Sentenza 4 dicembre 2018
Massime • 2
In tema di sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell'attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica. (Fattispecie relativa alla commercializzazione di prodotti agroalimentari non realizzati con metodo biologico, ma venduti come tali, nella quale la Corte ha ritenuto corretto quantificare il profitto nel differenziale tra il ricavato delle vendite e l'importo degli acquisti delle materie prime, senza tener conto dei costi sostenuti per commercializzare i prodotti).
In tema di misure cautelari reali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, non determina alcuna nullità, né comporta l'inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione da parte dell'interessato, poiché l'inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d'urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame che aveva riconosciuto legittima l'emissione, da parte del giudice per le indagini preliminari, di un nuovo decreto di sequestro preventivo, in parziale riforma dell'originario decreto di sequestro mai eseguito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2018, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2018 |
Testo completo
миопішого 04885-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUCA RAMACCI Presidente - Sent. n. sez. 2788/2018 CC 04/12/2018 ALESSIO SCARCELLA Relatore R.G.N. 35273/2018 UBALDA RI RO AR ND IO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALAMITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. avverso l'ordinanza del 12/03/2018 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
be RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 12.03.2018, il tribunale del riesame di Messina rigettava la ri- R chiesta di riesame proposta nell'interesse de MI Giuseppa, nella qualità di legale rappresentante della omonima società cooperativa a r.l., avente ad oggetto la modifica del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Bar- cellona Pozzo di Gotto del 15.02.2018, relativamente al delitto di associazione per delinquere, frode nell'esercizio del commercio aggravata a norma dell'art. 517-bis, c.p., e in relazione al reato presupposto di cui all'art. 25bis 1, comma 1, d. lgs. n. 231 del 2001; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che il sequestro è stato disposto nell'ambito di un'attività di indagine in cui è emersa la costituzione di un sodalizio finalizzato alla commercializzazione di prodotti agroa- limentari di qualità diverse rispetto a quelle reali, ossia prodotti agricoli non rea- lizzati con il metodo di produzione biologico o comunque provenienti da terreni in conversione e venduti per biologici), attraverso la concordata e sistematica falsi- ficazione dei registri delle culture, dei registri delle materie prime, dei registri delle vendite, dei documenti di trasporto e delle fatture di vendita, con cessioni da due ditte, SI e RA, alla cooperativa MI e poi con successive cessioni dalla predetta cooperativa a terzi, così consentendo alla società cooperativa in questione di conseguire un profitto di rilevante entità, sanzionato ex art. 25bis 1, comma primo, d. lgs. n. 231 del 2001. 2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dela società ricorrente, iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospet- tando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 321, c.p.p. e correlato difetto di motivazione e di motivazione apparente. Si duole la ricorrente società per aver il tribunale del riesame rigettato l'eccezione di inefficacia dell'originario provvedimento di sequestro preventivo dell'11.02.2015 poiché, come si legge nell'ordinanza, non sarebbe comminata alcuna nullità dalla legge per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro originario, né tale provvedimento sarebbe soggetto a termine di efficacia;
si tratterebbe di mo- tivazione errata in quanto il primo decreto di sequestro del'11.02.2015 non risul- terebbe essere mai stato notificato all'ente né lo stesso risulterebbe mai essere stato eseguito;
ciò comporterebbe, secondo la difesa dell'ente, la sopravvenuta inefficacia del decreto originario per vizio procedurale legato al difetto di notifica;
