Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).
Commentari • 5
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Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 19, Pres. Cartabia, Red. Viganò Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica ed immediata notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una sentenza della Corte costituzionale riguardo alla sospensione del processo penale con messa alla prova, ed alla necessità che l'imputato sia tempestivamente avvisato dell'opportunità di accedere al rito in questione; che una comunicazione apposita, in altre parole, consenta di formulare la richiesta della sospensione prima che si determini nella fase predibattimentale la preclusione stabilita dalla legge. Manipolando l'art. 456 c.p.p., la Consulta ha incluso la procedura di cui all'art. 168-bis …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2017, n. 21897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21897 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
ASTA 2 18 9 7-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 300/2017 FAUSTO IZZO Presidente - REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N.43106/2016 PASQUALE GIANNITI -Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO TE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/06/2016 del GIP TRIBUNALE DI CUNEO sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. BE TT ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Cuneo ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett.c) d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Mondovì il 9 febbraio 2016. 2. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art.460, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. come integrato dalla sentenza n.201/2016 Corte Cost. con conseguente nullità del decreto penale e successiva sentenza nonché violazione degli artt.517 segg. cod.proc.pen. per omessa contestazione all'imputato delle circostanze aggravanti di cui all'art. 186 bis, n.1 lett.a) e n.3 cod. strada.
3. Il Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Cuomo, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo il ricorrente formulato nel corso del processo istanza di messa alla prova, e per infondatezza, essendo gli elementi delle circostanze aggravanti deducibili dalla contestazione in fatto e comunque inseriti nell'accordo tra le parti come applicato dal giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 201 del 6 luglio 2016 (dep. il 21 luglio 2016), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione».
1.1. Il Giudice rimettente aveva osservato che l'art. 460, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., pur prevedendo l'obbligo di avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'accesso ai riti alternativi, non disponeva con riferimento al beneficio sospensivo di cui all'art.168 bis cod. pen. Questa asimmetria era considerata lesiva del diritto alla difesa ex art. 24 Cost., poiché «l'esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia] preceduta da uno specifico avviso», oltreché dell'art. 3 Cost., giacché essa darebbe luogo ad una disparità di trattamento rispetto a situazioni del tutto 2 analoghe, quali quelle in cui l'imputato chiede accesso ai riti alternativi ed all'oblazione.
1.2. Investita della questione, la Consulta ha aderito alla prospettazione del Giudice rimettente, ricordando, in primo luogo, che «come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dall'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con l'atto di opposizione, determini una decadenza, sicché nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato che prima non l'abbia chiesta non può più chiedere la messa alla prova»; la Consulta ha poi chiarito che «il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all'imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo».
1.3. Sulla base di queste considerazioni, il giudice delle leggi ha, quindi, concluso riconoscendo che «poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. L'omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente».
1.4. In conseguenza della pronuncia in questione, dunque, con riferimento agli avvisi all'imputato raggiunto da decreto penale di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata posta sul medesimo piano dei riti alternativi (Sez.2, n.3864 del 23/12/2016, dep. 2017, Paris, in motivazione).
2. Il Procuratore generale ritiene che, se anche l'omesso avvertimento relativo alla possibilità di accedere al rito speciale possa integrare gli estremi di una nullità, va rilevato che l'imputato non ha alcun interesse a farla valere, non avendo mai chiesto di attivare il procedimento di cui all'art. 168 bis cod. pen.
2.1. Giova rimarcare che la sentenza impugnata è stata emessa in data 3 giugno 2016 e che l'opposizione è stata proposta in data 27 maggio 2016, ossia in data successiva l'entrata in vigore dell'art.464 bis, comma 2, cod. proc.pen., introdotto dall'art.4 della legge 28 aprile 2014, n.67, a mente del quale nel 3 procedimento per decreto la richiesta è presentata con l'atto di opposizione, da considerarsi termine di decadenza. Alla data in cui è stata presentata opposizione l'imputato era, dunque, effettivamente nella condizione di proporre istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen.
2.2. Il Procuratore generale desume il difetto d'interesse ad impugnare dal rilievo che l'imputato non ha chiesto nel corso del processo di attivare il procedimento previsto dall'art.168 bis cod. pen., ma tale omessa richiesta dimostra, piuttosto, che all'imputato non è stato consentito di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive, non essendo più possibile formulare l'istanza di sospensione con messa alla prova una volta depositato l'atto di opposizione.
