Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2287
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Sentenza 16 febbraio 2001

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Il decreto con il quale la corte d'appello provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, comma secondo, cod. civ., nel giudizio promosso ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., con i limiti previsti per tale tipo di ricorso, proponibile soltanto per violazione di legge. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere dedotta, quale vizio riconducibile a violazione della legge processuale, soltanto quando il vizio si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero quando la motivazione stessa sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la pronunzia di ammissibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., ben può essere fondata anche sulla sola affermazione della madre circa la ricorrenza di rapporti tra essa e il preteso padre all'epoca del concepimento, giacché la declaratoria di ammissibilità non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la mera possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2287
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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