CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21688 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE LU SS nato a [...] il [...] DE LU NU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21688 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.11.2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria in data 19.10.2018, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto De UC CA e De UC EL colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Il fatto, come ricostruito nelle sentenze di merito, è il seguente: all'esito di una perlustrazione del territorio, militari della Guardia di Finanza di Acqui Terme avevano rinvenuto nelle campagne di Cavatore due grosse serre all'interno delle quali vi erano delle piante di cannabis indica che erano in prossimità di un edificio da cui provenivano i tubi per l'alimentazione idrica. All'interno di detta abitazione si trovavano De UC CA e De UC EL. A seguito di perquisizione domiciliare, in una stanza dotata di deumidificatore venivano rinvenute numerose piante di cannabis indica (n. 158) messe ad essiccare mentre in un'altra stanza, dove erano presenti un bilancino di precisione ed un'apparecchiatura per il confezionamento sottovuoto, venivano trovati diversi sacchetti contenenti AN (ottenuta dall'essicazione delle inflorescenze delle piante suddette). De UC EL inoltre era stato trovato in possesso di Euro 340,00 e presso la sua abitazione in Asti erano stati trovati ulteriori gr. 58 di hashish. Tratti in arresto, gli stessi dichiaravano che l'immobile era stato preso in affitto da CA (che aveva confessato di essere l'ideatrice e l'organizzatrice) con l'intento di realizzare una coltivazione mentre De UC EL era stato assunto per le operazioni di trasformazione del prodotto e retribuito con la somma trovata in suo possesso. Il furgone trovato nella disponibilità dei prevenuti presentava un doppio fondo appositamente ricavato sotto i sedili. 3.11 Tribunale riteneva provata la responsabilità degli imputati in relazione al reato di cui al capo A) art. 110 cod. pen. e 26, 28 e 73, comma 1 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e di De UC EL in ordine al reato di cui al capo B) art. 73, commi 1 e 4 d.p.r. n. 309 del 1990 ritenendo che la quantità di stupefacente (gr. 60 di hashish) e l'assenza di tracce di consumo (a parte che lo stesso non 2 aveva dichiarato di essere assuntore di cannabinoidi) faceva ritenere che si trattasse di droga destinata alla cessione a terzi. 4. Avverso la sentenza d'appello, gli imputati De UC EL e De UC CA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'imputazione sub A) nonché l' erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. Censurano la sentenza impugnata laddove ha ignorato che nel caso di specie erano state rinvenute solo piante già mature per le quali quindi era necessario accertare il principio attivo limitandosi invece a ribadire che, in caso di coltivazione di piante stupefacenti, è sufficiente che la piantagione sia idonea a produrre la sostanza per il consumo a nulla rilevando la quantità di principio attivo ricavabile. Con il secondo motivo deducono la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'imputazione sub B) e l'erronea applicazione della legge penale. Si assume che la Corte d'appello ha ritenuto provata l'efficacia drogante dell'hashish senza alcun accertamento a riguardo. Con il terzo motivo deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si assume la mancanza di motivazione in ordine alla destinazione alla cessione a terzi e non già ad uso personale dello stupefacente rinvenuto presso il De UC EL. Con il quarto motivo deducono la mancanza della motivazione in ordine al diniego della richiesta concessione della non menzione della condanna da parte di De UC CA. Si assume che la Corte di merito non ha esplicitato le cause del diniego. Con il quinto motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione a De UC CA della sospensione condizionale della pena. Si assume che la decisione è palesemente illogica laddove fa riferimento alla "pervicacia nel perseguire l'intento criminoso". 3 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna a De UC CA, rigettando il ricorso per il resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente composto il denunciato contrasto tra due differenti indirizzi delineatisi nella giurisprudenza di legittimità, affermando che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile, indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, ma che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (Sez. U. n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). Nella specie i giudici di merito hanno fatto buon governo di tale principio venendo in rilievo la coltivazione di piante e prodotti derivati dalla marjuana. 2. Il secondo motivo è del pari infondato. Ed invero la sentenza impugnata dà atto che l'hashish rinvenuto è stato analizzato dal Laboratorio di Analisi del Comando Provinciale di Alessandria dei Carabinieri che ha accertato che si tratta di tale tipo di stupefacente. Quanto al mancato accertamento del quantitativo di droga rinvenuto, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione. 4 pg) (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968; Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015 dep. 2016, Rv. 265976 ). Sul punto ha evidenziato che pur in assenza del dato ponderale, a favore della destinazione dello stupefacente all'uso commerciale milita il contesto in cui é stato rinvenuto, ovvero unitamente al restante materiale rinvenuto, ed il fatto che il De UC non ha mai dichiarato di essere assuntore di cannabinoidi né ciò é emerso aliunde. 3. Infondato é anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.( Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463). Ebbene nella specie la Corte territoriale con motivazione logica e scevra da contraddizioni, come già evidenziato, ha posto in rilievo il contesto in cui é stato rinvenuto lo stupefacente. 4.11 quarto ed il quinto motivo di ricorso sono fondati. Ed invero la sentenza impugnata non risponde in ordine alla richiesta della non menzione della condanna mentre rende una motivazione incongrua in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. In conclusione il ricorso per De UC EL va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Va invece accolto parzialmente il ricorso per De UC CA, in ordine ai benefici richiesti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Torino.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di De UC CA limitatamente alle questioni concernenti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione con rinvio per nuovo giudizio sui suddetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. 