Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2004, n. 45791
CASS
Sentenza 12 ottobre 2004

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In tema di sequestro preventivo, ogni richiesta di intervento sul bene che determini una modifica al vincolo di indisponibilità è di competenza del giudice ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. e pertanto il P.M. deve limitarsi ad esprimere un parere e trasmettere gli atti al GIP per la decisione. (Fattispecie in cui il P.M. aveva rigettato una richiesta di esecuzione dei lavori sul bene in sequestro, ritenendo di poter decidere autonomamente, non trattandosi di una richiesta di revoca, anche parziale, del sequestro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2004, n. 45791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45791
    Data del deposito : 12 ottobre 2004

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