Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
Il principio secondo il quale l'esposizione ad un rischio tabellato comporta la presunzione del rapporto causale con la malattia professionale vale nei limiti in cui la malattia accertata sia una tecnopatia, ossia una patologia di cui sia scientificamente provata la derivazione esclusiva o concorrente dal rischio tabellato, con l'ulteriore avvertenza che con riguardo alle malattie multiformi la presunzione opera esclusivamente con riguardo a quelle forme specifiche che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, origine professionale. (Nella specie la sentenza, confermata dalla S.C., recependo la relazione del c.t.u., ha escluso il rapporto di causalità tra l'esposizione al rischio tabellato alle voci 13, 22, 29, 30, 34, 35 e 41, avvenuta negli anni 1972 - 1981, e il tumore che aveva portato al decesso dell'assicurato nel 1988, sul rilievo che il tipo di malattia tumorale riscontrata - carcinoma anaplastico a piccole cellule - per la sua accertata rapida evolutività non poteva avere avuto origine in un'esposizione al rischio cessata da sette anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AB IN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA, ARNO n^ 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE n^144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CATANIA, NICOLA D'ANGELO, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 552/95 del Tribunale di CHIETI, depositata il 27/11/95, R.G.N. 1713/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato Nicola D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.11.1995 il Tribunale di Chieti, decidendo sull'appello di Di AB IN nei confronti dell'INAIL avverso sentenza del pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto della domanda della assicurata diretta ad ottenere la rendita per i superstiti per essere il marito Di EL NO deceduto il 10.4.1988 per malattia professionale. Osservava in motivazione che la CTU esperita in appello, conforme a quella di primo grado e della quale condivideva le argomentazioni, aveva rilevato che il Di EL in vita non aveva mai richiesto il riconoscimento di tecnopatie e che non esistevano elementi clinici da poter obiettivare un interstiziopatia a cui collegare il carcinoma a piccole cellule che ne aveva causato il decesso.
Propone ricorso per cassazione la Di AB affidato ad un solo complesso motivo ed illustrato poi con memoria, resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Di AB, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 85 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e delle voci n.13, 22, 29, 30, 34 e 41 della tabella allegata, come modificata con D.P.R. 9 giugno 1975 n.482, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), propone una duplice censura alla motivazione della sentenza del Tribunale. Con la prima lamenta che, essendo incontestato che il Di EL addetto dal 1956 al 1972 alla ricerca petrolifera alle dipendenze dell'AGIP mineraria, dal 1972 al 1981 all'impianto di desolforazione di oli e gas minerali con rischio di inalazione di vapori tossici di idrogeno solforato e derivati mono e dietanolamminici, comportanti il rischio cancerogeno secondo l'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro, rischio tabellato alle voci 13, 22, 29, 30, 34, 35 e 41, non abbia il Tribunale presunto il rapporto di causalità tra esposizione a rischio tabellata e malattia. Con la seconda censura lamenta il mancato accertamento del nesso causale tra la broncopatia professionale e la morte.
Entrambe le censure si fondano su una erronea prospettazione del principio secondo il quale l'esposizione ad un rischio tabellato comporta la presunzione di rapporto causale con la malattia professionale. Il principio vale nei limiti in cui la malattia accertata sia una tecnopatia, nel senso cioè che essa abbia causa, o tra le concause scientificamente accertate, dal rischio tabellato. Nelle vaste categoria delle malattie variamente identificate, con l'organo affetto da malattia o con la menomazione che determinano (ad. es. broncopatia, ipoacusia), la presunzione di rapporto di causalità opera solo nei confronti di quelle forme specifiche che hanno o possono avere origine professionale. Accertata l'esposizione ad un rischio tabellato, non è sufficiente per presumere il rapporto di causalità accertare la categoria di malattie ma occorre accertare la forma specifica, per la quale la scienza medica abbia stabilito la possibile origine dal predetto rischio. Nella specie- secondo quanto rilevato dal Tribunale- la CTU di secondo grado ha escluso il rapporto diretto tra la esposizione al rischio tabellato, avvenuta negli anni 1972-1981, e il tumore, che portò al decesso nel 1988, sulla base della rapida evolutività del carcinoma anaplastico a piccole cellule che determinò la morte di Di EL NO. Detta caratteristica esclude, secondo il CTU, che la malattia letale possa essere stata causata direttamente dalla esposizione al rischio tabellato. L'accertamento sul punto appare immune da vizi logici e non appare in contrasto con la presunzione di rapporto di causalità ritenere inapplicabile la presunzione ad un tipo di tumore che per la accertata rapida evolutività non poteva avere origine in una esposizione al rischio cessata da sette anni.
L'indagine della CTU e del Tribunale si è portata anche sulla prospettazione che una broncopatia professionale abbia agito da causa intermedia essendo notorio che la malattia tumorale in un organo può trovare concausa nella preesistenza di una malattia cronica dell'organo medesimo. Ma la motivazione della sentenza impugnata esclude il rapporto di causalità tra la esposizione a rischi tabellati- non contestata- e la letale malattia tumorale sulla considerazione che non v'è prova della sussistenza della allegata malattia polmonare interstiziale cioè di una tecnopatia. Ha rilevato la CTU di appello ( che può essere esaminata dalla Corte perché sostanzialmente recepita dalla sentenza del Tribunale) che dagli atti risulta che il lavoratore era affetto da una broncopatia asmatiforme, che l'accertata esposizione all'idrogeno solforato poteva determinare prevalentemente patologie polmonari acute, mentre la accertata abitudine al fumo di sigarette determina proprio la sintomatologia asmatiforme cronica accertata. Concludeva pertanto che la patologia bronchiale interstiziale, e cioè di origine professionale, era solo possibile ma non provata. Sulla base di questi accertamenti il Tribunale ha concluso correttamente che se deve presumersi il rapporto di causalità tra esposizione al rischio e tecnopatia, quest'ultima doveva essere provata mentre nella specie non lo era. La censura della ricorrente sul punto si fonda sull'erroneo assunto che ogni broncopatia, in presenza di una esposizione a rischio di broncopatie, deve presumersi malattia professionale, mentre la presunzione opera solo per quei tipi di broncopatia che possono avere origine dalla esposizione allo specifico rischio.
Concludendo deve rigettarsi il ricorso.
A sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione trattandosi di giudizio promosso per ottenere una prestazione previdenziale.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999