5 Così deciso il 31.1.2023 Rigetta il ricorso di De UC EL e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21688 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.11.2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria in data 19.10.2018, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto De UC CA e De UC EL colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Il fatto, come ricostruito nelle sentenze di merito, è il seguente: all'esito di una perlustrazione del territorio, militari della Guardia di Finanza di Acqui Terme avevano rinvenuto nelle campagne di Cavatore due grosse serre all'interno delle quali vi erano delle piante di cannabis indica che erano in prossimità di un edificio da cui provenivano i tubi per l'alimentazione idrica. All'interno di detta abitazione si trovavano De UC CA e De UC EL. A seguito di perquisizione domiciliare, in una stanza dotata di deumidificatore venivano rinvenute numerose piante di cannabis indica (n. 158) messe ad essiccare mentre in un'altra stanza, dove erano presenti un bilancino di precisione ed un'apparecchiatura per il confezionamento sottovuoto, venivano trovati diversi sacchetti contenenti AN (ottenuta dall'essicazione delle inflorescenze delle piante suddette). De UC EL inoltre era stato trovato in possesso di Euro 340,00 e presso la sua abitazione in Asti erano stati trovati ulteriori gr. 58 di hashish. Tratti in arresto, gli stessi dichiaravano che l'immobile era stato preso in affitto da CA (che aveva confessato di essere l'ideatrice e l'organizzatrice) con l'intento di realizzare una coltivazione mentre De UC EL era stato assunto per le operazioni di trasformazione del prodotto e retribuito con la somma trovata in suo possesso. Il furgone trovato nella disponibilità dei prevenuti presentava un doppio fondo appositamente ricavato sotto i sedili. 3.11 Tribunale riteneva provata la responsabilità degli imputati in relazione al reato di cui al capo A) art. 110 cod. pen. e 26, 28 e 73, comma 1 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e di De UC EL in ordine al reato di cui al capo B) art. 73, commi 1 e 4 d.p.r. n. 309 del 1990 ritenendo che la quantità di stupefacente (gr. 60 di hashish) e l'assenza di tracce di consumo (a parte che lo stesso non 2 aveva dichiarato di essere assuntore di cannabinoidi) faceva ritenere che si trattasse di droga destinata alla cessione a terzi. 4. Avverso la sentenza d'appello, gli imputati De UC EL e De UC CA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'imputazione sub A) nonché l' erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. Censurano la sentenza impugnata laddove ha ignorato che nel caso di specie erano state rinvenute solo piante già mature per le quali quindi era necessario accertare il principio attivo limitandosi invece a ribadire che, in caso di coltivazione di piante stupefacenti, è sufficiente che la piantagione sia idonea a produrre la sostanza per il consumo a nulla rilevando la quantità di principio attivo ricavabile. Con il secondo motivo deducono la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'imputazione sub B) e l'erronea applicazione della legge penale. Si assume che la Corte d'appello ha ritenuto provata l'efficacia drogante dell'hashish senza alcun accertamento a riguardo. Con il terzo motivo deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si assume la mancanza di motivazione in ordine alla destinazione alla cessione a terzi e non già ad uso personale dello stupefacente rinvenuto presso il De UC EL. Con il quarto motivo deducono la mancanza della motivazione in ordine al diniego della richiesta concessione della non menzione della condanna da parte di De UC CA. Si assume che la Corte di merito non ha esplicitato le cause del diniego. Con il quinto motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione a De UC CA della sospensione condizionale della pena. Si assume che la decisione è palesemente illogica laddove fa riferimento alla "pervicacia nel perseguire l'intento criminoso". 3 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna a De UC CA, rigettando il ricorso per il resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente composto il denunciato contrasto tra due differenti indirizzi delineatisi nella giurisprudenza di legittimità, affermando che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile, indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, ma che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (Sez. U. n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). Nella specie i giudici di merito hanno fatto buon governo di tale principio venendo in rilievo la coltivazione di piante e prodotti derivati dalla marjuana. 2. Il secondo motivo è del pari infondato. Ed invero la sentenza impugnata dà atto che l'hashish rinvenuto è stato analizzato dal Laboratorio di Analisi del Comando Provinciale di Alessandria dei Carabinieri che ha accertato che si tratta di tale tipo di stupefacente. Quanto al mancato accertamento del quantitativo di droga rinvenuto, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione. 4 pg) (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968; Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015 dep. 2016, Rv. 265976 ). Sul punto ha evidenziato che pur in assenza del dato ponderale, a favore della destinazione dello stupefacente all'uso commerciale milita il contesto in cui é stato rinvenuto, ovvero unitamente al restante materiale rinvenuto, ed il fatto che il De UC non ha mai dichiarato di essere assuntore di cannabinoidi né ciò é emerso aliunde. 3. Infondato é anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.( Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463). Ebbene nella specie la Corte territoriale con motivazione logica e scevra da contraddizioni, come già evidenziato, ha posto in rilievo il contesto in cui é stato rinvenuto lo stupefacente. 4.11 quarto ed il quinto motivo di ricorso sono fondati. Ed invero la sentenza impugnata non risponde in ordine alla richiesta della non menzione della condanna mentre rende una motivazione incongrua in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. In conclusione il ricorso per De UC EL va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Va invece accolto parzialmente il ricorso per De UC CA, in ordine ai benefici richiesti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Torino.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di De UC CA limitatamente alle questioni concernenti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione con rinvio per nuovo giudizio sui suddetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. 5 Così deciso il 31.1.2023 Rigetta il ricorso di De UC EL e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.