tale questione, si osserva, sarebbe stata incidentalmente affrontata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 50581 del 2015, donde i giudici del riesame nel mo- tivare nei termini dianzi descritti non avrebbero seguito quanto statuito da questa Corte, con conseguente nullità del decreto impugnato, essendo evidenti i riflessi su quest'ultimo provvedimento, laddove i giudici del riesame hanno riconosciuto l'autonomia dello stesso rispetto all'originario provvedimento emesso tre anni prima, atteso che non sarebbe consentito modificare un decreto di sequestro di- venuto inefficace n essendo consentito al GIP ex art. 321 c.p.p., di intervenire con un nuovo decreto destinato solo a modificare quantitativamente un precedente decreto di sequestro, ma solo di emettere su richiesta del PM un nuovo decreto di sequestro, eccependosi pertanto la abnormità del nuovo provvedimento perché privo di qualsivoglia efficacia giuridica;
quanto sopra sarebbe confermato dalla circostanza che lo stesso Pm avrebbe richiesto in data 4.10.2017 l'emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo, in parziale riforma dell'originario decreto dell'11.02.2015 e depositato in data 12.02.2015, ritenendo quindi inefficace il primo decreto di sequestro preventivo;
infine, si contesta l'assoluta mancanza di motivazione del decreto impugnato, non dando conto dell'autonoma valutazione operata dal GIP in relazione all'attualità dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, costituenti il presupposto per l'adozione della misura, limitan- dosi il decreto a rinviare "per relationem" al precedente decreto dell'11.02.2015, con conseguente violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel proc. Capasso.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 22, d. lgs. n. 231 del 2001 con riferimento all'art. 25bis 1, d. lgs. citato, e all'art. 515, c.p. e correlato difetto di motivazione e/o motivazione apparente. Si duole la difesa dell'ente per non essere condivisibile il provvedimento impugnato nella parte in cui rigetta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo rispetto alla fattura n. 1/2013 emessa dalla SI in favore della società cooperativa in data 11.03.2013, essendo per i giudici del riesame la prescrizione collegata ex art. 22, d. lgs. n. 231 del 2001, alla consumazione del reato presupposto, ossia l'art. 416, c.p. contestato per tutto l'anno 2013 e l'art. 515, c.p. che si perfeziona con la vendita della merce fatturata al consumatore;
si osserva come l'art. 25 bis 1, d. lgs. n. 231 del 2001 contiene un riferimento ai soli delitti contro l'industria ed il commercio, donde l'unica condotta valorizzabile è quella di cui all'art. 515, c.p.; ne discende, pertanto, che consumandosi il reato con la vendita della merce fatturata al consumatore, l'illecito amministrativo con- testato in relazione alla predetta fattura avrebbe dovuto essere dichiarato estinto 2 per prescrizione;
sul punto la motivazione sarebbe meramente apparente, in quanto ancorata al presupposto errato che la commercializzazione in favore dei terzi consumatori della merce indicata in detta fattura sia avvenuta in epoca suc- cessiva alla emissione della fattura medesima, laddove in realtà risulterebbe do- cumentato che detta commercializzazione in favore dei terzi, e quindi il derivato profitto, è avvenuta in epoca precedente l'emissione della fattura;
dopo aver illu- strato una serie di circostanze in fatto (in sintesi, si rileva anzitutto come la fattura 1/2013 contiene il riferimento ad una serie di documenti di trasporto tutti relativi al mese di febbraio 2013, l'ultimo dei quali reca la data del 28.02.2013, soste- nendo che il possesso e la conseguente disponibilità della merce in favore della società MI sarebbe avvenuto in epoca precedente la fatturazione e precisa- mente nel febbraio 2013; in secondo luogo, si richiama il contenuto di un "file" denominato "SI 2013" in cui risulterebbero indicate tutte le fatture di ven- dita emesse dalla società cooperativa ed afferenti i prodotti prima acquistati dalla ditta SI, tra cui risulterebbe la fattura n. 1/2013, così sostenendo che il profitto si sarebbe concretizzato già nel febbraio 2013 con conseguente estinzione per prescrizione dell'illecito amministrativo alla data de 12.03.2018 in assenza di cause di interruzione del termine di prescrizione), si sostiene che sarebbe evidente come la vendita a terzi degli ortaggi, bene oggettivamente non stoccabile per lungo tempo, sarebbe dovuta avvenire giocoforza dopo l'acquisita disponibilità della merce, dunque in un momento precedente la fatturazione.