Sentenza 26 settembre 2019
Massime • 1
È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2019, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2019 |
Testo completo
09 197-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.1411 Andrea Tronci Angelo Costanzo U.P. 26/09/2019 Ercole Aprile R.G.N. 21492/2019 Martino Rosati Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MI RI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 05/12/2018 dalla Corte di appello di Trento;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza, limitatamente all'aumento di pena apportato ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., e l'inammissibilità del ricorso per il resto;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui MI RI è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato dall'art. 80 lett.a) e g). L'imputato avrebbe in più occasioni ceduto nei pressi di una comunità giovanile hashish a soggetti minori di età.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente deducendo sette motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale in relazione all'art. 464 bis cod. proc. pen.; l'imputato avrebbe chiesto l'ammissione alla messa alla prova to 4 con conseguente sospensione del processo e la richiesta sarebbe stata irritualmente rigettata sul presupposto che all'istanza non fosse stato allegato il programma di trattamento e che non potesse essere concesso un rinvio del processo;
l'allegazione del programma, si assume, non sarebbe prevista come condizione di ammissibilità della richiesta e, dunque, il giudice avrebbe dovuto valutare comunque la domanda previa fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 464 quater cod. pen. ed "ordinare la - predisposizione del programma di trattamento o comunque l'allegazione del medesimo per l'udienza" (così il ricorso).
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di norma processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. Alcune delle cessioni di droga contestate sarebbero state in realtà penalmente irrilevanti, in quanto della sostanza stupefacente si sarebbe fatto un "uso di gruppo" ed in tal senso le dichiarazioni rese da alcuni "ragazzi"- che avrebbero invece affermato di aver acquistato la droga dall'imputato- non sarebbero attendibili;
si tratterebbe di soggetti a cui era stato sequestrato lo stupefacente e, dunque, in astratto, potenziali indagati: in tale contesto si rivisitano le dichiarazioni rese da tale IN IC e le risultanze di alcune videoriprese.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base del ritenuto reato continuato;
il reato più grave sarebbe costituito da una cessione di 10 grammi di hashish per la quale sarebbe stata determinata la pena, eccessivamente severa, di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla accertata recidiva;
la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto il motivo di appello generico e dunque inammissibile;
si assume invece che con il motivo di impugnazione si era evidenziata la impossibilità di configurare la circostanza aggravante, considerata la modestia della condotta complessivamente considerata.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'aumento di pena inflitto per il concorso delle due circostanze aggravanti ad effetto speciale, cioè della recidiva e di quella prevista dall'art. 80, lett. a) e g) d.P.R. n. 309 del 1990; la Corte, in violazione dell'art. 63, comma 4, cod, pen. avrebbe apportato per la seconda circostanza ad effetto speciale un aumento corrispondente alla metà e non al terzo della pena determinata.
2.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione;
la Corte non avrebbe motivato quanto al secondo aumento di pena, facoltativo e non obbligatorio, inflitto per il concorso di circostanze ad effetto speciale.
2.7. Con il settimo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità dell'aumento di pena per la continuazione. 2 Ad 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al quinto ed al sesto motivo.
2. Il primo motivo è inammissibile. In punto di fatto non è in contestazione che: a) all'udienza preliminare l'imputato chiese la sospensione del processo ai fini dell'ammissione alla messa alla prova e, in via subordinata, la celebrazione del processo con il giudizio abbreviato;
b) la domanda di ammissione alla messa alla prova fu accompagnata da una richiesta di rinvio ai fini della predisposizione del "programma di trattamento" (così l'atto di appello e la sentenza impugnata). L'art. 464 bis, comma 4, primo periodo, introdotto dalla legge n. 67 del 2014, prevede testualmente che "all'istanza allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma". All'istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in chi non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di detto programma. Si tratta di una previsione volta a comprovare la serietà della istanza, la effettiva volontà da parte dell'imputato di accedere alla messa alla prova. Ciò giustifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464 bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Campanaro, Rv. 265307). Ne consegue che, anche solo in presenza di una istanza a cui sia allegata la mera richiesta del programma di trattamento all'ufficio di esecuzione penale, al giudice è precluso il rigetto della domanda, non essendos consentito di decidere prima di avere visionato tale programma;
l'art. 464 ter, comma 3, cod. proc. pen. prevede infatti che "la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. 3 Dunque, anche nel caso di allegazione della sola richiesta del programma di trattamento il giudice deve differire la decisione. Nel caso di specie, l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova non è stata accompagnata dalla allegazione del programma di trattamento e neppure dalla richiesta di detto programma. Ne consegue che legittimamente il giudice rigettò la richiesta di rinvio dell'udienza.
