Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 2
Il decreto con il quale la corte d'appello provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, comma secondo, cod. civ., nel giudizio promosso ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., con i limiti previsti per tale tipo di ricorso, proponibile soltanto per violazione di legge. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere dedotta, quale vizio riconducibile a violazione della legge processuale, soltanto quando il vizio si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero quando la motivazione stessa sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la pronunzia di ammissibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., ben può essere fondata anche sulla sola affermazione della madre circa la ricorrenza di rapporti tra essa e il preteso padre all'epoca del concepimento, giacché la declaratoria di ammissibilità non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la mera possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL UN, AL MM, AL SA, AL TO, AL IR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato DOMENICO SORRENTINO, rappresentati e difesi dall'avvocato MILITERNI INNOCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
HI ZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato SERGIO FIDENZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO ANDREA SINESIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di NAPOLI depositato il 29/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per i ricorrenti l'Avvocato Militerni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN NI chiedeva al Tribunale di Napoli di essere autorizzata a promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti degli eredi di NI NO, del quale assumeva di essere figlia, in quanto nata da una relazione tra il predetto e la madre NA CO.
Con decreto del 14 gennaio 1999 il Tribunale dichiarava ammissibile l'azione, tenuto conto delle precise affermazioni della CO circa l'esistenza di una relazione con il NO all'epoca del concepimento, poi continuata per anni, fino alla morte del predetto, dell'importante dono, consistente nell'arredamento completo della casa, che quest'ultimo aveva elargito alla NI in occasione delle sue nozze, degli stretti rapporti tra la famiglia della ricorrente e quella del NO.
Il reclamo proposto dagli eredi NO era rigettato con decreto del 14 gennaio - 29 aprile 1999 dalla Corte di Appello di Napoli, la quale osservava che oltre le specifiche circostanze giustificative dell'azione indicate dal primo giudice andava considerata quella, emersa nel giudizio di disconoscimento della paternità promosso dalla stessa NI, relativa agli esiti della prova ematico- genetica che aveva escluso la paternità del genitore legittimo. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione UN, MM, TO, VI, RO NO deducendo due motivi. Resiste con controricorso illustrato con memoria la NI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 111 Cost. in relazione all'art. 2 Cost., 274 c.p.c., nonché del principio di riservatezza, si deduce che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che la formulazione dell'art. 274 c.c. introdotta dalla legge di ritenere necessarie ai fini dell'ammissibilità dell'azione "specifiche circostanze" idonee a far apparire in concreto, e non in astratto, giustificata V azione e che il diritto fatto valere con la domanda di ammissibilità deve essere contemperato con quello alla riservatezza, onde il giudice può ritenere esistenti le condizioni legittimanti la proposizione dell'azione - così da giustificare un giudizio pubblico con conseguenti gravi ripercussioni sulla vita privata e familiare del soggetto coinvolto - solo quando gli elementi posti a base della domanda assumano il carattere di prova, e non quando costituiscano meri indizi. Si sostiene quindi V impossibilità di utilizzare, ai fini della declaratoria di ammissibilità della domanda, le sole affermazioni della madre e la ricorrenza di rapporti con il preteso padre all'epoca del concepimento, avendo tali circostanze natura meramente indiziaria.
Il motivo è infondato.
Costituisce invero orientamento consolidato di questa Suprema Corte che specifica funzione della fase preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità di cui all'art. 274 c.c., nel testo fissato dalla legge di riforma del diritto di famiglia, non è quella di accertare il rapporto di filiazione, bensì di riscontrare, con riferimento alle circostanze che la parte deduca ed alle presunzioni e agli elementi che facciano apparire verosimile il rapporto, l'eventuale fumus boni iuris circa la sua esistenza. Pertanto la pronunzia autorizzativa dell'azione non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la mera possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata (v. tra le tante, più di recente, Cass. 1999 n. 4712; 1997 n. 10384;
1997 n. 5371; 1997 n. 3810; 1997 n. 802; 1996 n. 1517).
In questa prospettiva si ritiene che possano essere utilizzate anche in via esclusiva le dichiarazioni della sola madre, ove dalle stesse siano enucleabili elementi idonei a far presumere la possibilità di un esito positivo del giudizio (Cass. 2000 n. 3368; 2000 n. 424; 1998 n. 1856; 1998 n. 151; 1997 n. 11032; 1997 n. 9417). D'altro canto l'esigenza di riservatezza invocata dai ricorrenti appare pienamente recepita nel dettato legislativo, avendo la norma espressamente disposto che l'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale abbia luogo senza alcuna pubblicità e sia mantenuta segreta.
La Corte di Appello si è pienamente attenuta ai principi di diritto che disciplinano la fase a cognizione sommaria, correttamente esaminando le circostanze prospettate dall'istante e da esse enucleando presunzioni ritenute idonee e sufficienti a denotare la possibile fondatezza dell'azione di merito.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 111 Cost. in relazione all'art. 2 Cost., 274 c.c., 135 c.p.c., assoluta carenza o semplice apparenza della motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha adottato una motivazione talmente scarna da doversi considerare meramente apparente, limitandosi a recepire in modo acritico gli argomenti prospettati dalla NI, senza darsi carico di verificare l'adeguatezza degli elementi offerti e la loro suscettibilità di sviluppo probatorio nel successivo giudizio di merito.
Il motivo è inammissibile.
È noto invero che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la Corte di appello pronuncia in sede di reclamo nel giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità possono essere denunziate soltanto "violazioni di legge", intese con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso che alla legge regolatrice del processo, e che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere dedotta, quale vizio riconducibile a violazione della legge processuale, soltanto quando il vizio si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero quando la motivazione stessa sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (v. per tutte Cass. 1999 n. 4641; 1997 n. 11027, 1997 n. 802; 1996 n. 1517; 1994 n. 6207). Il motivo in esame, al di là del riferimento formale ai vizi di violazione di legge e di assoluta carenza o apparenza di motivazione, è diretto a prospettare un difetto di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi esaminati dalla Corte di merito, o addirittura, ed ancor più inammissibilmente, a proporre un diverso apprezzamento di detti elementi, attraverso la specifica contestazione della loro idoneità a far desumere il fumus boni iuris, con evidente violazione dei limiti di proponibilità delle censure ai sensi della norma costituzionale richiamata. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 120.000, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 16 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001