Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 14216
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

Commentario1

  • 1Art. 148 c.p.p. - Organi e forme delle notificazioni
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 14216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14216
Data del deposito : 15 novembre 2019

Testo completo