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, vizio di difetto di motivazione e/o di motivazione apparente in relazione all'esatta quantificazione del profitto sequestrabile. Si duole l'ente in quanto i giudici del riesame non avrebbero offerto alcuna moti- vazione circa la contestazione afferente la quantificazione del profitto sequestra- bile ritenendo che detta questione non inerisse al provvedimento genetico dunque insuscettibile di esame da parte dei giudici del riesame;
dall'esame degli atti del procedimento, invece, discenderebbe che il c.d. differenziale costituente l'asserito profitto è stato individuato detraendo dal complessivo importo ricavato dalle ven- dite a terzi dei prodotti finiti e commercializzati, quello afferente il complessivo importo portato dagli acquisti della materia prima;
si tratterebbe di un modus operandi non condivisibile, in quanto, si sostiene, l'ente per commercializzare la merce acquistata deve sottoporla a pertinente lavorazione che comporta una serie di costi quantificati rispetto ad ogni kg. di merce in € 0,45 al chilogrammo, costi che, rapportati al totale complessivo delle forniture afferenti l'annualità 2013, de- terminerebbe un profitto effettivo, secondo i calcoli della ricorrente, pari ad € 12.464,72; in sostanza, il profitto altro non sarebbe che il beneficio aggiunto di 3 tipo patrimoniale ottenuto dall'ente che, all'evidenza, non può prescindere dal con- siderare anche i costi sostenuti per poter commercializzare la materia prima ac- quistata, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 29952/2004, rectius n. 26654/2008; non avendo tenuto conto di quanto sopra i giudici del riesame, sarebbe incorsa nel vizio motivazionale dedotto, con conse- guente necessità di annullamento, anche con rinvio, limitando il quantum della misura cautelare all'importo sopra indicato.
3. In data 4.12.2018 è stata depositata memoria scritta da parte della difesa della società, che, ad integrazione dei motivi di ricorso per cassazione, nello sviluppare il secondo motivo richiama quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 168/2018 al fine di sostenere l'illegittimità del sequestro preventivo per equiva- lente, se disposto senza escludere i reati estinti per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5. Deve, preliminarmente, osservarsi -quanto alla memoria difensiva depositata in data 4.12.2018 - che la stessa è inammissibile perché tardiva. Ed infatti è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che in tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono tro- vare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sicchè le eventuali memo- rie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013 - dep. 10/12/2013, Spagnolo, Rv. 257825).
6. Passando ad esaminare le doglianze difensive, quanto al primo motivo, rileva il Collegio, correttamente il tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di ineffica- cia dell'originario provvedimento di sequestro preventivo dell'11.02.2015 moti- vando le ragioni del rigetto con il fatto che non è comminata alcuna nullità dalla legge per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro originario, né tale provvedimento è soggetto a termine di efficacia. Sul punto, non rileva la circostanza che il primo decreto di sequestro dell'11.02.2015 non sia mai stato notificato all'ente né il fatto lo stesso non risulti 4 mai essere stato eseguito, non comportando la sopravvenuta inefficacia del de- creto originario per vizio procedurale legato al difetto di notifica. Ed invero, nel caso di specie si discute di un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente disposto dal GIP su richiesta del PM. Analizzando il disposto dell'art. 321, c.p.p. non è prevista l'inefficacia del decreto di sequestro preventivo in caso di mancata esecuzione del medesimo né in caso di mancata notifica dello stesso, atteso che la previsione di inefficacia è collegata dal co.