3. Il secondo motivo è inammissibile. A fronte di una adeguata motivazione con cui la Corte di appello ha spiegato come il giudizio di responsabilità penale sia stato formulato sulla base di dichiarazioni rese da più soggetti che hanno riferito di aver acquistato in molteplici occasioni sostanza - stupefacente dall'imputato e da quanto i carabinieri ebbero modo di verificare personalmente in ordine alle cessioni di droga - videoregistrate - compiute dal ricorrente ad alcune persone di età minore, Rispetto a tale quadro probatorio) il motivo di ricorso è strutturalmente generico e tende a sollecitare una diversa valutazione probatoria delle risultanze acquisite;
si dubita della attendibilità delle dichiarazioni, si tende a rivisitare il significato probatorio delle videoregistrazioni. Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della 4 Аб logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
4. Non diversamente, è inammissibile il terzo motivo di ricorso. I giudici di merito, con motivazione puntuale, hanno spiegato le ragioni per le quali la pena detentiva base è stata fissata in quella di un anno di reclusione, attesa la obiettiva gravità della condotta e la personalità dell'imputato, ritenuto stabilmente inserito nell'attività di spaccio, al punto da costituire un punto di riferimento per gli acquirenti. Rispetto a tale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che la pena detentiva avrebbe dovuto essere inflitta nel minimo editale solo in ragione del quantitativo di droga ceduta;
si tratta di un'affermazione non condivisibile perché sostanzialmente fondata sull'assunto - tecnicamente infondato - secondo cui il giudice, nel determinare la pena, dovrebbe di fatto prescindere dal considerare anche gli altri elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.
5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, riguardante la sussistenza della recidiva. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto la recidiva in conseguenza delle modalità attuative della condotta, che avrebbero denotato uno stabile inserimento dell'imputato nel contesto dello spaccio al punto che questi, come detto, sarebbe divenuto un punto di riferimento per i giovani clienti (così testualmente la sentenza di primo grado a pag. 7). Rispetto a detta motivazione, con l'atto di appello il ricorrente si era limitato sul punto ad affermare che "considerata la modestia dell'attività, non pare fondato il giudizio del GUP in ordine alla pericolosità dell'imputato" (così l'atto di appello a pag. 6). Dunque, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, un motivo estrinsecamente generico e chiaramente inammissibile perché scisso dalla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 5 1 Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione.
6. Sono invece fondati il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente. Nel determinare la pena, la Corte di appello, individuata quella base ed apportato l'aumento per la recidiva, ha poi ulteriormente aumentato, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., la pena determinata nella misura di un mezzo per l'ulteriore circostanza ad effetto speciale accertata (pag. 7 sentenza impugnata); tale procedimento di determinazione della sanzione viola, tuttavia, l'art. 63, comma 4, cod. pert., secondo cui "se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave;
ma il giudice può aumentarla". Da una parte, è previsto un potere discrezionale del giudice di aumentare l'entità della pena, subordinato, tuttavia, ad uno specifico onere motivazionale - nel senso che il giudice è tenuto a spiegare le ragioni per cui ritenga di apportare l'ulteriore aumento di pena e, dall'altra, un aumento di pena che comunque, ai sensi dell'art. - 64 cod. pen., non può essere superiore ad un terzo. Nel caso di specie, la Corte di appello ha apportato, senza motivare alcunchè, un aumento di pena di un mezzo rispetto a quella individuata per effetto dell'aumento derivante dal riconoscimento della prima circostanza ad effetto speciale. Ne consegue che in relazione ai punti indicati, la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame.
7. Inammissibile è il settimo motivo di ricorso, avendo la Corte motivato adeguatamente, anche in ragione della genericità dei motivi di appello, e non essendo stato dedotto alcunche di specifico dal ricorrente. 9
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena apportato ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. (5 e 6 motivo del ricorso) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bolzano.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 26 settembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Andrea Tronci Andradrovci DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAR 2020 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni 7