Articolo 38 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 37Articolo 39
Versione
26 aprile 1972
Art. 38.
Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972