Sentenza 22 maggio 2013
Massime • 2
La confisca per equivalente, in relazione ai delitti previsti dall'art. 187 d.lgs n. 58 del 1998, è applicabile nei casi in cui non sia possibile la confisca non solo del prodotto o del profitto ma anche dei beni utilizzati per commettere il reato.
Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questi strettamente pertinenti, senza che possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una contestazione di abuso di informazioni privilegiate che aveva dato luogo ad un'operazione di compravendita di azioni da cui erano derivati ricavi di gran lunga superiori a quelli conseguibili attraverso una normale cessione, ha ritenuto legittimo il sequestro per equivalente anche con riferimento al valore corrispondente alle somme trattenute dalle società acquirenti a titolo di "retrocessione").
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2013, n. 24558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24558 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
解 24558/ 13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: 862 - Tito Garribba - Presidente - Sent. n.sez. CC- 22/05/2013 · Francesco Serpico - Francesco Gramendola R.G.N. 35241/2017 - Carlo Citterio ⚫ Ercole Aprile Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da NI LB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2012 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. Aldo Meyer, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bologna, adito in sede di riesame ai sensi de vartt. 322 e 324 cod. proc. pen., annullava in parte, limitatamente al capo F) dell'addebito, ordinando il dissequestro di quanto appreso con riferimento a tale reato, e confermava nel resto il decreto del 04/05/2012, integrato con provvedimento del 18/08/2012, con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto nei confronti di LB NI sequestro preventivo, anche nelle forme per equivalente, di denaro, titoli, valori, beni mobili e immobili, ed altre utilità nella sua disponibilità fino alla corrispondenza di euro 1.000.000, pari all'importo utilizzato per la commissione da parte del NI, in concorso con LA NC e AN PA, del reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 (capo N), punto I); degli stessi beni e di quelli nella sua disponibilità anche attraverso società controllate, fino alla corrispondenza di euro 12.967.500, pari al valore dei beni utilizzati dal NI per la commissione del medesimo reato di manipolazione del mercato di cui al predetto art. 185 (capo N), punto II); nonché degli stessi beni, fino alla concorrenza di euro 10.421.874, pari ai proventi del reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 d.lgs. cit., contestato al NI in concorso con LA NC e OL LE (oltre che con AL NO, deceduto). Rilevava il Tribunale come i suddetti beni erano stati sottoposti a vincolo per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., anche per equivalente in ragione della disposizione dettata dall'art. 187 d.lgs. cit., in relazione ai due reati innanzi delineati, commessi dal NI, tra il 01/01/2006 ed il 30/06/2008, nella veste di amministratore delegato, direttore generale, socio di maggioranza e reale dominus della UN ND s.p.a.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il NI, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Luigi Stortoni e Aldo Meyer, il quale ha dedotto una violazione di legge, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale confermato il decreto genetico della misura cautelare reale:
2.1. benché non potesse essere disposto il sequestro per equivalente, fino alla concorrenza di euro 1.000.000, beni nella disponibilità del NI per un importo asseritamente corrispondente al denaro utilizzato per commettere il reato di manipolazione del mercato di cui al richiamato art. 185, trattandosi, in ipotesi, di beni strumentali alla consumazione di quel delitto, dunque non sequestrabili nella forma per equivalente;
2.2. nonostante non potesse essere disposto il sequestro per equivalente, fino alla concorrenza di euro 12.967.500, di azioni della UN ND s.p.a., dato che non era stato previamente dimostrata l'infruttuoso tentativo di sequestro, a fini di confisca, direttamente del prodotto o del profitto del reato contestato, nonché tenuto conto che, in relazione al medesimo reato, era stato già disposto ed eseguito sequestro della azioni della UN ND nella disponibilità della società Cemlux, con l'effetto di un'inutile duplicazione di vincoli reali, ed era stato pure ordinato il sequestro della polizza in cui sarebbero confluite le azioni della UN 2 ND (aspetto, questo, in ordine al quale il Tribunale aveva omesso di fornire adeguata motivazione a sostegno della propria decisione);
2.3. benché il sequestro per equivalente di beni fino alla concorrenza di euro 10.421.874 era stato disposto in relazione ad un reato, quello di abuso di informazioni privilegiate, di cui al capo O), non configurabile nella fattispecie e, comunque, reato con riferimento al quale l'importo innanzi indicato non poteva essere considerato il prodotto o il profitto, bensì la conseguenza patrimoniale dell'esecuzione di un negozio lecito e consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di Bologna ha evidenziato che il sequestro preventivo delle azioni della UN ND appartenenti (direttamente o indirettamente) al NI era stato disposto specificamente con riferimento al reato di cui all'art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998, contestato al prevenuto nel capo N) dell'imputazione, per avere, in concorso con altri, compiuto, tra il gennaio del 2006 ed il giugno del 2008, una serie di atti destinati a provocare una sensibile alterazione del prezzo e del volume di scambi delle azioni di quella società, quotate nel segmento Star del Mercato titoli azionari della Borsa Italiana: condotte concretizzatesi, oltre che nel fornire al pubblico comunicazioni non veritiere, imprecise, parziali, irrilevanti o fuorvianti in ordine sia ai prezzi di vendita di tali titoli che all'attività e alla situazione economica della società UN ND, nell'esecuzione di operazioni di vendita di quelle azioni con modalità idonee a fornire al mercato segnali decettivi circa l'esistenza di un forte interesse e di un mercato attivo per i predetti titoli, nell'effettuazione di cessioni delle medesime azioni fuori mercato a soggetti dietro ai quali si celava lo stesso NI, nonché nella stipula, per il tramite dell'interposizione fittizia di una fiduciaria, t'una polizza vita collegata alla gestione di quei titoli, in modo tale da dare impressione al mercato che la società assicurativa RA possedesse una rilevante partecipazione in UN ND. Elementi, questi, dai quali è possibile agevolmente desumere che le azioni della UN ND erano state lo strumento mediante il quale il reato di manipolazione del mercato era stato commesso. Il vincolo su altri titoli di analogo tipo e natura è, dunque, giustificato dalla necessità di vincolare beni di valore equivalente a quelli che sarebbe stato possibile ablare in via diretta, in applicazione della norma dettata dal più volte citato art. 187 comma 2 d.lgs. n. 58 del 1998: disposizione che solo con un'arbitraria e non condivisibile lettura è possibile 3 в sostenere essere applicabile solo nei casi in cui non sia possibile la confisca del prodotto o del profitto del reato, e non anche nei casi in cui non sia possibile la confisca diretta dei beni che erano stati utilizzati per commettere il reato. Nello stesso senso si è espressa altra Sezione di questa Corte, per la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 d.lgs. n. 58 del 1998 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consente la confisca anche per equivalente non solo del profitto, ma altresì dei beni impiegati per commettere il reato di abuso di informazioni privilegiate (Sez. 5, n. 28486 del 13/03/2012, Respigo, Rv. 252989).
