CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2023, n. 14281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14281 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN PP, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 07-06-2022 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Dall'Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Rosario Fiore, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14281 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del 18 marzo 2021, con cui il Tribunale di Salerno, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato PP IN alla pena di mesi 8 di reclusione e 2.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, reato a lui contestato per avere illecitamente detenuto nella sua autovettura sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina;
fatto accertato in Battipaglia il 4 febbraio 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, IN, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un motivo unico, con il quale è stata censurata la mancata declaratoria della nullità del decreto di citazione a giudizio per la celebrazione del giudizio direttissimo, stante l'omesso avviso all'imputato della facoltà di poter accedere alla messa alla prova, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, integrando ciò un'ipotesi di nullità di ordine generale. In applicazione dei principi indicati nell'ordinanza n. 71 del 20 febbraio 2019 della Corte costituzionale, il Tribunale, anche d'ufficio, all'esito della convalida dell'arresto, avrebbe dovuto rendere edotto l'imputato della facoltà di poter sospendere il procedimento per accedere alla messa alla prova, potendo tale istanza, in sede di giudizio direttissimo, essere avanzata fino all'apertura del dibattimento, non essendo irrevocabile la precedente scelta dell'imputato di voler accedere al giudizio abbreviato, essendo per altro verso impossibile, nel breve termine a difesa chiesto dal nuovo difensore di fiducia, fornire tutta la documentazione per accedere alla messa alla prova, in assenza peraltro di un provvedimento interlocutorio del Tribunale. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 gennaio 2023, l'avvocato Rosario Fiore, difensore diTh fiducia di IN, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. La doglianza difensiva, invero, costituisce la sostanziale riproposizione di una questione già sottoposta alla Corte territoriale, che l'ha superata con argomentazioni pertinenti. É stato innanzitutto premesso nella sentenza impugnata che, all'udienza del 5 febbraio 2021, l'imputato chiedeva di definire il processo a suo carico con rito abbreviato, mentre all'udienza dell'Il marzo 2021 il nuovo avvocato difensore chiedeva termine a difesa e, alla successiva udienza del 18 marzo 2021, sollecitava la sospensione del procedimento per messa alla prova. Il giudice di primo grado rigettava l'istanza sia perché intempestiva sia perchè inammissibile: intempestiva, perché presentata dopo la richiesta di definizione con rito abbreviato;
inammissibile perché priva del programma o della relativa richiesta di elaborazione all'Ufficio dì esecuzione penale esterna. Orbene, la Corte di appello ha ritenuto non corretta la declaratoria di intempestività, non essendo il rito abbreviato incompatibile con la messa alla prova. Il rigetto dell'istanza è stato comunque condiviso dalla Corte territoriale, in base al rilievo secondo cui non era stata prodotto il programma, sottolineandosi al riguardo che il difensore dell'imputato, dopo la richiesta (e la concessione) del termine a difesa, avrebbe potuto tranquillamente depositare presso l'U.E.P.E. la richiesta di elaborazione del programma da presentare al giudice. Di qui il mancato accoglimento dell'eccezione difensiva, rispetto alla quale è stato altresì osservato che l'art. 558 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'avviso all'imputato di chiedere la messa alla prova in sede di giudizio direttissimo, non ha ricevuto censure da parte del giudice delle leggi, fermo restando che, in ogni caso, il mancato avviso in esame integra al più una nullità a regime intermedio, che è sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., se, come appunto avvenuto nella vicenda in esame, la parte si è comunque avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso risulta preordinato. 2. Orbene, l'impostazione della sentenza impugnata appare corretta, sia nella parte in cui ha rimarcato, rispetto all'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, la natura di nullità di ordine generale della relativa violazione, che ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli art. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 4, n. 21897 del 21/02/2017, Rv. 269943), sia nella parte in cui ha ritenuto impropria la declaratoria di intempestività della richiesta difensiva, avendo questa Corte affermato che anche l'imputato giudicato con rito abbreviato può richiedere la messa alla prova (cfr. Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282739 e Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Rv. 277681), sia, e per quanto maggiormente rileva in questa sede, nella parte in cui ha ritenuto comunque non accoglibile la richiesta difensiva, perché non accompagnata né dal programma elaborato dall'U.E.P.E., né dalla prova almeno della presentazione della relativa richiesta. In ordine a tale aspetto, deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278619), secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quantomeno, della richiesta della sua elaborazione all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464 bis cod. proc. pen.; il comma 4, primo periodo, di tale norma, infatti, prevede testualmente che "all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma". Dunque, all'istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di detto programma, essendo tale previsione volta a comprovare la serietà della istanza e l'effettiva volontà dell'imputato di accedere alla messa alla prova. Nel caso di specie, è pacifico che l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova, presentata dopo la concessione di un termine a difesa, non è stata accompagnata né dalla allegazione del programma di trattamento e neppure dalla richiesta di detto programma, per cui, almeno sotto tale profilo, legittimamente è stata disattesa l'istanza difensiva. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di IN, in quanto ripropisitivo di temi già adeguatamente affrontati nella sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Dall'Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Rosario Fiore, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14281 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del 18 marzo 2021, con cui il Tribunale di Salerno, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato PP IN alla pena di mesi 8 di reclusione e 2.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, reato a lui contestato per avere illecitamente detenuto nella sua autovettura sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina;