3-ter dell'art.321, c.p.p. alla sola ipotesi di sequestro d'urgenza in caso di mancata os-. servanza dei termini di cui al comma 3-bis o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci gironi dalla ricezione della richiesta. Ne discende, pertanto, che la mancata notifica o la mancata esecuzione del de- creto di sequestro disposto dal giudice su richiesta del PM, salvo che nei casi di urgenza, non determina alcuna nullità né comporta l'inefficacia del decreto di se- questro preventivo, comportando quale unica conseguenza solo l'effetto di ritar- dare la decorrenza del termine di impugnazione per l'interessato. Ed infatti, il se- questro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la no- tifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione, con la con- seguenza che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di differire la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interes- sato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (v. in fattispecie analoga, riguardante un caso di ritardo della notifica: Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016 - dep. 28/09/2016, D'Agostino, Rv. 268585). Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno rigettato l'eccezione e conte- stualmente riconosciuto l'autonomia del decreto di sequestro preventivo emesso il 15.02.2018 rispetto all'originario provvedimento emesso l'11.02.2015, atteso che come risulta dalla stessa lettura dell'ordinanza impugnata - quest'ultimo, - seppure motivato per relationem al precedente decreto non notificato né eseguito, è comunque autonomo rispetto a quello del 2015. Né ha pregio l'eccezione difen- siva secondo cui non sarebbe consentito al GIP ex art. 321 c.p.p., di intervenire con un nuovo decreto destinato solo a modificare quantitativamente un prece- dente decreto di sequestro, ma solo di emettere su richiesta del PM un nuovo decreto di sequestro, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ogni richiesta di intervento sul bene che determini una modifica al vincolo di indisponibilità è di competenza del giudice ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. e pertanto il P.M. deve limitarsi ad esprimere un parere e trasmettere gli atti al GIP per la decisione (v., in termini: Sez. 3, n. 45791 del 12/10/2004 dep. 26/11/2004, P.M. in proc. Vitiello, Rv. 230189). Il richiamo, dunque, alla 5 presunta abnormità del nuovo provvedimento perché privo di qualsivoglia efficacia giuridica si appalesa privo di qualsiasi fondamento giuridico.
7. Quanto, infine, alla presunta assoluta mancanza di motivazione del decreto impugnato, non dando conto il provvedimento impugnato dell'autonoma valuta- zione operata dal GIP in relazione all'attualità dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, costituenti il presupposto per l'adozione della misura - - essendosi limitato il decreto a rinviare "per relationem" al precedente decreto dell'11.02.2015 - la censura è manifestamente infondata, atteso che, anzitutto, il richiamo ai gravi indizi, appare frutto di un errore giuridico della ricorrente, in quanto ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza invece richiesti per le misure cautelari personali (e, sul punto, la motivazione dei giudici del riesame è assolutamente dettagliata e ri- chiama in maniera puntuale alle pagg. 2/5 gli elementi acquisiti a sostegno del fumus dei reati ipotizzati). Quanto, poi, alla questione dell'asserita omessa autonoma motivazione sulle esi- genze cautelari, l'errore di diritto in cui incorre la ricorrente è ancora più evidente, essendo evidenziato apertis verbis nel provvedimento impugnato che ad essere impugnato è un decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la na- tura sanzionatoria di quest'ultima, non richiede specifiche esigenze cautelari, es- sendo sufficiente il "fumus criminis" e la corrispondenza tra il valore dei beni og- getto del sequestro e il profitto o prezzo dell'ipotizzato reato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014 - dep. 05/05/2014, Cialini, Rv. 259103). Da, quindi, dunque, la non necessità di un'autonoma valutazione sulle esigenze cautelari.
