Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 1 della legge 1 agosto 2003 n. 207 in favore del condannato che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva, non si considera come pena scontata quella estintasi per effetto di indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2007, n. 46091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46091 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 06/11/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3506
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 004383/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONVENTO RINO SANTO, N. IL 15/12/1958;
avverso ORDINANZA del 04/04/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo S., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2006 il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava il reclamo proposto da Rino Santo Convento - condannato dalla Corte d'appello di Venezia per concorso in bancarotta alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, di cui due condonati ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990 - avverso il provvedimento con il quale magistrato di sorveglianza della medesima città aveva respinto la domanda di applicazione della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 207, non ritenendo sussistente il requisito stabilito dall'art. 1, comma 1, che prevede la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite di due anni nei confronti del condannato che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva.
Il Tribunale osservava che il condono ha natura di causa estintiva della pena e ha quale effetto l'anticipazione del relativo termine di espiazione, ma che la pena estinta per effetto del condono (nel caso di specie il D.P.R. n. 394 del 1990) non può essere equiparata alla pena effettivamente scontata con la conseguenza che la parte di sanzione condonata non è assimilabile alla quota di pena che occorre avere espiato per ottenere l'applicazione del beneficio di cui alla L. n. 207 del 2003. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, EN, il quale lamenta erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 207 del 2003, artt. 1 e 7 avuto riguardo alla natura del condono, che costituisce la rinuncia dello Stato all'esecuzione di parte della sanzione originariamente irrogata, al dato letterale delle citate disposizioni che non richiedono la "effettiva" espiazione della pena e alla ratio sottesa all'intervento legislativo, caratterizzato da finalità deflattive. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'interpretazione della nozione di "pena scontata" e la riconducibilità a tale categoria della pena estinta per effetto di un provvedimento di condono ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva. Di tale beneficio può, infatti, usufruire, ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 2007, art. 1, comma 1, il condannato che abbia "scontato" almeno la metà della pena detentiva, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 2 della medesima disposizione normativa.
2. Ad avviso del Collegio per pena "scontata" deve intendersi la concreta ed effettiva espiazione della sanzione penale irrogata dal giudice della cognizione. Depongono, in tal senso, plurimi elementi interpretativi di natura letterale e logico-sistematica. Nell'ambito della L. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche (cd. legge di ordinamento penitenziario) molteplici disposizioni contengono l'espresso riferimento alla nozione di espiazione della pena come forma di esecuzione della stessa nelle sue diverse modalità attuative (artt. 47 ter, 47 quinquies, 50 c.p.p.) o come presupposto per la detrazione di periodi di tempo predeterminati (L. n. 354 del 1975, art. 54, comma 1) o per la concessione di misure alternative alla detenzione in carcere (art. 47 quinquies c.p.p., art. 50 c.p.p., comma 2, art. 50 bis c.p.p.). Pertanto, insito nel concetto di espiazione è un connotato di effettività dell'esecuzione della pena.
Quando il legislatore ha voluto equiparare all'espiazione della pena situazioni diverse lo ha detto espressamente. Particolare valenza assumono, al riguardo, la L. n. 354 del 1975, art. 54, u.c., che, agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere "espiato" per essere ammessi ai benefici del permesso premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, assimila alla pena "scontata" la parte di pena detratta a titolo di liberazione anticipata, e la medesima L., art. 47, comma 12 bis che consente la detrazione di pena prevista dall'art. 54 ord. pen. all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova, nel periodo di affidamento e, quindi, durante l'esecuzione della pena, di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità. Proprio con riferimento all'art. 54 ord. pen. questa Corte ha già avuto modo di osservare che il principio in esso enunciato, secondo cui la parte di pena detratta per effetto della liberazione anticipata si considera come scontata, ha carattere eccezionale con riferimento al calcolo del periodo minimo di pena espiata necessario per l'ammissione ai benefici per i quali è richiesta la espiazione di un certo periodo di pena (Cass., Sez. 1, 25 novembre 1983, n. 2009, Caruso, rv. 161740; Cass. Sez. 1, 15 marzo 2000, n. 1967, Valentino, rv. 215920), che non sussiste alcun principio generale secondo il quale tutte le forme di modificazione della misura della pena da espiare in concreto debbano essere considerate come forme di espiazione della pena e che sarebbe contrario al criterio di logicità e razionalità sotteso al principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 Cost. la equiparazione dell'indulto all'effettiva espiazione della pena. Inoltre, la L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 2, nel disciplinare l'ambito oggettivo di applicabilità della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, attribuisce rilievo, con riferimento alla pena determinata ai sensi dell'art. 663 c.p.p., soltanto alla decurtazione della parte di pena per la quale
è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata, mentre non contiene alcun riferimento alla parte della pena oggetto di eventuale condono.
Sotto tutti questi profili, dunque, è possibile affermare che, ai fini della concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 1 la pena estinta per effetto del condono (che si limita ad incidere sul termine finale di espiazione della pena) non è in alcun modo equiparabile alla parte di pena che è necessario avere "scontato" in vista dell'ammissione al predetto beneficio.
3. Alla luce di quanto sinora esposto non appaiono conferenti le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente che, da un lato, ha evidenziato che, in base alla L. n. 207 del 2003, art. 7 il beneficio può essere concesso anche a chi è in attesa di esecuzione della pena, e, dall'altro, ha osservato che della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena può usufruire anche chi è già ammesso ad una misura alternativa. Entrambe le ipotesi, infatti, presuppongono la sussistenza del presupposto stabilito dalla L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 1, ossia l'avvenuta espiazione di almeno metà della pena detentiva o per effetto di un pregresso periodo di custodia cautelare (qualora si tratti di un soggetto in attesa dell'esecuzione della pena) o per effetto dell'avvenuta espiazione della pena in forma alternativa alla detenzione in carcere, da sommare ad un eventuale, pregresso periodo detentivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007