 1, n.3 della legge 20.5.1993, n. 151 nella parte in cui non consentono che le somme dovute dall'Inps a titolo di sgravi contributivi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, siano compensate con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'Inps. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Catania, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, già disattesa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 320 del 13.7.1995, respingeva l'appello con sentenza notificata l' 8.5.1998, avverso la quale la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la società Buda ripropone le medesime censure di illegittimità costituzionale formulate in secondo grado osservando, in particolare, che il trattamento ad essa riservato per effetto della moratoria disposta dalla legge n.151 del 1993 di conversione del d.l. n.71 del 1993, risulta di molto deteriore rispetto a quello di cui hanno potuto godere le aziende che, 3 disattendendo le leggi al tempo in vigore, hanno preferito procedere direttamente all'applicazione degli sgravi di cui trattasi o ne hanno, comunque, conseguito il rimborso coattivo e integrale - col solo limite della prescrizione decennale prima dell'entrata in vigore della moratoria medesima. A giudizio della società ricorrente un simile trattamento, oggettivamente discriminatorio, deve poter trovare rimedio nel sistema delle garanzie offerte dal nostro ordinamento. Il ricorso è inammissibile, oltre che infondato. Nel disattendere la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente in sede di appello, il Tribunale di Catania ha correttamente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 1995 la quale respinse, in quanto infondata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in 1. 20 maggio 1993, n. 151 (disposizioni in materia di sgravi of contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), nella parte in cui prevede che le somme dovute all'INPS a titolo di sgravi contributivi, per effetto della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, siano rimborsate, previa presentazione di domanda, ratealmente in dieci anni senza aggravio per rivalutazione monetaria ed interessi e senza la possibilità di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'INPS. Nell'occasione, il Giudice delle leggi rilevò come nei casi in cui il legislatore, in esecuzione di sentenza della Corte costituzionale, appresti la disponibilità dei mezzi economici necessari, tenendo anche conto dell'ampiezza dell'onere richiesto, deve ritenersi giustificata l'osservanza di particolari modalità e di ragionevoli limiti, nonché la gradualità corrispondente alle esigenze di reperimento delle risorse finanziarie (in passato, cfr. Corte cost., nn. 243/1993, 99/1995, 103/1995). Ed infatti, nella specie limiti e gradualità nella concessione delle sopravvenute erogazioni trovano giustificazione sia nell'esigenza di ristabilire un certo equilibrio tra le imprese e sia nella mutata logica di erogazione delle nuove provvidenze, poiché il rimborso a distanza di tempo dei contributi già versati non consegue più quelle stesse finalità sociali che giustificavano lo sgravio contestuale allo sviluppo della produzione ed al corrispondente livello occupazionale. La stessa Corte costituzionale precisò, inoltre, che non sussiste violazione né delle esigenze di tutela giurisdizionale, poiché la norma impugnata non attiene ai limiti processuali di tale tutela;
ne' degli artt. 23 e 53 Cost., che riguardano la diversa materia tributaria;
né degli artt. 41 e 97 Cost., poiché le scelte discrezionali del legislatore nel modulare gli incentivi alle diverse imprese, tenendo conto dei pubblici bilanci, sono state ragionevolmente esercitate. Ciò premesso, in ordine alla correttezza giuridica della decisione del Tribunale di Catania, deve rilevarsi che, in ogni caso il ricorso è inammissibile, non potendo costituire oggetto di ricorso per cassazione il giudizio negativo del giudice del merito circa la rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale (in tal senso, cfr., tra le altre, Cass., 22 aprile 1999, n. 3990). Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla perlespese. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente I D A Ref. 72 , 0 S 1 S 3 O 3 L . A L T 5 T , R O . A B A ' S I N E L Shelle D L P 3 S E A 7 I D - T N S 8 I - S G O IL CANCELLIERE 1 O N P 1 Depositato in Cancelleria E A M S I D E I A E G A , D oggi, 27 MAR 2001 G O O E E T R T L T T I S N I E R IL CANCELLIERE A I G S L E E D L 5 R E O O N D