Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2019, n. 9197
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Sentenza 26 settembre 2019

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È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2019, n. 9197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9197
    Data del deposito : 26 settembre 2019

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