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato in quanto nel decreto genetico della disposta misura cautelare reale - alla cui motivazione ha fatto indirettamente rinvio il Tribunale che ha respinto la richiesta di riesame - si legge chiaramente (v. pag. 72), al contrario di quanto asserito dall'odierno ricorrente, che le azioni che il NI ed i suoi concorrenti avevano utilizzato per la commissione del reato di market abuse non erano quelle nella disponibilità del prevenuto, che sono state poi sequestrate, bensì le 66.500.00 azioni della UN ND che in precedenza erano state cedute a quattro società off shore, come tali non più apprensibili e, perciò, non più confiscabili ai sensi dell'art. 187 comma 1 d.lgs. n. 58 del 1998 (secondo cui "in caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo"): e che, per tale ragione, il sequestro preventivo delle azioni ancora nella disponibilità del NI era stato disposto per equivalente, a norma del comma 2 del predetto art. 187, per il quale "qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente". Correttamente il Tribunale del riesame ha escluso che fosse configurabile una ingiustificata duplicazione degli effetti della misura cautelare reale, ed ha reputato assorbito, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia pregio del motivo principale, l'esame della questione, posta in via subordinata, di una possibile riduzione del sequestro solo a parte delle azioni vincolate, tema questo che, afferendo più che ai presupposti di applicazione della misura del sequestro alle modalità della sua esecuzione, va posta all'attenzione del giudice del procedimento principale.
4. Pure manifestamente infondato è il terzo ed ultimo motivo del ricorso. Quanto al primo aspetto della doglianza difensiva va ricordato come costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro g 4 preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). Alla luce di tale regula iuris bisogna prendere atto come nella ordinanza impugnata non solamente la motivazione non manchi né sia apparente, ma come la stessa si presenti sufficientemente completa e ragionevole, comunque esente da vizi manifesti sul piano logico, avendo il Tribunale chiarito come le carte del procedimento direttamente a carico del NI avessero dimostrato come lo stesso, quale amministratore delegato e reale dominus della UN ND s.p.a., allo scopo di provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di tale società, quotate al Mercato gestito da Borsa Italiana, aveva acquistato, venduto e indotto altri ad acquistare tali strumenti finanziari, essendo in possesso di informazioni privilegiate sugli stessi strumenti, in concorso con il NC ed il NO, i quali rivestivano cariche sia nella UN ND che nel Banco Emiliano Romagnolo;
e con il LE, direttore generale della stessa Banca, con la quale il NI aveva raggiunto un accordo per la compra-vendita delle azioni, intesa tenuta nascosta al pubblico, in maniera tale che il prezzo della cessione apparisse sul mercato di molto superiore a quello realmente pagato da una società off shore della Isole Vergini Britanniche. Per ciò che concerne, poi, il secondo aspetto delle censure difensive, il Tribunale del riesame ha compiutamente chiarito che, nella fattispecie, il prodotto del reato di abuso di informazioni privilegiate, per il quale è stato riconosciuto il fumus commissi delicti, si identifica, allo stato delle indagini, con la somma complessiva di euro 10.421.874,00 conseguita dal NI in conseguenza della effettuazione dell'operazione di compra-vendita di azioni, compiuta d'intesa e con la collaborazione dei soggetti posti al vertice della Banco Emiliano Romagnolo: importo, frutto diretto dell'illecito in quanto di gran lunga superiore a quello che sarebbe stato ottenuto con una normale cessione di quei titoli, pure determinato al netto delle somme trattenute a titolo di "retrocessione" dalla società acquirente dei titoli, rispetto al quale è stato correttamente disposto il sequestro per equivalente sui beni nella disponibilità dei concorrenti nella consumazione di quel delitto. Tale soluzione appare conforme all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo 5 finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, senza che ad esso possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato: indirizzo esegetico per cui il concetto di profitto va inteso non in senso economic, come espressione di una sorta di reddito di esercizio, ma "come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico ...(ciò perché)... il crimine non rappresenta, in alcun ordinamento, un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Il diverso criterio del profitto netto finirebbe per riversare sullo Stato... il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica" (così Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239924; conf., sia pur con diretto riferimento al delitto di manipolazione del mercato, Sez. 5, n. 44032 del 18/07/2008, Dordoni, Rv. 241671; e Sez. 5, n. 47983 del 18/12/2008, Tamagni, Rv. 242952).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/05/2013 Il Presidente Il Consigliere estensore Ercole Aprile Tito Garribba Janisse た DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 5 GIU 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 6