8. Quanto al secondo motivo, con cui si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui rigetta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione dell'illecito am- ministrativo rispetto alla fattura n. 1/2013 emessa dalla SI in favore della società cooperativa in data 11.03.2013, è sufficiente richiamare, al fine di eviden- ziarne l'infondatezza, quanto argomentato nell'ordinanza impugnata. Ed infatti, si legge nel provvedimento de quo che i giudici del riesame hanno ritenuto la pre- scrizione collegata ex art. 22, d. lgs. n. 231 del 2001 alla consumazione del reato presupposto, ossia l'art. 416, c.p. contestato per tutto l'anno 2013 e l'art. 515, c.p. che si perfeziona con la vendita della merce fatturata al consumatore. 6 E' ben vero che il provvedimento è stato disposto nei confronti dell'ente richia- mando il solo art. 25 bis 1, d. lgs. n. 231 del 2001 che, in particolare, contiene un riferimento ai soli delitti contro l'industria ed il commercio, con la conseguenza che R l'unico reato presupposto per il quale il provvedimento ha coinvolto l'ente è quello di cui all'art. 515, c.p. Ciò tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'ente ricorrente, non ne fa conseguire che l'illecito amministrativo contestato in relazione alla fattura n. 1/2013 sia estinto per prescrizione. Sul punto, infatti, la censura di motivazione apparente da parte dell'ente ricorrente è mal posta, in quanto ciò che si contesta al giudice del riesame non è un errore nella motivazione ma un errore di diritto, contestandosi al tribunale di aver erro- neamente ritenuto che la commercializzazione in favore dei terzi consumatori della merce indicata in detta fattura sia avvenuta in epoca successiva alla emissione della fattura medesima, laddove in realtà risulterebbe documentato che detta commercializzazione in favore dei terzi, e quindi il derivato profitto, sarebbe av- venuta in epoca precedente l'emissione della fattura. In relazione a ciò, i giudici del riesame affermano, nel respingere l'eccezione (pag. 5), che per il decorso della prescrizione occorre fare riferimento non soltanto al momento in cui la fattura è stata emessa ma al momento in cui la stessa è stata incassata, epoca di percezione del profitto, aggiungendo, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 515, c.p. che detto reato si perfezionerebbe con la vendita della merce fatturata al consumatore.
9. Tale soluzione, che ha portato al rigetto dell'eccezione, può e deve essere cor- retta in diritto da questa Corte a norma dell'art. 619, c.p.p., atteso che è pacifico che il delitto di frode in commercio si consuma soltanto con la consegna materiale della merce all'acquirente (v., tra le tante: Sez. 6, n. 5166 del 23/05/1984 - dep. 30/05/1984, Audisio, Rv. 164593), posto che è solo in tale momento che quest'ul- timo, ottenuta la disponibilità della cosa, può verificarne la corrispondenza a quella pattuita o dichiarata, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei requisiti del prodotto (da ultimo: Sez. 3, n. 28689 del 07/02/2017 - dep. 09/06/2017, Amato, Rv. 270661). Ne discende, dunque, che la tesi sostenuta dalla difesa dell'ente ricorrente peraltro articolata su una serie di elementi documentali che non solo in questa sede incidentale cautelare di legit- timità ex art. 325, c.p.p. ma nemmeno ove fosse stato prospettabile un vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., avrebbero legittimato una verifica ed una valutazione da parte di questa Corte, esulando dall'ambito cognitivo del giudice di legittimità qualsiasi valutazione in fatto, come invece pretenderebbe l'ente ricor- 7 ни rente, richiamando tout court, senza nemmeno provvedere all'allegazione censu- randosi in sostanza un travisamento probatorio dei documenti richiamati in ri- corso, quali i documenti di trasporto richiamati dalla fattura o il file "SI 2013", travisamento non deducibile ex art. 325, c.p.p., non potendo certo la mo- tivazione del provvedimento impugnato essere tacciata di mancanza o apparenza - secondo cui la vendita a terzi degli ortaggi, sarebbe dovuta avvenire giocoforza dopo l'acquisita disponibilità della merce, dunque in un momento precedente la fatturazione, è del tutto priva di pregio non solo perché attraverso la stessa si cerca di trascinare questa Corte sul terreno del fatto (in sostanza chiedendo al giudice di legittimità di valutare le risultanze dei documenti acquisiti in fase di indagine, al fine di confermare la tesi dell'ente ricorrente che la consegna della merce sarebbe avvenuta prima della fattura n. 1/2013), ma anche perché si fonda su una prospettazione ipotetica non basata su elementi certi, tanto che per giun- gere alla sua affermazione si giunge a sostenere che quanto sostenuto