fatto accertato in Battipaglia il 4 febbraio 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, IN, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un motivo unico, con il quale è stata censurata la mancata declaratoria della nullità del decreto di citazione a giudizio per la celebrazione del giudizio direttissimo, stante l'omesso avviso all'imputato della facoltà di poter accedere alla messa alla prova, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, integrando ciò un'ipotesi di nullità di ordine generale. In applicazione dei principi indicati nell'ordinanza n. 71 del 20 febbraio 2019 della Corte costituzionale, il Tribunale, anche d'ufficio, all'esito della convalida dell'arresto, avrebbe dovuto rendere edotto l'imputato della facoltà di poter sospendere il procedimento per accedere alla messa alla prova, potendo tale istanza, in sede di giudizio direttissimo, essere avanzata fino all'apertura del dibattimento, non essendo irrevocabile la precedente scelta dell'imputato di voler accedere al giudizio abbreviato, essendo per altro verso impossibile, nel breve termine a difesa chiesto dal nuovo difensore di fiducia, fornire tutta la documentazione per accedere alla messa alla prova, in assenza peraltro di un provvedimento interlocutorio del Tribunale. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 gennaio 2023, l'avvocato Rosario Fiore, difensore diTh fiducia di IN, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. La doglianza difensiva, invero, costituisce la sostanziale riproposizione di una questione già sottoposta alla Corte territoriale, che l'ha superata con argomentazioni pertinenti. É stato innanzitutto premesso nella sentenza impugnata che, all'udienza del 5 febbraio 2021, l'imputato chiedeva di definire il processo a suo carico con rito abbreviato, mentre all'udienza dell'Il marzo 2021 il nuovo avvocato difensore chiedeva termine a difesa e, alla successiva udienza del 18 marzo 2021, sollecitava la sospensione del procedimento per messa alla prova. Il giudice di primo grado rigettava l'istanza sia perché intempestiva sia perchè inammissibile: intempestiva, perché presentata dopo la richiesta di definizione con rito abbreviato;
inammissibile perché priva del programma o della relativa richiesta di elaborazione all'Ufficio dì esecuzione penale esterna. Orbene, la Corte di appello ha ritenuto non corretta la declaratoria di intempestività, non essendo il rito abbreviato incompatibile con la messa alla prova. Il rigetto dell'istanza è stato comunque condiviso dalla Corte territoriale, in base al rilievo secondo cui non era stata prodotto il programma, sottolineandosi al riguardo che il difensore dell'imputato, dopo la richiesta (e la concessione) del termine a difesa, avrebbe potuto tranquillamente depositare presso l'U.E.P.E. la richiesta di elaborazione del programma da presentare al giudice. Di qui il mancato accoglimento dell'eccezione difensiva, rispetto alla quale è stato altresì osservato che l'art. 558 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'avviso all'imputato di chiedere la messa alla prova in sede di giudizio direttissimo, non ha ricevuto censure da parte del giudice delle leggi, fermo restando che, in ogni caso, il mancato avviso in esame integra al più una nullità a regime intermedio, che è sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., se, come appunto avvenuto nella vicenda in esame, la parte si è comunque avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso risulta preordinato. 2. Orbene, l'impostazione della sentenza impugnata appare corretta, sia nella parte in cui ha rimarcato, rispetto all'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, la natura di nullità di ordine generale della relativa violazione, che ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli art. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 4, n. 21897 del 21/02/2017, Rv. 269943), sia nella parte in cui ha ritenuto impropria la declaratoria di intempestività della richiesta difensiva, avendo questa Corte affermato che anche l'imputato giudicato con rito abbreviato può richiedere la messa alla prova (cfr. Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282739 e Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Rv. 277681), sia, e per quanto maggiormente rileva in questa sede, nella parte in cui ha ritenuto comunque non accoglibile la richiesta difensiva, perché non accompagnata né dal programma elaborato dall'U.E.P.E., né dalla prova almeno della presentazione della relativa richiesta. In ordine a tale aspetto, deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278619), secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quantomeno, della richiesta della sua elaborazione all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464 bis cod. proc. pen.; il comma 4, primo periodo, di tale norma, infatti, prevede testualmente che "all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma". Dunque, all'istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di detto programma, essendo tale previsione volta a comprovare la serietà della istanza e l'effettiva volontà dell'imputato di accedere alla messa alla prova. Nel caso di specie, è pacifico che l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova, presentata dopo la concessione di un termine a difesa, non è stata accompagnata né dalla allegazione del programma di trattamento e neppure dalla richiesta di detto programma, per cui, almeno sotto tale profilo, legittimamente è stata disattesa l'istanza difensiva. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di IN, in quanto ripropisitivo di temi già adeguatamente affrontati nella sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2023