Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2018, n. 4885
CASS
Sentenza 4 dicembre 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale, emessa il 4 dicembre 2018, con la quale è stato rigettato il ricorso di una società cooperativa avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina. Le parti in causa hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la legittimità di un decreto di sequestro preventivo, contestando la sua efficacia e la motivazione del provvedimento. In particolare, la difesa ha sostenuto che il sequestro originario fosse inefficace per mancata notifica e esecuzione, e ha contestato la quantificazione del profitto sequestrabile, nonché l'intervenuta prescrizione di un illecito amministrativo.

Il giudice ha argomentato che la mancata notifica del sequestro non comporta la sua inefficacia, in quanto non prevista dalla legge, e ha confermato l'autonomia del nuovo provvedimento di sequestro rispetto al precedente. Inoltre, ha chiarito che il sequestro preventivo per confisca non richiede specifiche esigenze cautelari, ma solo indizi di reato. Riguardo alla prescrizione, il giudice ha ritenuto che il reato di frode si consumi con la vendita della merce, non con l'emissione della fattura, e ha respinto le argomentazioni sulla quantificazione del profitto, affermando che i costi sostenuti per la commercializzazione non sono detraibili dal profitto illecito. La Corte ha quindi confermato la legittimità del sequestro e condannato la società al pagamento delle spese processuali.

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In tema di sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell'attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica. (Fattispecie relativa alla commercializzazione di prodotti agroalimentari non realizzati con metodo biologico, ma venduti come tali, nella quale la Corte ha ritenuto corretto quantificare il profitto nel differenziale tra il ricavato delle vendite e l'importo degli acquisti delle materie prime, senza tener conto dei costi sostenuti per commercializzare i prodotti).

In tema di misure cautelari reali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, non determina alcuna nullità, né comporta l'inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione da parte dell'interessato, poiché l'inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d'urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame che aveva riconosciuto legittima l'emissione, da parte del giudice per le indagini preliminari, di un nuovo decreto di sequestro preventivo, in parziale riforma dell'originario decreto di sequestro mai eseguito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2018, n. 4885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4885
    Data del deposito : 4 dicembre 2018

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