Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2017, n. 21897
CASS
Sentenza 21 febbraio 2017

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In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).

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  • 5C. cost. 19/2020 - Avviso sulla messa alla prova nel decreto di giudizio immediato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2017, n. 21897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21897
Data del deposito : 21 febbraio 2017

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