sarebbe logicamente desumibile dal fatto che gli ortaggi sono rapidamente deperibili e che quindi "gioco forza" la vendita a terzi degli ortaggi sarebbe dovuta avvenire dopo l'acquisita disponibilità della merce, dunque in un momento precedente la fattura- zione. Ne discende, pertanto, che in difetto di elementi certi sulla anteriorità della con- segna della merce oggetto della fattura n. 1/2013, non potendo essere richiesti a questa Corte apprezzamenti di fatto sul punto, in questa sede incidentale cautelare di legittimità, l'illecito amministrativo non vi sono elementi per potersi considerare estinto l'illecito amministrativo dipendente da reato per decorso del termine di prescrizione stabilito dall'art. 22, comma primo, d. lgs. n. 231 del 2001. 10. Quanto, infine, al terzo motivo, con cui si duole l'ente per l'assenza della mo- tivazione in ordine alla censura riguardante la quantificazione del profitto seque- strabile, la stessa è parimenti infondata. Ed infatti, sul punto, è lo stesso ricorrente a dare atto che dall'esame degli atti del procedimento, discenderebbe che il c.d. differenziale costituente l'asserito profitto è stato individuato detraendo dal complessivo importo ricavato dalle vendite a terzi dei prodotti finiti e commercializzati, quello afferente il complessivo importo portato dagli acquisti della materia prima;
una motivazione dunque esiste. Ciò di cui si lamenta l'ente ricorrente, invece è il modus operandi ritenuto non condivisibile, peraltro sulla base di un procedimento valutativo condotto in ricorso dall'ente che, ancora una volta, presupporrebbe l'esercizio di valutazioni in fatto da parte di questa giudice di legittimità, come appare chiaramente dal tenore dell'impugnazione che, per contestare la quantificazione del profitto, si prodiga nell'effettuare i conteggi relativi ai costi che la società avrebbe sostenuto per com- mercializzare la merce acquistata, quantificandoli in € 0,45 al chilogrammo (costi che, rapportati al totale complessivo delle forniture afferenti l'annualità 2013, con- durrebbero al calcolo di un profitto effettivo pari ad € 12.464,72). Sul punto, la tesi sostenuta, oltre che essere articolata in fatto, al punto tale da richiedere a questa Corte di procedere ad una verifica della corrispondenza del calcolo compiuto dalla ricorrente con quanto emergente dagli atti processuali (ope- razione del tutto inibita al Giudice di legittimità), è altresì del tutto errata in diritto, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sono scompu- tabili dal profitto del reato, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confi- sca, le attività, pur intrinsecamente lecite, preordinate alla realizzazione della fat- tispecie criminosa, in quanto nella determinazione del profitto del reato inteso - come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito ed a questo strettamente pertinenti - non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, quale il criterio del profitto netto che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito nega- tivo del reato, sottraendo contestualmente il reo a qualunque rischio di perdita economica (v., tra le tante: Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013 - dep. 05/06/2013, Mezzini, Rv. 256812). Dunque la tesi difensiva secondo cui il profitto altro non sarebbe che il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale ottenuto dall'ente che non potrebbe prescindere dal considerare anche i costi sostenuti per poter commercializzare la materia prima acquistata, non ha pregio in quanto contrasta con la soluzione cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, atteso che proprio i costi sostenuti dall'ente per poter commercializzare la materia prima acquistata non sono detraibili proprio perché finalizzati a porre in commercio i prodotti agroalimentari di qualità diverse rispetto a quelle reali. Il silenzio motivazionale sul punto, dunque, non inficia la ordinanza impugnata, atteso che si tratta di censura che avrebbe dovuto essere dichiarata manifestamente infondata. Ne consegue che è inammissibile, per ca- renza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la ordinanza in materia di' mi- sure cautelari che non abbia preso in considerazione una censura difensiva solle- vata in sede di riesame che risulti ab origine inammissibile per manifesta infonda- tezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (v, ad esempio, con riferimento alla sentenza d'appello, con principio mutuabile anche per la materia cautelare: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). 11. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 ни
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente AlessiDigites Luca Ramacci 31 GEN 2019 IL CANCELLIERE and 10