Sentenza 1 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro04 9 34 /0 3 SETONE LAVORO Composta dagli Ill.m Dott. NZ TREZZA N. 22570/00 •.11021 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Od. 23/01/03 Rel. Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA + sul ricorso proposto da: -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in --- --- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delegaCORRERA, in atti;
- ricorrente
contro
AV VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, 2003 rappresentato 白 difeso dall'avvocato VI 416 -1- | FSIGILLO' giusta delega in atti;
- controricorrente -
di la sentenza It, 739/99 del Tribunale avverso PALERMO, depositata il 17/02/00 R.G.N. 216/98; I udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore I ! 'Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. NZ VA, premesso che l'INPS, dopo aver accolto la propria domanda di riscatto del pe- riodo del corso di laurea, gli aveva comunicato che la domanda doveva ritenersi priva di effetto, in quanto egli aveva chiesto di pagare entro il 31 mar- zo 1993, mentre aveva pagato la prima rata di con- tribuzione il 5 aprile 1993, e che, ciò nonostante, il 15 dicembre 1993 l'ente aveva inviato nuovi bolletti- ni per i versamenti mensili;
premesso, altresì, che il ricorso in sede amministrativa era stato respinto, conveniva l'INPS, davanti al PR, quale giudice del lavoro di Palermo, per sentir dichiarare che tutti contributi di riscatto da lui versati erano validi ed ef- ficaci e che l'istituto era tenuto a ricevere e ad ac- creditare le somme da versare di cui in causa. Il PR accoglieva la domanda, con sentenza che, su appello dell'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Palermo, il quale osservava che questa Corte, nella sentenza n. 708 del 1992, si era limitata a stabilire, senza entrare nel merito, che, in quella specie, il giudice di appello aveva puntigliosamente motivato in ordine alla ritenuta essenzialità del ter- mine per il versamento dei contributi, pronunciando- si solo con un inciso sulla essenzialità di detto ter- five 1 mine, mentre nel presente giudizio erano dibattute questioni ed eccezioni nuove. Aggiungeva che la norma, di carattere eccezionale, che fissa presunte decadenze all'esercizio del diritto alla prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi previdenzia- li, non è applicabile analogicamente al diverso cam- po del riscatto dei periodi degli studi universitari e che il termine in questione non pare oggettivamente essenziale, dato che i calcoli per la costituzione della riserva matematica sono ancorati alla data di pre- sentazione della domanda e "ininfluenti alla data del primo pagamento rateale" e dato che, come rilevato dal PR, un ritardo, come nell'ipotesi, di quattro giorni non ledeva l'interesse di coordinare con gli adempimenti dell'interessato gli oneri dell'ente. Non poteva, inoltre, secondo il Tribunale, reputarsi essenziale un termine considerato elastico dalla stessa amministrazione, tanto più che questa, dopo l'invio di ulteriori bollettini di versamento, successivi al ricorso gerarchico, aveva dimostrato per facta concludentia di rinunciare all'essenzialità del termi- ne medesimo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassa- zione l'INPS con un unico, articolato motivo;
resiste il VA con controricorso. for 2 Motivi della decisione. L'INPS, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 50 I. 153 del 1969, dell'art. 2 nonies della I. 114 del 1974, dell'art. 13 I. n. 1338 del 1962 e dell'art. 1457 c.c., nonché vizio di motivazione, censura la decisione impugnata e rileva che la giuri- sprudenza di questa Corte ha riconosciuto applica- bili le norme di ermeneutica contrattuale anche agli atti amministrativi emessi dall'INPS nell'ambito del rapporto di negoziazione pubblico amministrativa che segue alla presentazione delle domande di ri- scatto, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto dare rilievo: a) alla dichiarazione di volontà di esso istituto che notifica gli adempimenti essenziali per il riscatto con invito a provvedervi entro un dato ter- mine;
b) alla ricezione di detta volontà dagli interes- sati, senza che esprimano dissenso;
c) alla circo- stanza che, se gli interessati con la loro inerzia e silenzio lasciano scadere i termini, pongono in esse- re comportamenti concludenti, valenti anch'essi co- me dichiarazioni di volontà. Aggiunge l'Istituto che il mancato rispetto dei termini impedisce ed ostacola ex l'esercizio il compimento degli obblighi gravanti;
si tratta di termini essenziali;
altrimenti si impedirebbe all'ente e di svolgere la sua attività e di definire le 3 procedure amministrative in contrasto con i principi di legalità di buon andamento della p.a.. La censura si rivela priva di pregio, in quanto la doglianza con essa proposta è inammissibile, poi- ché non investe l'autonoma ratio decidendi, conte- nuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui non poteva reputarsi essenziale il ter- mine per il versamento dei contributi di riscatto con- siderato elastico dalla stessa amministrazione, tanto più che questa, dopo l'invio di ulteriori bollettini di versamento, successivi al ricorso gerarchico, aveva dimostrato per facta concludentia di rinunciare all'essenzialità del termine medesimo. Si tratta di statuizione intrinsecamente idonea a decidere la controversia, ma che assolutamente non è investite dal ricorso in esame, essendosi, invece, l'istituto ricorrente limitato a censurare la statuizione riguardante la non essenzialità in astratto del pre- detto termine. sulla base dell'interpretazione dell'atto amministrativo che lo prevede. Merita, pertanto, di essere confermato, nella spe- cie, l'orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autono- a me, ciascuna logicamente e giuridicamente suffi- Lich H 4 ciente a sorreggerla, l'omessa specifica impugna- zione di tutte le ragioni rende inammissibili - per le censure relative alle ragioni difetto di interesse esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero mai condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione (Cass. 9 settembre 1997 n. 8798; Cass. 16 marzo 1995 n. 3073). Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-| mento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro oltre Euro 2.000 (due- ' mila) per onorario. II 23 gennaio 2003.. L'estensore. Il Presidente. Кисеща Ечено fear fouler. TIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 APR. 2003 IL CANCELLIERE تہ "Vilaus 10mu 5