2.3. Negare che l'imputato abbia ora interesse ad eccepire la nullità del decreto penale di condanna verrebbe a vanificare la funzione dell'avviso, ora inserito con pronuncia additiva nell'art.460 cod.proc.pen.; funzione che, nella pronuncia d'incostituzionalità della norma, è stata individuata precisamente nel consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante una scelta consapevole tra tutte le riconosciute dall'ordinamento, alternative indipendentemente dall'esito di tale scelta. Occorre, infatti, ricordare che l'esigenza di tutela del diritto di difesa non può ritenersi assicurata dalla sola nomina di un difensore nei casi in cui la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, quando cioè non può ritenersi assunta la funzione di controllo degli atti processuali assicurata dalla difesa tecnica.
2.4. Va, inoltre, ricordato che il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio. Nella specie, pertanto, instaurato il dibattimento a seguito di opposizione, il Tribunale, di fronte ad un decreto penale di condanna, da considerare come non più esistente in quanto revocato, non avrebbe potuto emettere declaratoria di nullità, che sarebbe stata inutiliter data, ma doveva procedere alla trattazione del processo e pronunciarsi nel merito in ordine a tutte le richieste formulate dall'imputato (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801; Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 2013, Kebao, Rv. 25653801).
3. In merito alla natura della nullità derivante dall'omesso avviso, si può ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 25 maggio 2004, nel dichiarare non fondata, in riferimento agli artt.3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità dell'art. 456 cod. proc.pen., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, ha ribadito che la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa (sentenze n. 497 del 1995, n. 76, n. 101 e n. 214 del 1993, n. 265 del 1994, n. 70 del 1996, tutte nel senso che sarebbe lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali per un errore a lui non imputabile;
nella sentenza n. 120 del 16 aprile 2002, proprio in relazione al termine per presentare richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, la Corte ha puntualizzato che il diritto di difesa va qui inteso come possibilità di ricorrere anche all'assistenza tecnica del difensore, stabilendo che il termine deve decorrere dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato). La Consulta ha precisato che l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di «intervento>> dell'imputato, cioè di partecipazione attiva alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, comma 2, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc.pen.
3.1. L'omissione dell'avviso di cui si tratta, quindi, determina una nullità di ordine generale non assoluta che sarebbe sanata, in base al combinato disposto dell'art.180 cod. proc.pen. e dell'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. ove non venisse eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento.
3.2. Non può, tuttavia, ignorarsi la peculiarità della situazione oggetto del presente processo. In primo luogo, per potere eccepire una nullità occorre avere contezza del vizio;
e quando il difensore ha proposto l'opposizione a decreto penale non poteva avere contezza della pronuncia d'incostituzionalità emessa in data successiva (Corte Cost. n. 201 del 6 luglio 2016, dep. 21 luglio 2016). Trova, poi, nel caso in esame applicazione il principio per cui la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale penale opera come una di annullamento che determina la radicale cancellazione sentenza dall'ordinamento giuridico delle disposizioni dichiarate in contrasto con la Carta costituzionale, a differenza dell'istituto della abrogazione, destinato a produrre 5 effetti solo sulle situazioni sorte successivamente al momento della eliminazione del precetto il quale, salva la introduzione di una disciplina transitoria, continua invece a regolare i rapporti instaurati antecedentemente (Sez. U, n. 7232 del 07/07/1984, Cunsolo, Rv.16556501; Sez. 6, n. 9270 del 16/02/2007, Berlusconi, Rv. 23573601).
4. Alla stregua di tali osservazioni, l'eccezione di nullità del decreto penale di condanna sollevata con il ricorso per cassazione è tempestiva in quanto si tratta di nullità «verificatasi» in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e riverberatasi, dal decreto penale di condanna in quanto atto introduttivo del giudizio, su tale sentenza. La sentenza impugnata deve essere, in conseguenza, annullata senza rinvio, con assorbimento della seconda censura, e trasmissione degli atti Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso, dovendosi inoltre ritenere, alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, che il decreto penale di condanna dovrà essere nuovamente emesso con l'avviso previsto dall'art. 460, comma 1, lett.e) cod. proc.pen. come integrato dalla sentenza n.201/2016 Corte Cost.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso. Così deciso il 21/02/2017 Presi Il Consigliere estensore Eugenia Serrao Fausto Izza Depositata in Cancelleria -5 MAG. 2017 Oggi, DI CA E R P Il Funzionario diziario 1800+ Patrizio C a 6